DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 dicembre 2004, n. 94
Statuto comunale - Art. 17 - Modifica
IL CONSIGLIO COMUNALE
omississ delibera:
1) di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, l'art. 17
dello Statuto comunale nel seguente modo, fermo restando che le
responsabilita' degli organi sono quelle stabilite dal DLgs 267/00:
dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente comma:
"5. Il Sindaco puo' attribuire deleghe a Consiglieri comunali per lo
svolgimento di compiti connessi all'esercizio delle sue funzioni di
indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di
propria competenza o per l'espletamento di propri compiti di
rappresentanza nelle frazioni.";
2) di stabilire che il Consigliere delegato svolgera' l'incarico in
forma gratuita, non assumera' alcuna veste di organo dell'Ente e che
l'ambito della sua attivita' sara' rapportata esclusivamente ad una
funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco e di
dare atto che il sistema delle responsabilita' degli organi del
Comune resta quello definito dal TUEL;
3) di pubblicare la modifica statutaria nel Bollettino Ufficiale
della Regione, affiggerla all'Albo pretorio dell'Ente per trenta
giorni consecutivi ed inviarla al Ministero dell'Interno, cosi' come
stabilito dall'art. 6, comma 5 del DLgs 267/00;
4) di dare atto che la modifica statutaria entra in vigore decorsi
trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune,
cosi' come stabilito dall'art. 6, comma 5 del DLgs 267/00.