REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3 (NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31), DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO PER GLI ASPETTI GENETICI E SANITARI DELLE SPECIE VEGETALI INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL R.R. 28 GIUGNO 1984, N. 36)
Art. 8
Campi di piante madri
1. Per la costituzione dei campi di piante madri, il legale
rappresentante del centro di premoltiplicazione o del centro di
moltiplicazione, o un suo delegato, deve inoltrare richiesta alla
struttura fitosanitaria regionale, corredata della documentazione
prevista dai relativi disciplinari di produzione.
2. La costituzione dei campi di piante madri e' subordinata
all'autorizzazione da parte della struttura fitosanitaria regionale,
previa verifica della conformita' ai requisiti previsti dai relativi
disciplinari di produzione.
3. L'utilizzo del materiale di propagazione ai fini della
certificazione e' subordinato al rilascio di specifica autorizzazione
da parte della struttura fitosanitaria regionale.
4. La gestione dei campi di piante madri e l'utilizzo del relativo
materiale, ai fini della certificazione, deve essere conforme a
quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione.
5. Presso i centri aziendali che a qualsiasi titolo conducono campi
di piante madri, deve essere tenuta copia di tutta la documentazione
ad essi relativa.