REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

              TITOLO II                                                         
        PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE                
        E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                       
          Art. 14                                                               
Funzioni delle Province                                                         
1. Le Province partecipano alla formazione del Programma regionale              
attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini               
fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma           
1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validita' del                
precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:                      
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale            
compreso nelle Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 e                
sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;                                
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la             
conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti                
della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine                  
temporale di validita' del Programma regionale;                                 
c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali             
ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino           
una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette                
esistenti, per l'individuazione di nuovi siti della Rete natura 2000            
e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento                   
ecologico di livello regionale;                                                 
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di               
gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di           
riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti             
ed i siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale,                 
riferito al termine temporale di validita' del Programma regionale.             
2. Alle Province, in applicazione del principio di sussidiarieta',              
compete oltre che l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla              
legge regionale n. 7 del 2004 relativamente ai siti della Rete natura           
2000, l'attuazione del Programma regionale attraverso:                          
a) la gestione delle Riserve naturali regionali;                                
b) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e                
delle Aree di riequilibrio ecologico;                                           
c) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle                
relative modalita' di salvaguardia;                                             
d) la definizione di intese, accordi e forme di collaborazione con le           
Province confinanti per l'istituzione e la gestione delle Aree                  
protette, dei siti della Rete natura 2000, nonche' per                          
l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico;                          
e) la promozione e l'incentivazione, nel rispetto dei criteri di                
adeguatezza, di forme associative tra piu' Aree protette, per lo                
svolgimento di funzioni e servizi finalizzati al piu' efficace ed               
efficiente perseguimento delle proprie finalita' istitutive;                    
f) l'integrazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura              
2000 nella pianificazione territoriale e paesistica e nella                     
programmazione economica di propria competenza, apportando anche i              
necessari adeguamenti alla strumentazione esistente, con il fine di             
assicurare il migliore coordinamento delle strategie di conservazione           
e di valorizzazione del patrimonio naturale con quelle per la                   
sostenibilita' ambientale del territorio provinciale;                           
g) il riparto tra gli Enti di gestione delle riserve naturali, delle            
aree di riequilibrio ecologico, dei paesaggi naturali e seminaturali            
protetti dei finanziamenti assegnati dalla Regione;                             
h) il cofinanziamento unitamente alla Regione ed agli altri Enti                
locali interessati, per lo svolgimento di attivita' di gestione, di             
promozione e per gli investimenti a favore delle Aree protette e dei            
siti della Rete natura 2000.                                                    
3. Qualora le Riserve naturali, i Paesaggi naturali e seminaturali              
protetti, le Aree di riequilibrio ecologico ed i siti della Rete                
natura 2000 siano ricompresi nel territorio di piu' Province, le                
stesse esplicano le funzioni previste dai commi 1 e 2 d'intesa tra              
loro; l'intesa e' promossa dalla Provincia che e' maggiormente                  
interessata dal territorio dell'Area protetta e del sito della Rete             
natura 2000.                                                                    
4. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge             
assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza degli           
Enti di gestione delle Aree protette, degli altri Enti locali                   
interessati, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante              
rappresentativita' a livello regionale, delle Universita' presenti              
nel proprio territorio, delle organizzazioni professionali agricole             
maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle                        
organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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