LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 17
Istituzione
1. All'istituzione dei Parchi regionali si provvede con apposita
legge regionale.
2. E' demandata alla legge regionale la definizione:
a) delle finalita' istitutive;
b) della perimetrazione provvisoria, in scala 1:25.000 o superiore,
dei confini esterni e della zonazione interna valida fino
all'approvazione del Piano territoriale del Parco;
c) delle norme di salvaguardia provvisorie valide fino
all'approvazione del Piano territoriale del Parco;
d) degli obiettivi gestionali di cui all'articolo 5;
e) delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche,
culturali e paesaggistiche del territorio.
3. La Giunta regionale, al fine della predisposizione del progetto di
legge di istituzione del Parco, tenendo anche conto delle indicazioni
contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12, sentiti i
portatori d'interesse qualificato, convoca un'apposita conferenza a
cui sono chiamati a partecipare le Province, i Comuni, le Comunita'
montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n.
11 del 2001 territorialmente interessate.
4. Per l'istituzione dei Parchi il cui territorio sia fortemente
caratterizzato dalla presenza di aree di proprieta' privata
prevalentemente interessate da attivita' agricole, la Giunta
regionale convoca altresi' una conferenza con le organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito
regionale per l'individuazione degli obiettivi di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera e), ai fini della loro specificazione nell'accordo
agro-ambientale di cui all'articolo 33.