REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3 (NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31), DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO PER GLI ASPETTI GENETICI E SANITARI DELLE SPECIE VEGETALI INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL R.R. 28 GIUGNO 1984, N. 36)
Art. 5
Centri di conservazione
1. Per le specie per le quali e' istituita la certificazione
regionale, su richiesta degli interessati, vengono riconosciuti, con
atto del responsabile della struttura fitosanitaria regionale, i
centri di conservazione per i materiali di pre-base o super-e'lite.
2. I centri di conservazione costituiti ai fini del comma 1 devono:
a) essere istituiti presso una struttura pubblica o privata; nel caso
si tratti di una struttura privata devono possedere i requisiti
stabiliti dagli articoli 2602, 2603 e 2604 del Codice civile;
b) essere dotati di personale tecnico qualificato e di strutture
idonee, secondo quanto stabilito nei disciplinari di produzione;
c) operare conformemente alle normative vigenti in materia
fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente regolamento e
dai disciplinari di produzione delle singole specie, nonche'
ottemperare alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria
regionale.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 2
1) Il testo degli articoli 2602, 2603 e 2604 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2602- Nozione e norme applicabili
Con il contratto di consorzio piu' imprenditori (c.c. 2082, 2618)
istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme
seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali (c.c.
2616, 2643, n. 11).
Art. 2603 - Forma e contenuto del contratto
Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullita'
(c.c. 1350, n. 13, 2657, 2725).
Esso deve indicare:
1) l'oggetto (c.c. 2606, 2611, n. 2) e la durata (c.c. 2604, 2611, n.
1) del consorzio;
2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine
alla rappresentanza in giudizio (c.c. 2608);
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione (c.c. 2609);
7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o
degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei
singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.
Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative
alla determinazione delle quote ad una o piu' persone, le decisioni
di queste possono essere impugnate innanzi all'autorita' giudiziaria,
se sono manifestamente inique od erronee (c.c. 1349, 2264), entro
trenta giorni dalla notizia (c.c. 2964).
Art. 2604 - Durata del consorzio
In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo e'
valido per dieci anni.".