REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 20                                                               
Attivita' consultiva                                                            
1. Il Consorzio svolge la propria attivita' garantendo la piu' ampia            
informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle                 
scelte del Parco; a tale scopo provvede ad istituire una Consulta,              
composta secondo le modalita' stabilite dallo statuto del Consorzio e           
rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali, delle           
associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentativita' a            
livello regionale e degli enti maggiormente rappresentativi e                   
interessati all'attivita' del Parco.                                            
2. La Consulta e' chiamata altresi' ad esprimere un parere                      
obbligatorio non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento,             
sui seguenti atti:                                                              
a) la proposta di revisione dello statuto del Consorzio;                        
b) il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;                   
c) la proposta di Regolamento del Parco;                                        
d) la proposta di Programma triennale di gestione e di valorizzazione           
del Parco;                                                                      
e) la proposta di accordo agro-ambientale;                                      
f) i progetti di intervento particolareggiato di cui all'articolo               
27.                                                                             
3. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al                
comma 2, il parere si intende rilasciato.                                       
4. L'Ente di gestione del Parco in presenza dell'accordo                        
agro-ambientale di cui all'articolo 33 si avvale per la sua                     
attuazione di un organo consultivo, costituito da una rappresentanza            
degli agricoltori operanti nel Parco con le modalita' previste dallo            
statuto del Consorzio.                                                          

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina