LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 14
Funzioni delle Province
1. Le Province partecipano alla formazione del Programma regionale
attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini
fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma
1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validita' del
precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale
compreso nelle Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 e
sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la
conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti
della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine
temporale di validita' del Programma regionale;
c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali
ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino
una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette
esistenti, per l'individuazione di nuovi siti della Rete natura 2000
e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento
ecologico di livello regionale;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di
gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di
riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti
ed i siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale,
riferito al termine temporale di validita' del Programma regionale.
2. Alle Province, in applicazione del principio di sussidiarieta',
compete oltre che l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla
legge regionale n. 7 del 2004 relativamente ai siti della Rete natura
2000, l'attuazione del Programma regionale attraverso:
a) la gestione delle Riserve naturali regionali;
b) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e
delle Aree di riequilibrio ecologico;
c) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle
relative modalita' di salvaguardia;
d) la definizione di intese, accordi e forme di collaborazione con le
Province confinanti per l'istituzione e la gestione delle Aree
protette, dei siti della Rete natura 2000, nonche' per
l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico;
e) la promozione e l'incentivazione, nel rispetto dei criteri di
adeguatezza, di forme associative tra piu' Aree protette, per lo
svolgimento di funzioni e servizi finalizzati al piu' efficace ed
efficiente perseguimento delle proprie finalita' istitutive;
f) l'integrazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura
2000 nella pianificazione territoriale e paesistica e nella
programmazione economica di propria competenza, apportando anche i
necessari adeguamenti alla strumentazione esistente, con il fine di
assicurare il migliore coordinamento delle strategie di conservazione
e di valorizzazione del patrimonio naturale con quelle per la
sostenibilita' ambientale del territorio provinciale;
g) il riparto tra gli Enti di gestione delle riserve naturali, delle
aree di riequilibrio ecologico, dei paesaggi naturali e seminaturali
protetti dei finanziamenti assegnati dalla Regione;
h) il cofinanziamento unitamente alla Regione ed agli altri Enti
locali interessati, per lo svolgimento di attivita' di gestione, di
promozione e per gli investimenti a favore delle Aree protette e dei
siti della Rete natura 2000.
3. Qualora le Riserve naturali, i Paesaggi naturali e seminaturali
protetti, le Aree di riequilibrio ecologico ed i siti della Rete
natura 2000 siano ricompresi nel territorio di piu' Province, le
stesse esplicano le funzioni previste dai commi 1 e 2 d'intesa tra
loro; l'intesa e' promossa dalla Provincia che e' maggiormente
interessata dal territorio dell'Area protetta e del sito della Rete
natura 2000.
4. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge
assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza degli
Enti di gestione delle Aree protette, degli altri Enti locali
interessati, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante
rappresentativita' a livello regionale, delle Universita' presenti
nel proprio territorio, delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle
organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.