LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 20
Attivita' consultiva
1. Il Consorzio svolge la propria attivita' garantendo la piu' ampia
informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle
scelte del Parco; a tale scopo provvede ad istituire una Consulta,
composta secondo le modalita' stabilite dallo statuto del Consorzio e
rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali, delle
associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentativita' a
livello regionale e degli enti maggiormente rappresentativi e
interessati all'attivita' del Parco.
2. La Consulta e' chiamata altresi' ad esprimere un parere
obbligatorio non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento,
sui seguenti atti:
a) la proposta di revisione dello statuto del Consorzio;
b) il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
c) la proposta di Regolamento del Parco;
d) la proposta di Programma triennale di gestione e di valorizzazione
del Parco;
e) la proposta di accordo agro-ambientale;
f) i progetti di intervento particolareggiato di cui all'articolo
27.
3. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al
comma 2, il parere si intende rilasciato.
4. L'Ente di gestione del Parco in presenza dell'accordo
agro-ambientale di cui all'articolo 33 si avvale per la sua
attuazione di un organo consultivo, costituito da una rappresentanza
degli agricoltori operanti nel Parco con le modalita' previste dallo
statuto del Consorzio.