REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE 28 gennaio 2005, n. 779

R.R. 17/03 Anagrafe delle aziende agricole - Attivazione dell'anagrafe delle Aziende agricole per i procedimenti amministrativi collegati all'applicazione degli aiuti previsti dalla Legge 185/92 e successive modificazioni e dal DLgs 102/04

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
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- la L.R. 30 maggio 1997, n.15 " Norme per l'esercizio delle funzioni           
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto           
1983 n. 34" ed in particolare l'art. 22;                                        
- il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503            
"Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta                        
dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle Aziende                  
agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del DLgs 30 aprile            
1998, n. 173";                                                                  
- il R.R. del 15 settembre 2003, n. 17 "Disciplina dell'Anagrafe                
delle Aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si e' data            
attuazione alla normativa sopra citata;                                         
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle                  
imprese dell'8 ottobre 2003, n. 12818, " R.R. 17/03 - Anagrafe delle            
Aziende agricole. Determinazione dei contenuti informativi                      
dell'archivio e del fascicolo aziendale";                                       
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle                  
imprese del 28 novembre 2003, n. 16309, " R.R. 17/03 - Anagrafe delle           
Aziende agricole. Disposizioni in merito ad attivazione dell'Anagrafe           
delle Aziende agricole dell'Emilia-Romagna";                                    
-  la Legge 14 febbraio 1992, n. 185 "Nuova disciplina del Fondo di             
Solidarieta' Nazionale", ed in particolare l'art. 2, che nel definire           
le procedure da attuare per l'attivazione degli aiuti stabilisce che            
le Regioni, attuata la procedura di delimitazione del territorio                
colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano la                  
proposta di eccezionalita' dell'evento ed individuano le provvidenze            
da concedere tra quelle previste dall'art. 3 della stessa legge e la            
relativa richiesta di spesa;                                                    
- il DL 13 settembre 2002, n. 200, convertito con modificazioni nella           
Legge 13 novembre 2002, n. 256, con il quale, tra l'altro, sono state           
apportate modificazioni alla citata Legge 185/92;                               
- il DL 24 luglio 2003, n. 192, convertito con modificazioni dalla              
Legge 24 settembre 2003, n. 268, con il quale, tra l'altro, sono                
state apportate ulteriori modificazioni alla Legge 185/92;                      
- il DLgs 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno               
delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i)                
della Legge 7 marzo 2003, n. 38", con il quale sono state definite le           
nuove norme inerenti il Fondo di Solidarieta' Nazionale e,                      
contestualmente, e' stata abrogata tutta la legislazione previgente;            
- il DL 24 giugno 2004, n. 157, recante "Disposizioni urgenti per               
l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia           
di agricoltura e pesca", convertito con modificazioni dalla Legge 3             
agosto 2004, n. 204, ed in particolare l'art. 2, comma 1-quater, con            
il quale viene stabilito che le disposizioni di cui all'art. 5, comma           
4 del sopra citato DLgs 102/04, sono applicate a partire dall'anno              
2005;                                                                           
- la deliberazione di GR n. 1278 del 28 giugno 2004 "DLgs 29/3/2004,            
n. 102 - Proposta declaratoria eccezionalita' piogge persistenti                
periodo tra il 20/2/2004 ed il 9/5/2004 che hanno colpito territori             
province di Bologna-Modena-Parma. Delimitazione zone danneggiate ed             
individuazione provvidenze applicabili";                                        
- la deliberazione di GR n. 1536 del 30 luglio 2004 "Delibera 1278/04           
concernente delimitazione aree danneggiate da piogge persistenti                
periodo 20/2/2004-9/5/2004 ed individuazione provvidenze applicabili            
DLgs 102/04. Integrazione provvidenze applicabili su aree territorio            
provinciale di Bologna";                                                        
- la deliberazione di GR n. 1815 del 13 settembre 2004 "DLgs                    
29/3/2004, n. 102 - Proposta declaratoria eccezionalita' grandinate             
che hanno colpito territori province di Forli'-Cesena - Piacenza e              
Ravenna nei mesi di giugno e luglio 2004. Delimitazione zone                    
danneggiate ed individuazione provvidenze applicabili";                         
- la deliberazione di GR n. 1860 del 20 settembre 2004 "DLgs                    
29/3/2004, n. 102 - Proposta declaratoria eccezionalita' grandinate             
che hanno colpito territori province Bologna, Ferrara e Modena.                 
Delimitazione zone danneggiate ed individuazione provvidenze                    
applicabili";                                                                   
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7           
gennaio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio           
2005 "Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli              
eventi calamitosi verificatisi nella regione Emilia-Romagna, nelle              
province di Bologna e Ferrara";                                                 
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7           
gennaio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio           
2005 "Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli              
eventi calamitosi verificatisi nella regione Emilia-Romagna";                   
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7           
gennaio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio           
2005 "Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli              
eventi calamitosi verificatisi nella regione Emilia-Romagna";                   
considerato che:                                                                
- il R.R. n. 17 del 15/9/2003 stabilisce, fra l'altro, che le aziende           
agricole, che intendono intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con            
la pubblica Amministrazione, devono essere preventivamente iscritte             
all'Anagrafe;                                                                   
- tra i procedimenti amministrativi che saranno attivati rientrano              
quelli collegati ai citati Decreti del Ministero delle Politiche                
agricole e forestali con i quali e' stata riconosciuta l'esistenza              
del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi nelle                   
province indicate nei DDMM medesimi, per effetto dei danni alle                 
produzioni dei territori elencati in cui possono trovare, tra                   
l'altro, applicazione:                                                          
- le provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) e b) della                
Legge 14 febbraio 1992, n.185, nel testo modificato dal DL 13                   
settembre 2002, n. 200, convertito dalla Legge 13 novembre 2002, n.             
256;                                                                            
- le specifiche misure di intervento previste dal DLgs 29 marzo 2004,           
n. 102 art. 5, comma 2, lettere a), b) e d), comma 3 e comma 6;                 
- secondo quanto stabilito dal R.R. 17/03 sono ammissibili all'aiuto            
le aziende agricole iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole;               
ritenuto pertanto necessario al fine di consentire la regolare                  
presentazione delle domande e la successiva formulazione delle                  
graduatorie per l'accesso agli aiuti di cui alla Legge 14 febbraio              
1992, n. 185, nel testo modificato dal DL 13 settembre 2002, n. 200,            
convertito dalla Legge 13 novembre 2002, n.256 e dal DLgs 102/04:               
- procedere all'attivazione dell'Anagrafe delle Aziende agricole                
anche per i procedimenti amministrativi collegati all'applicazione              
degli aiuti previsti dalla Legge 185/92 e successive modificazioni e            
dal DLgs 102/04;                                                                
- avvalersi delle informazioni contenute nell'Anagrafe delle Aziende            
Agricole per la gestione delle domande;                                         
- avvalersi delle informazioni registrate nell'Anagrafe delle Aziende           
agricole - debitamente validate a norma dell'art. 4, comma 5 del                
Regolamento - esonerando le aziende agricole medesime dalla                     
presentazione della documentazione comprovante i dati contenuti                 
nell'archivio informatizzato;                                                   
vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di                 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37;                                                    
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale                    
Agricoltura:                                                                    
- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati             
gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito             
della Direzione con deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del            
17 dicembre 2001;                                                               
- n. 4244 del 31 marzo 2004 con la quale, tra l'altro, sono stati               
conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura nell'ambito della             
Direzione, nonche' la deliberazione della Giunta regionale n. 642 del           
5 aprile 2004 relativa all'approvazione dell'atto di conferimento;              
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai           
sensi della deliberazione 447/03;                                               
determina:                                                                      
1) di procedere all'attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole            
anche per i procedimenti amministrativi collegati all'applicazione              
degli aiuti previsti dalla Legge 185/92 e successive modificazioni e            
dal DLgs 102/04;                                                                
2) di avvalersi delle informazioni contenute nell'Anagrafe delle                
Aziende Agricole per la gestione delle domande e la successiva                  
formulazione delle graduatorie;                                                 
3) di avvalersi delle informazioni registrate nell'Anagrafe delle               
Aziende agricole - debitamente validate a norma dell'art. 4, comma 5            
del R.R. 17/03 - esonerando le aziende agricole medesime dalla                  
presentazione della documentazione comprovante i dati contenuti                 
nell'archivio informatizzato;                                                   
4) di disporre che il presente atto sia pubblicato nel Bollettino               
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Teresita Pergolotti                                                             

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