LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 21
Comitato tecnico-scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico e' un organismo consultivo con
funzioni propositive ed e' formato da esperti nelle materie e nelle
discipline attinenti alle specifiche caratteristiche dei singoli
Parchi; la sua composizione e' stabilita dallo statuto del Consorzio;
i componenti il Comitato tecnico-scientifico non possono far parte
degli organi del Consorzio ne' di altri organi di sua emanazione.
2. Il Comitato tecnico-scientifico e' chiamato ad esprimere un parere
obbligatorio non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento,
sui seguenti atti:
a) il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
b) il Regolamento del Parco e le sue modifiche;
c) il Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;
d) i progetti di intervento particolareggiato di cui all'articolo
27;
e) i progetti di ricerca scientifica di competenza del Consorzio.
3. Lo statuto del Consorzio puo' individuare ulteriori atti da
sottoporre al parere del Comitato.
4. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico, secondo le
modalita' previste dallo statuto del Consorzio, partecipa alle
riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.
5. I Parchi, le Riserve e le altre Aree protette, che presentano
caratteri naturali simili o che appartengono al territorio di una
medesima Provincia possono, previa intesa, costituire un unico
Comitato tecnico-scientifico.
6. Qualora il Comitato tecnico-scientifico non si esprima entro il
termine di cui al comma 2, il parere si intende rilasciato.