LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 3
Funzione del sistema regionale delle Aree protette
e dei siti della Rete natura 2000
1. Il sistema regionale si compone di territori variamente
caratterizzati sotto il profilo naturale, paesaggistico ed
ambientale; la sua funzione e' volta a promuovere in forma unitaria
la conservazione e la valorizzazione sostenibile del patrimonio
naturale regionale ed a connettere tra loro le Aree protette ed i
siti della Rete natura 2000 affinche' perseguano le rispettive
finalita' in forme tra loro coordinate e complementari.
2. Il sistema regionale costituisce il principale riferimento
territoriale per:
a) integrare funzionalmente le politiche ambientali e del paesaggio
di livello regionale con quelle riferite alla pianificazione e alla
gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000;
b) sviluppare l'azione di indirizzo e di coordinamento regionale
riguardante le Aree protette regionali ed i siti della Rete natura
2000, garantendo nel contempo il raccordo con le Aree protette
interregionali e nazionali localizzate in Emilia-Romagna.
3. Nell'ambito del sistema regionale, la Regione svolge le proprie
funzioni di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio naturale
regionale anche ai fini della realizzazione della rete ecologica
regionale quale parte integrante delle reti ecologiche nazionale ed
europea.
4. Il sistema regionale si articola per ambiti territoriali
provinciali alla cui organizzazione e coordinamento provvedono le
Province, nel quadro degli indirizzi e dei contenuti del Programma
regionale di cui all'articolo 12.