LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 13
Funzioni regionali
1. La Giunta regionale stabilisce apposite linee guida metodologiche
per la predisposizione, da parte delle Province, degli Enti di
gestione dei parchi e delle riserve, di proposte finalizzate alla
formazione del Programma regionale. Alla predisposizione del
Programma regionale possono altresi' concorrere, con la presentazione
di specifiche proposte, le associazioni ambientaliste aventi una
rilevante rappresentativita' a livello regionale, le Universita'
operanti nella Regione, le organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative in ambito regionale e le organizzazioni
del turismo, del commercio e dell'artigianato.
2. Sulla base delle proposte pervenute, tenuto conto degli indirizzi
dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente
di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, la Giunta regionale
predispone la proposta del Programma regionale. La proposta, su cui
la Giunta regionale acquisisce il parere del Comitato consultivo
regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 8, viene
trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale provvede all'attuazione del Programma
regionale tramite:
a) il riparto annuale e poliennale delle disponibilita' finanziarie
distinto tra contributi per la gestione e per gli investimenti;
b) la programmazione di iniziative regionali rivolte alla
conservazione ed alla promozione del sistema regionale e delle sue
componenti.
4. Attraverso il riparto di cui al comma 3, lettera a), sono favorite
le iniziative volte all'integrazione organizzativa e funzionale delle
Aree protette con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza gestionale
e migliorare l'efficacia delle loro azioni di conservazione e
valorizzazione ambientale.
5. Il provvedimento di riparto delle disponibilita' finanziarie per
le spese di investimento puo' prevedere anche l'utilizzo, in
cofinanziamento, a favore prioritariamente delle Aree protette
regionali e dei siti della Rete natura 2000, di risorse comunitarie,
statali e regionali di settore. All'utilizzo di tali risorse possono
partecipare anche le Aree protette statali nell'ambito di specifici
progetti di interesse regionale.