REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 25                                                               
Contenuti generali del Piano territoriale del Parco                             
e norme di carattere generale                                                   
1. Il Piano territoriale del Parco articola il territorio in zone               
territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi,            
sulla base della seguente classificazione:                                      
a) zona "A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale           
e' protetto nella sua integrita'. E' consentito l'accesso per scopi             
scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione             
del Parco;                                                                      
b) zona "B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo,             
acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato              
costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed               
eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano                   
specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.               
Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia                
ambientale previste dal Piano territoriale, le attivita' agricole,              
forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonche' le           
infrastrutture necessarie al loro svolgimento;                                  
c) zona "C": di protezione ambientale, nella quale sono permesse le             
attivita' agricole, forestali, zootecniche ed altre attivita'                   
compatibili nel rispetto delle finalita' di salvaguardia ambientale             
previste dal Piano territoriale. Ferma restando la necessita' di dare           
priorita' al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono                   
consentite le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle                  
attivita' agrituristiche e agro-forestali compatibili con la                    
valorizzazione dei fini istitutivi del Parco;                                   
d) zona "D": corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile                
all'interno del territorio del Parco, in conformita' al Capo A-III              
dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000. Per tale zona il             
Piano definisce i limiti e le condizioni alle trasformazioni urbane             
in coerenza con le finalita' generali e particolari del Parco. Il               
Piano strutturale comunale (PSC) e gli strumenti di pianificazione              
urbanistica specificano e articolano le previsioni del Piano                    
armonizzandole con le finalita' di sviluppo delle realta' urbane                
interessate;                                                                    
e) "area contigua": l'area non ricompresa nel Parco con funzione di             
transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. In           
tale zona il Piano territoriale del Parco prevede le condizioni di              
sostenibilita' ambientale che devono essere osservate dal PSC nella             
definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attivita'               
compatibili con le finalita' istitutive del Parco.                              
2. Il Piano territoriale del Parco inoltre:                                     
a) determina il perimetro definitivo del Parco delle zone A, B, C, D            
e dell'area contigua, sulla base di quello indicato dalla legge                 
istitutiva;                                                                     
b) determina gli interventi conservativi, di restauro e di                      
riqualificazione, da operarsi nel territorio del Parco e detta                  
disposizioni per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali,                 
paesistici e culturali;                                                         
c) individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso               
pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni               
degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e             
provinciale;                                                                    
d) individua le eventuali aree particolarmente complesse per le quali           
prevedere l'elaborazione di un progetto particolareggiato                       
d'intervento ai sensi dell'articolo 27 da attuarsi da parte dell'Ente           
di gestione del Parco, specificandone gli obiettivi;                            
e) determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi                
scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale                   
regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle              
acque interne;                                                                  
f) individua e regolamenta le attivita' produttive e di servizio che,           
in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato              
sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare             
per quanto attiene le attivita' agricole;                                       
g) stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B,             
C, D e per le aree contigue;                                                    
h) individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei             
beni da acquisire in proprieta' pubblica per le finalita' gestionali            
dell'area protetta.                                                             
3. Il Piano territoriale del Parco riconosce le particolari                     
utilizzazioni e destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi              
civici in base alla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei           
fini fondamentali del Parco.                                                    
4. In tutte le zone del Parco e nell'area contigua e' vietato                   
l'insediamento di qualsiasi attivita' di smaltimento e recupero dei             
rifiuti.                                                                        
5. Nelle zone A, B, C e D e' vietata l'apertura di miniere e                    
l'esercizio di attivita' estrattive anche se previste dalla                     
pianificazione di settore. Nelle aree contigue dei Parchi si applica            
il medesimo divieto fatta salva la possibilita' del piano                       
territoriale del Parco di prevedere attivita' estrattive, da attuarsi           
tramite piani delle attivita' estrattive comunali, esclusivamente se            
la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate e'                  
compatibile con le finalita' del Parco ed in particolare contribuisce           
al ripristino ambientale delle aree degradate. La destinazione finale           
delle aree estrattive persegue le finalita' dell'uso pubblico dei               
suoli, previo idoneo restauro naturalistico delle stesse, ed e'                 
definita dal Piano tenuto conto della pianificazione di settore                 
vigente.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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