LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 15
Funzioni degli Enti di gestione dei parchi
1. Gli Enti di gestione dei parchi regionali e dei parchi
interregionali partecipano alla predisposizione del Programma
regionale di cui all'articolo 12 secondo le forme, le modalita' e i
tempi stabiliti dalla Regione nelle linee guida metodologiche, di cui
all'articolo 13, comma 1, attraverso la presentazione di un rapporto
contenente:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale
relativo al territorio di competenza e sugli effetti prodotti dagli
interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la
conservazione e la valorizzazione dell'area protetta;
c) le proposte di eventuali modifiche territoriali dell'area
protetta;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di
gestione e spese di investimento.
2. Gli Enti di cui al comma 1 partecipano all'attuazione del
Programma regionale sulla base delle competenze gestionali,
pianificatorie e programmatorie previste dalla presente legge.