LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 25
Contenuti generali del Piano territoriale del Parco
e norme di carattere generale
1. Il Piano territoriale del Parco articola il territorio in zone
territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi,
sulla base della seguente classificazione:
a) zona "A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale
e' protetto nella sua integrita'. E' consentito l'accesso per scopi
scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione
del Parco;
b) zona "B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo,
acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato
costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed
eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano
specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia
ambientale previste dal Piano territoriale, le attivita' agricole,
forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonche' le
infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
c) zona "C": di protezione ambientale, nella quale sono permesse le
attivita' agricole, forestali, zootecniche ed altre attivita'
compatibili nel rispetto delle finalita' di salvaguardia ambientale
previste dal Piano territoriale. Ferma restando la necessita' di dare
priorita' al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono
consentite le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle
attivita' agrituristiche e agro-forestali compatibili con la
valorizzazione dei fini istitutivi del Parco;
d) zona "D": corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile
all'interno del territorio del Parco, in conformita' al Capo A-III
dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000. Per tale zona il
Piano definisce i limiti e le condizioni alle trasformazioni urbane
in coerenza con le finalita' generali e particolari del Parco. Il
Piano strutturale comunale (PSC) e gli strumenti di pianificazione
urbanistica specificano e articolano le previsioni del Piano
armonizzandole con le finalita' di sviluppo delle realta' urbane
interessate;
e) "area contigua": l'area non ricompresa nel Parco con funzione di
transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. In
tale zona il Piano territoriale del Parco prevede le condizioni di
sostenibilita' ambientale che devono essere osservate dal PSC nella
definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attivita'
compatibili con le finalita' istitutive del Parco.
2. Il Piano territoriale del Parco inoltre:
a) determina il perimetro definitivo del Parco delle zone A, B, C, D
e dell'area contigua, sulla base di quello indicato dalla legge
istitutiva;
b) determina gli interventi conservativi, di restauro e di
riqualificazione, da operarsi nel territorio del Parco e detta
disposizioni per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali,
paesistici e culturali;
c) individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso
pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni
degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e
provinciale;
d) individua le eventuali aree particolarmente complesse per le quali
prevedere l'elaborazione di un progetto particolareggiato
d'intervento ai sensi dell'articolo 27 da attuarsi da parte dell'Ente
di gestione del Parco, specificandone gli obiettivi;
e) determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi
scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale
regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle
acque interne;
f) individua e regolamenta le attivita' produttive e di servizio che,
in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato
sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare
per quanto attiene le attivita' agricole;
g) stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B,
C, D e per le aree contigue;
h) individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei
beni da acquisire in proprieta' pubblica per le finalita' gestionali
dell'area protetta.
3. Il Piano territoriale del Parco riconosce le particolari
utilizzazioni e destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi
civici in base alla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei
fini fondamentali del Parco.
4. In tutte le zone del Parco e nell'area contigua e' vietato
l'insediamento di qualsiasi attivita' di smaltimento e recupero dei
rifiuti.
5. Nelle zone A, B, C e D e' vietata l'apertura di miniere e
l'esercizio di attivita' estrattive anche se previste dalla
pianificazione di settore. Nelle aree contigue dei Parchi si applica
il medesimo divieto fatta salva la possibilita' del piano
territoriale del Parco di prevedere attivita' estrattive, da attuarsi
tramite piani delle attivita' estrattive comunali, esclusivamente se
la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate e'
compatibile con le finalita' del Parco ed in particolare contribuisce
al ripristino ambientale delle aree degradate. La destinazione finale
delle aree estrattive persegue le finalita' dell'uso pubblico dei
suoli, previo idoneo restauro naturalistico delle stesse, ed e'
definita dal Piano tenuto conto della pianificazione di settore
vigente.