REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3 (NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31), DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO PER GLI ASPETTI GENETICI E SANITARI DELLE SPECIE VEGETALI INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL R.R. 28 GIUGNO 1984, N. 36)
Art. 3
Processo di certificazione
1. Il processo della certificazione si articola nelle seguenti fasi:
a) conservazione, intesa come la fase dalla quale si ottiene il
materiale di pre-base o super-e'lite a partire dal materiale derivato
dalla fonte primaria, secondo le procedure definite dai disciplinari
per specie o gruppi di specie;
b) premoltiplicazione, intesa come la fase dalla quale si ottiene il
materiale di base o e'lite, secondo le procedure definite dai
disciplinari per specie o gruppi di specie;
c) moltiplicazione, intesa come la fase dalla quale si ottiene il
materiale certificato, secondo le procedure definite dai disciplinari
per specie o gruppi di specie;
d) vivaio, intesa come la fase da cui si ottengono piante -
portinnesti e piante finite - certificate.
2. La certificazione puo' avvenire anche in assenza della fase di
moltiplicazione o di premoltiplicazione, a condizione che sia
espressamente autorizzata dalla struttura fitosanitaria regionale.