LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 28
Elaborazione, adozione ed approvazione
del Piano territoriale del Parco
1. Il Piano del Parco e' approvato dalla Provincia secondo la
procedura di approvazione del PTCP di cui all'articolo 27 della legge
regionale n. 20 del 2000, per quanto non previsto dal presente
articolo.
2. L'Ente di gestione del Parco elabora il documento preliminare del
Piano territoriale del Parco, il quadro conoscitivo, nonche' la
valutazione preventiva di sostenibilita' ambientale e territoriale
secondo i contenuti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000.
Qualora, ai sensi dell'articolo 33, sia stato stipulato l'accordo
agro-ambientale, questo e' allegato quale parte integrante al
documento preliminare.
3. Per l'esame del documento preliminare il Presidente della
Provincia, accertata la conformita' degli elaborati predisposti
dall'Ente di gestione agli strumenti di pianificazione territoriale
di scala regionale e provinciale, convoca una Conferenza di
pianificazione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 20
del 2000.
4. Alla Conferenza di pianificazione sono chiamati a partecipare la
Regione, i Comuni e le Comunita' montane facenti parte dell'Ente di
gestione, i Comuni e le Province contermini l'Ente di gestione del
Parco. La Conferenza realizza altresi' la concertazione con le
associazioni economiche e sociali e con quelle ambientaliste aventi
una rilevante rappresentativita' a livello regionale.
5. Ad esito della Conferenza la Regione e la Provincia possono
stipulare un accordo di pianificazione. La stipula dell'accordo
comporta la riduzione della meta' dei termini di cui ai commi 10 e 12
e la semplificazione procedurale di cui al comma 13.
6. Nella predisposizione del Piano territoriale l'Ente di gestione
tiene conto dei contenuti conoscitivi e delle valutazioni espresse
nella Conferenza di pianificazione e si conforma alle determinazioni
eventuali dell'accordo di pianificazione.
7. La Provincia provvede all'adozione del Piano motivando le
eventuali modifiche apportate.
8. Il Piano adottato e' trasmesso alla Regione e agli enti facenti
parte dell'Ente di gestione, nonche' ai Comuni ed alle Province
contermini; il Piano adottato e' depositato presso le sedi della
Provincia del Parco e dei Comuni interessati per sessanta giorni
dalla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione ed in almeno un quotidiano locale.
9. Entro il termine del deposito del Piano possono fare osservazioni
i seguenti soggetti:
a) gli Enti ed Organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la
tutela degli interessi diffusi;
c) singoli cittadini nei cui confronti le previsioni di Piano possono
produrre effetti diretti. Tali osservazioni devono essere inviate con
le medesime modalita' anche all'Ente di gestione del Parco che e'
chiamato ad esprimere il proprio parere in merito entro trenta giorni
dal termine del deposito ed a trasmetterlo alla Provincia ed alla
Regione.
10. La Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento del
Piano puo' sollevare riserve in merito alla sua conformita' alla
legge istitutiva ed al Programma regionale, nonche' alla
pianificazione regionale ed all'accordo di pianificazione ove
stipulato.
11. La Provincia controdeduce e predispone il Piano da approvare,
decidendo sulle osservazioni, sul relativo parere in merito espresso
dall'Ente di gestione del Parco, ed adeguandosi alle riserve
regionali o, se non le recepisce nel Piano, motivando puntualmente
sulle stesse.
12. L'intesa regionale viene espressa sul Piano controdedotto entro
novanta giorni dalla richiesta della Provincia; in tale sede la
Giunta regionale verifica che le riserve presentate siano state
accolte e che non siano state recepite osservazioni in contrasto con
la legge istitutiva e con il Programma regionale, con l'accordo di
pianificazione ove stipulato, e che siano stati adeguatamente
valutati i pareri espressi dall'Ente di gestione. L'intesa puo'
essere subordinata all'introduzione nel Piano delle eventuali
modifiche. Trascorso inutilmente il termine di novanta giorni,
l'intesa si intende espressa.
13. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state
accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano
state introdotte modifiche sostanziali al Piano in accoglimento delle
osservazioni presentate, il Consiglio provinciale dichiara la
conformita' agli strumenti della pianificazione di livello
sovraordinato ed approva il Piano, prescindendo dall'intesa con la
Regione in merito alla conformita' del Piano territoriale del Parco
agli strumenti della pianificazione regionale.
14. La Provincia approva il Piano territoriale del Parco in
conformita' all'intesa regionale; copia integrale del Piano approvato
e' depositata per la consultazione presso la Provincia ed e'
trasmessa alla Regione, ai Comuni, alle Comunita' montane ed agli
altri enti locali facenti parte del Consorzio di gestione del Parco,
ai Comuni ed alle Province contermini; l'avviso dell'avvenuta
approvazione e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione a
cura della Regione; dell'approvazione e' data notizia con avviso su
almeno un quotidiano a diffusione locale a cura delle Province.
15. Qualora un Parco riguardi l'ambito territoriale di piu' Province
il relativo Piano territoriale e' adottato d'intesa tra le Province
interessate. L'intesa e' promossa dalla Provincia che e' maggiormente
interessata dalla superficie del Parco.
16. Il Piano del Parco entra in vigore dalla data di pubblicazione
dell'avviso dell'approvazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
NOTA ALL'ART. 28
Comma 3
1) Il testo dell'art.14 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e'
il seguente:
"Art. 14 - Conferenze e accordi di pianificazione
(sostituito comma 7 da art. 29, L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)
1. La conferenza di pianificazione ha la finalita' di costruire un
quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti
e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonche' di esprimere
valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di
pianificazione prospettate dal documento preliminare.
2. Il documento preliminare presenta in particolare i seguenti
contenuti:
a) le indicazioni in merito agli obiettivi generali che si intendono
perseguire con il piano ed alle scelte strategiche di assetto del
territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di
pianificazione di livello sovraordinato;
b) l'individuazione di massima di limiti e condizioni per lo sviluppo
sostenibile del territorio.
3. Alla conferenza partecipano necessariamente gli Enti territoriali
e le Aministrazioni individuate per ciascun piano dagli artt. 25, 27
e 32. Alla conferenza intervengono inoltre tutte le Amministrazioni
competenti al rilascio, dei pareri, delle intese e degli atti di
assenso, comunque denominati, ai sensi del comma 3 dell'art. 34.
L'Amministrazione procedente puo' altresi' convocare altre
Amministrazioni coinvolte o interessate dall'esercizio delle funzioni
di pianificazione.
4. La conferenza realizza la concertazione con le associazioni
economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli
obiettivi e delle scelte strategiche individuati dal documento
preliminare, acquisendone le valutazioni e le proposte.
5. L'Amministrazione procedente assicura la pubblicita' degli esiti
della concertazione istituzionale e di quella con le associazioni
economiche e sociali, di cui ai commi 3 e 4.
6. Ogni Amministrazione partecipa alla conferenza con un unico
rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti
ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e
la volonta' dell'ente.
7. In considerazione delle conclusioni della conferenza di
pianificazione, la Provincia e la Regione, in caso di PTCP, ovvero il
Comune e la Provicnia, in caso di PSC, possono stipulare un accordo
di pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti
parametro per le sclte pianificatorie, secondo quanto previsto
rispettivamente dall'articolo 27, comma 3 e dall'articolo 32, comma
3.
8. Nella predisposizione e approvazione del PTCP e del PSC, la
Provincia o il Comune tiene comunque conto dei contributi conoscitivi
e delle valutazioni espressi in sede di conferenza di pianificazione
e si conforma alle determinazioni eventualmente concordate con
l'accordo di pianificazione, di cui al comma 7.".