LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 9
Monitoraggio
1. All'attivazione del monitoraggio del sistema regionale si provvede
tramite l'emanazione di criteri, indirizzi e linee guida dettati
dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui all'articolo
12.
2. I soggetti gestori delle Aree protette sono tenuti a fornire alla
Regione ed alla Provincia territorialmente competente tutte le
informazioni relative alle attivita' gestionali di competenza.
3. I dati relativi allo stato di attuazione e gestione del sistema
regionale attraverso gli esiti del monitoraggio stesso sono contenuti
nel Programma regionale di cui all'articolo 12.