REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3 (NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31), DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO PER GLI ASPETTI GENETICI E SANITARI DELLE SPECIE VEGETALI INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL R.R. 28 GIUGNO 1984, N. 36)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
il seguente regolamento:
I N D I C E
Art. 1 - Oggetto e finalita'
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Processo di certificazione
Art. 4 - Funzioni della struttura fitosanitaria
regionale
Art. 5 - Centri di conservazione
Art. 6 - Centri di premoltiplicazione
Art. 7 - Centri di moltiplicazione
Art. 8 - Campi di piante madri
Art. 9 - Vivai
Art. 10 - Etichettatura
Art. 11 - Oneri a carico degli utenti
Art. 12 - Responsabilita'
Art. 13 - Disposizioni transitorie
Art. 14 - Disposizioni finali
Art. 15 - Abrogazioni
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Allo scopo di offrire le massime garanzie genetiche e sanitarie,
e' istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge
regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31), la certificazione di controllo volontario per gli
aspetti genetici e sanitari delle specie vegetali interessanti il
settore vivaistico.
2. Al processo di certificazione possono aderire, su domanda, le
aziende vivaistiche operanti nella regione Emilia-Romagna ed iscritte
al Registro ufficiale dei produttori.
3. Le funzioni di controllo sul processo di certificazione di cui
all'articolo 3 sono esercitate dalla struttura regionale competente
in materia fitosanitaria, nel seguito del presente regolamento
denominata "struttura fitosanitaria regionale".
4. L'attivita' di certificazione si svolge nell'ambito delle linee
programmatiche regionali di settore ed in conformita' alle
disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 20 gennaio
2004, n.3 concernente Norme in materia di tutela fitosanitaria -
istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione della
legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3 e della legge regionale 21
agosto 2001, n. 31 e' il seguente:
"Art. 7 - Certificazione del materiale di propagazione dei vegetali
1. Il Consiglio regionale con apposito regolamento istituisce la
certificazione di controllo volontario genetico e sanitario per
singole specie interessanti il settore vivaistico.
(omissis)".