LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 18
Ente di gestione
1. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di
gestione del Parco sulla base di una proposta formulata dalla
Provincia territorialmente interessata in osservanza dei principi
stabiliti dalla presente legge. Qualora piu' Province siano
interessate, la proposta e' formulata d'intesa fra le stesse.
2. Gli Enti di gestione dei parchi regionali sono consorzi
obbligatori costituiti tra le Province, i Comuni, le Comunita'
montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n.
11 del 2001 territorialmente interessate; possono fare parte del
Consorzio anche Province, Comunita' montane e Comuni che abbiano
interesse alla gestione del Parco medesimo pur senza conferire allo
stesso parti del proprio territorio.
3. Gli Enti facenti parte del Consorzio approvano lo statuto del
Parco entro tre mesi dalla sua costituzione sulla base di una
proposta predisposta dalla Provincia territorialmente interessata in
conformita' allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
Qualora piu' Province siano interessate la proposta di statuto e'
formulata d'intesa tra le stesse.
4. Lo statuto deve definire i poteri degli organi del Consorzio, la
sua composizione, la composizione ed i poteri dell'organo di
revisione.
5. L'Ente di gestione provvede all'attuazione delle finalita'
contenute nella legge istitutiva del Parco regionale ed
all'applicazione dei criteri e degli indirizzi dettati dal Programma
regionale.
6. La gestione dei Parchi e delle Riserve regionali esistenti aventi
territori limitrofi o appartenenti ad un'area ambientalmente
omogenea, su proposta adeguatamente motivata dei rispettivi Enti di
gestione e delle Province territorialmente interessate, sentito il
parere degli enti locali coinvolti nella loro gestione, puo' essere
affidata ad un unico Ente Parco all'uopo costituito.
Sezione II
Consorzio di gestione