LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 11
Tutela della biodiversita'
1. La tutela della biodiversita' rappresenta l'obiettivo primario
nelle politiche di gestione del sistema regionale.
2. A tal fine la Regione, le Province e gli Enti di gestione adottano
misure e azioni di tutela della fauna selvatica e della flora
spontanea, con particolare riguardo alle entita' rare e minacciate.
3. I soggetti di cui al comma 2, promuovono attivita' di ricerca
scientifica, di studio e di monitoraggio nei confronti delle specie,
degli habitat e degli ecosistemi locali.
4. Nelle Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 deve essere
favorita l'introduzione di specie autoctone.