DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 2696
Determinazione dei sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la L.R. 25/2/2000, n. 12 "Ordinamento del sistema
fieristico regionale", che all'art. 5, comma 6, ed all'art. 21, comma
2, lett. a) dispone che la Giunta regionale determini i criteri
idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati
attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni
fieristiche con qualifica internazionale e nazionale;
vista la Legge costituzionale 18/10/2001, n. 3, che, nel riformulato
art. 117, commi 4 e 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la
potesta' legislativa e regolamentare (e pertanto anche
amministrativa) esclusiva in materia fieristica;
dato atto dell'accordo interregionale, intervenuto in data
16/12/2004, in materia di determinazione dei sistemi idonei ed
oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli
espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche con
qualifica internazionale e nazionale;
ritenuto di riformulare i criteri di rilevazione e certificazione dei
dati, gia' disciplinati dalla deliberazione di Giunta regionale n.
1464 in data 12/9/2000;
visto l'art. 5, comma 6, e l'art. 21, comma 2, lett. a) della L.R.
25/2/2000, n. 12;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
dell'area Attivita' produttive, Commercio e Turismo dr. Andrea
Vecchia in merito alla regolarita' amministrativa della presente
deliberazione ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo
economico e Piano telematico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di determinare i criteri idonei ed oggettivi di rilevazione e
certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori
delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e
nazionale di cui all'allegato, che forma parte integrante della
presente deliberazione;
b) di revocare la propria deliberazione n. 1464 in data 12/9/2000,
che esaurisce la propria efficacia con l'edizione 2004 delle
manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali;
c) di disporre che la presente deliberazione sia integralmente
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Determinazione dei sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e
certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori
delle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale e
nazionale
Disposizioni generali
1) Gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica
internazionale e nazionale sono tenuti alla rilevazione e
certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori
secondo la presente regolamentazione.
2) La rilevazione e certificazione dei dati e' effettuata da societa'
o enti specializzati nel settore fieristico, allo scopo
tempestivamente incaricati dal soggetto organizzatore della
manifestazione. Le societa' o enti predetti devono essere
riconosciuti dall'Osservatorio per il Sistema Fieristico Italiano.
L'Osservatorio stabilisce i criteri e le modalita' per il
riconoscimento e il controllo dei certificatori.
3) La rilevazione e certificazione dei dati si applica a decorrere
dall'edizione 2006 delle manifestazioni fieristiche con qualifica
internazionale e nazionale.
4) La rilevazione e certificazione dei dati va effettuata ad ogni
edizione di manifestazione fieristica, ed e' condizione per
l'attribuzione o il mantenimento della qualifica internazionale o
nazionale.
5) La rilevazione e certificazione dei dati ad opera
dell'ente/societa' incaricato deve essere effettuata nel corso del
periodo di svolgimento della manifestazione fieristica e deve essere
ultimata nei 60 giorni successivi al termine della manifestazione
stessa.
6) L'organizzatore della manifestazione fieristica e' tenuto a
prestare la massima collaborazione per il migliore esito della
rilevazione e certificazione dei dati.
7) Il certificatore rilascia una copia dell'attestato di
certificazione sia al soggetto organizzatore della manifestazione sia
all'Assessorato regionale competente in materia fieristica, entro 90
giorni dal termine della manifestazione.
Sistema di rilevazione e certificazione
8) Si intendono per:
a) espositori diretti: le imprese che occupano uno stand in nome e
per conto proprio; sono intestatarie della fattura di affitto
dell'area espositiva e pagano l'importo in fattura direttamente
all'organizzatore;
b) espositori diretti: le imprese che espongono i loro prodotti nello
stand di un espositore diretto; non vanno conteggiate se i loro
prodotti sono presenti solo in cataloghi, brochure, depliant, e se
per la loro presenza non e' stata versata la tassa di iscrizione,
prevista per ciascun espositore indiretto, secondo le tariffe
ufficiali della manifestazione;
c) partecipazioni collettive: le imprese partecipanti rientrano tra
gli espositori diretti se sono presenti alla manifestazione con
personale proprio ed il loro nome e l'area espositiva da essa
occupata sono indicati nella scheda di iscrizione sottoscritta
dall'intestatario dello stand;
d) nazionalita' degli espositori: si determina in base alla sede
sociale dell'impresa; si considerano espositori esteri anche i
rappresentanti esclusivi per l'Italia o per zone del territorio
nazionale di ditte e prodotti esteri, purche' ad essi siano intestate
le fatture relative all'area espositiva affittata ed essi provvedano
a pagare direttamente l'importo delle fatture;
e) superficie espositiva netta: superficie affittata ed
effettivamente pagata dagli espositori; tale superficie va distinta
in: coperta (la superficie espositiva relativa a padiglioni fissi o
prefabbricati) e scoperta: affittata ad espositori italiani ed
esteri; le superfici concesse a titolo gratuito e le superfici per
eventi collaterali (convegni, congressi, simposi, ecc.) vanno
indicate separatamente;
f) visitatori: persone munite di biglietto, anche preregistrato, o di
altro documento, comprovante il pagamento dei diritti di ingresso, o
di biglietto di invito o che hanno compilato la scheda di
registrazione; i biglietti invito vanno conteggiati solo se i
possessori hanno compilato la scheda di registrazione all'ingresso
della manifestazione; i biglietti permanenti vanno conteggiati una
sola volta al giorno; i biglietti d'onore e per gli espositori non
vanno conteggiati;
g) nazionalita' dei visitatori: si determina in base alla scheda di
registrazione.
9) I dati da sottoporre a rilevazione e certificazione e gli elementi
su cui si basa il controllo da parte del certificatore si articolano
come segue:
espositori diretti:
- schede di iscrizione;
oppure
- fatture emesse e ricevute corrispondenti;
espositori indiretti:
- scheda di iscrizione degli espositori diretti;
nazionalita' degli espositori (diretti e indiretti):
- schede di iscrizione;
visitatori:
- schede di registrazione;
oppure
- tabulati di rilevazione magnetica a mezzo di sistemi elettronici;
oppure
- matrici dei biglietti venduti, per i visitatori che hanno
acquistato il biglietto all'entrata della manifestazione;
oppure
- talloncini di controllo numerati, per i visitatori che hanno
acquistato il biglietto al di fuori della manifestazione;
nazionalita' dei visitatori:
- schede di registrazione;
superficie espositiva netta:
- contratti di esposizione o schede di iscrizione.
10) La certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai
visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali e
nazionali e' relativa:
- al numero complessivo degli espositori, disaggregato in diretti e
indiretti, italiani ed esteri;
- alla tipologia di espositori diretti, distintamente indicati tra
italiani ed esteri, nella seguente articolazione:
a) produttori;
b) distributori;
c) filiali italiane di multinazionali;
d) associazioni di produzione e distribuzione;
e) altro;
- agli espositori italiani, diretti e indiretti distintamente
indicati, che sono suddivisi per regioni di provenienza;
- agli espositori esteri, diretti e indiretti distintamente indicati,
che sono suddivisi per Paese estero di provenienza;
- al numero complessivo dei visitatori, disaggregato in operatori e
pubblico generico, italiani ed esteri;
- ai visitatori italiani, operatori e pubblico generico distintamente
indicati; i visitatori operatori italiani sono ulteriormente
suddivisi per regione di provenienza;
- ai visitatori esteri, operatori e pubblico generico distintamente
indicati; i visitatori operatori esteri sono ulteriormente suddivisi
per Paese estero di provenienza;
- alla superficie espositiva netta complessiva, distinta in coperta e
scoperta, affittata ad espositori italiani ed esteri.
11) La rilevazione dei dati attinenti ai visitatori puo' essere
agevolata da sistemi di biglietterie elettroniche integrate col
sistema di rilevazione degli accessi al quartiere fieristico,
predisposti dal soggetto gestore del quartiere fieristico o dai
soggetti organizzatori.