LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 7
Aree di collegamento ecologico
1. La Regione riconosce l'importanza delle Aree di collegamento
ecologico per la tutela e la conservazione di flora e fauna. La
Giunta regionale emana a questo scopo apposite direttive per
l'individuazione, la salvaguardia e la ricostituzione di tali aree.
2. Le Province provvedono all'individuazione delle Aree di
collegamento ecologico nell'ambito delle previsioni della
pianificazione paesistica secondo gli indirizzi ed i criteri
stabiliti dalle direttive regionali. Le Aree di collegamento
ecologico che riguardano il territorio di piu' Province contermini
sono individuate d'intesa tra le Province territorialmente
interessate.
3. Le modalita' di salvaguardia delle Aree di collegamento ecologico
sono disciplinate dagli strumenti generali di pianificazione
territoriale ed urbanistica delle Province e dei Comuni, nonche' dai
piani faunistici provinciali. Le Aree di collegamento ecologico che
riguardano il territorio di piu' Province contermini sono
disciplinate in base a forme tra loro coordinate.