LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 8
Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale
1. Per il perseguimento delle finalita' della presente legge, di
quelle previste al Titolo I della legge regionale n. 7 del 2004,
nonche' della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti
per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo
regionale per la conservazione della natura - Disciplina della
raccolta dei prodotti del sottobosco), e' istituito il Comitato
consultivo regionale per l'ambiente naturale a cui e' demandato il
rilascio del parere previsto dall'articolo 13, comma 2, e la
formulazione di proposte per iniziative e provvedimenti riguardanti
il monitoraggio, la promozione ed il coordinamento del quadro
conoscitivo, della ricerca e sperimentazione sul patrimonio ambiente
naturale regionale.
2. Il Comitato, i cui membri restano in carica per cinque anni, e'
nominato dalla Giunta regionale ed e' cosi' composto:
a) dall'Assessore regionale competente per materia, o suo delegato,
con funzioni di presidente;
b) da dieci esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche,
agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche,
nonche' in pianificazione territoriale, prescelti su indicazione
delle Istituzioni culturali, scientifiche ed universitarie, delle
associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentativita' a
livello regionale, delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative in ambito regionale, delle
organizzazioni sindacali e degli altri settori produttivi;
c) da quattro collaboratori regionali inseriti nei ruoli organici
regionali o di Istituti ed Aziende dipendenti.
3. Il funzionamento del Comitato e' assicurato da apposito
regolamento interno.
4. Le Province, in attuazione del disposto della presente legge
relativo all'esercizio delle competenze attribuite, si possono dotare
di analoghi organismi consultivi per assicurare il necessario
supporto tecnico-scientifico alla formazione delle scelte nell'ambito
territoriale di competenza del sistema provinciale.
5. L'Amministrazione regionale assicura il coordinamento tra
l'attivita' del Comitato consultivo regionale di cui al presente
articolo, quella dei Comitati tecnico-scientifici dei Parchi di cui
all'articolo 21 e delle altre Aree protette.