REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3 (NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31), DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO PER GLI ASPETTI GENETICI E SANITARI DELLE SPECIE VEGETALI INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL R.R. 28 GIUGNO 1984, N. 36)
Art. 6
Centri di premoltiplicazione
1. Per le specie per le quali e' istituita la certificazione
regionale, su richiesta degli interessati, vengono riconosciuti, con
atto del responsabile della struttura fitosanitaria regionale, i
centri di premoltiplicazione per i materiali di base o e'lite.
2. I centri di premoltiplicazione costituiti ai fini del comma 1
devono:
a) essere istituiti presso una struttura pubblica o privata; nel caso
si tratti di una struttura privata devono possedere i requisiti
stabiliti dagli articoli 2602, 2603 e 2604 del Codice civile;
b) essere dotati di personale tecnico qualificato e strutture idonee,
secondo quanto stabilito nei disciplinari di produzione;
c) operare conformemente alle normative vigenti in materia
fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente regolamento e
dai disciplinari di produzione delle singole specie, nonche'
ottemperare alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria
regionale.
3. I centri di premoltiplicazione devono rifornirsi di materiale di
pre-base o super-e'lite presso i centri di conservazione riconosciuti
di cui all'articolo 5, fatta salva specifica autorizzazione della
struttura fitosanitaria regionale.
NOTA ALL'ART. 6
Comma 2
1) Il testo degli articoli 2602, 2603 e 2604 del Codice civile e'
citato alla nota 1 all'art. 5.