REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 28                                                               
Elaborazione, adozione ed approvazione                                          
del Piano territoriale del Parco                                                
1. Il Piano del Parco e' approvato dalla Provincia secondo la                   
procedura di approvazione del PTCP di cui all'articolo 27 della legge           
regionale n. 20 del 2000, per quanto non previsto dal presente                  
articolo.                                                                       
2. L'Ente di gestione del Parco elabora il documento preliminare del            
Piano territoriale del Parco, il quadro conoscitivo, nonche' la                 
valutazione preventiva di sostenibilita' ambientale e territoriale              
secondo i contenuti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000.              
Qualora, ai sensi dell'articolo 33, sia stato stipulato l'accordo               
agro-ambientale, questo e' allegato quale parte integrante al                   
documento preliminare.                                                          
3. Per l'esame del documento preliminare il Presidente della                    
Provincia, accertata la conformita' degli elaborati predisposti                 
dall'Ente di gestione agli strumenti di pianificazione territoriale             
di scala regionale e provinciale, convoca una Conferenza di                     
pianificazione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 20            
del 2000.                                                                       
4. Alla Conferenza di pianificazione sono chiamati a partecipare la             
Regione, i Comuni e le Comunita' montane facenti parte dell'Ente di             
gestione, i Comuni e le Province contermini l'Ente di gestione del              
Parco. La Conferenza realizza altresi' la concertazione con le                  
associazioni economiche e sociali e con quelle ambientaliste aventi             
una rilevante rappresentativita' a livello regionale.                           
5. Ad esito della Conferenza la Regione e la Provincia possono                  
stipulare un accordo di pianificazione. La stipula dell'accordo                 
comporta la riduzione della meta' dei termini di cui ai commi 10 e 12           
e la semplificazione procedurale di cui al comma 13.                            
6. Nella predisposizione del Piano territoriale l'Ente di gestione              
tiene conto dei contenuti conoscitivi e delle valutazioni espresse              
nella Conferenza di pianificazione e si conforma alle determinazioni            
eventuali dell'accordo di pianificazione.                                       
7. La Provincia provvede all'adozione del Piano motivando le                    
eventuali modifiche apportate.                                                  
8. Il Piano adottato e' trasmesso alla Regione e agli enti facenti              
parte dell'Ente di gestione, nonche' ai Comuni ed alle Province                 
contermini; il Piano adottato e' depositato presso le sedi della                
Provincia del Parco e dei Comuni interessati per sessanta giorni                
dalla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale                
della Regione ed in almeno un quotidiano locale.                                
9. Entro il termine del deposito del Piano possono fare osservazioni            
i seguenti soggetti:                                                            
a) gli Enti ed Organismi pubblici;                                              
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la              
tutela degli interessi diffusi;                                                 
c) singoli cittadini nei cui confronti le previsioni di Piano possono           
produrre effetti diretti. Tali osservazioni devono essere inviate con           
le medesime modalita' anche all'Ente di gestione del Parco che e'               
chiamato ad esprimere il proprio parere in merito entro trenta giorni           
dal termine del deposito ed a trasmetterlo alla Provincia ed alla               
Regione.                                                                        
10. La Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento del             
Piano puo' sollevare riserve in merito alla sua conformita' alla                
legge istitutiva ed al Programma regionale, nonche' alla                        
pianificazione regionale ed all'accordo di pianificazione ove                   
stipulato.                                                                      
11. La Provincia controdeduce e predispone il Piano da approvare,               
decidendo sulle osservazioni, sul relativo parere in merito espresso            
dall'Ente di gestione del Parco, ed adeguandosi alle riserve                    
regionali o, se non le recepisce nel Piano, motivando puntualmente              
sulle stesse.                                                                   
12. L'intesa regionale viene espressa sul Piano controdedotto entro             
novanta giorni dalla richiesta della Provincia; in tale sede la                 
Giunta regionale verifica che le riserve presentate siano state                 
accolte e che non siano state recepite osservazioni in contrasto con            
la legge istitutiva e con il Programma regionale, con l'accordo di              
pianificazione ove stipulato, e che siano stati adeguatamente                   
valutati i pareri espressi dall'Ente di gestione. L'intesa puo'                 
essere subordinata all'introduzione nel Piano delle eventuali                   
modifiche. Trascorso inutilmente il termine di novanta giorni,                  
l'intesa si intende espressa.                                                   
13. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state            
accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano                
state introdotte modifiche sostanziali al Piano in accoglimento delle           
osservazioni presentate, il Consiglio provinciale dichiara la                   
conformita' agli strumenti della pianificazione di livello                      
sovraordinato ed approva il Piano, prescindendo dall'intesa con la              
Regione in merito alla conformita' del Piano territoriale del Parco             
agli strumenti della pianificazione regionale.                                  
14. La Provincia approva il Piano territoriale del Parco in                     
conformita' all'intesa regionale; copia integrale del Piano approvato           
e' depositata per la consultazione presso la Provincia ed e'                    
trasmessa alla Regione, ai Comuni, alle Comunita' montane ed agli               
altri enti locali facenti parte del Consorzio di gestione del Parco,            
ai Comuni ed alle Province contermini; l'avviso dell'avvenuta                   
approvazione e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione a             
cura della Regione; dell'approvazione e' data notizia con avviso su             
almeno un quotidiano a diffusione locale a cura delle Province.                 
15. Qualora un Parco riguardi l'ambito territoriale di piu' Province            
il relativo Piano territoriale e' adottato d'intesa tra le Province             
interessate. L'intesa e' promossa dalla Provincia che e' maggiormente           
interessata dalla superficie del Parco.                                         
16. Il Piano del Parco entra in vigore dalla data di pubblicazione              
dell'avviso dell'approvazione nel Bollettino Ufficiale della                    
Regione.                                                                        
NOTA ALL'ART. 28                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art.14 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e'           
il seguente:                                                                    
"Art. 14 - Conferenze e accordi di pianificazione                               
(sostituito comma 7 da art. 29, L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)                   
1. La conferenza di pianificazione ha la finalita' di costruire un              
quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti            
e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonche' di esprimere              
valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di               
pianificazione prospettate dal documento preliminare.                           
2. Il documento preliminare presenta in particolare i seguenti                  
contenuti:                                                                      
a) le indicazioni in merito agli obiettivi generali che si intendono            
perseguire con il piano ed alle scelte strategiche di assetto del               
territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di                     
pianificazione di livello sovraordinato;                                        
b) l'individuazione di massima di limiti e condizioni per lo sviluppo           
sostenibile del territorio.                                                     
3. Alla conferenza partecipano necessariamente gli Enti territoriali            
e le Aministrazioni individuate per ciascun piano dagli artt. 25, 27            
e 32. Alla conferenza intervengono inoltre tutte le Amministrazioni             
competenti al rilascio, dei pareri, delle intese e degli atti di                
assenso, comunque denominati, ai sensi del comma 3 dell'art. 34.                
L'Amministrazione procedente puo' altresi' convocare altre                      
Amministrazioni coinvolte o interessate dall'esercizio delle funzioni           
di pianificazione.                                                              
4. La conferenza realizza la concertazione con le associazioni                  
economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli           
obiettivi e delle scelte strategiche individuati dal documento                  
preliminare, acquisendone le valutazioni e le proposte.                         
5. L'Amministrazione procedente assicura la pubblicita' degli esiti             
della concertazione istituzionale e di quella con le associazioni               
economiche e sociali, di cui ai commi 3 e 4.                                    
6. Ogni Amministrazione partecipa alla conferenza con un unico                  
rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti           
ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e             
la volonta' dell'ente.                                                          
7. In considerazione delle conclusioni della conferenza di                      
pianificazione, la Provincia e la Regione, in caso di PTCP, ovvero il           
Comune e la Provicnia, in caso di PSC, possono stipulare un accordo             
di pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti            
parametro per le sclte pianificatorie, secondo quanto previsto                  
rispettivamente dall'articolo 27, comma 3 e dall'articolo 32, comma             
3.                                                                              
8. Nella predisposizione e approvazione del PTCP e del PSC, la                  
Provincia o il Comune tiene comunque conto dei contributi conoscitivi           
e delle valutazioni espressi in sede di conferenza di pianificazione            
e si conforma alle determinazioni eventualmente concordate con                  
l'accordo di pianificazione, di cui al comma 7.".                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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