DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2005, n. 66
Nuove direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle LL.RR. 21 febbraio
1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2";
- l'art. 5, comma 1, lett. e) della citata L.R. 5/04, che
attribuisce ai Comuni la funzione di concorrere alle spese sostenute
per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie
versino in stato di bisogno, secondo modalita' previste dai
regolamenti comunali;
vista altresi' la determinazione del Responsabile del Servizio
Sanita' pubblica della Regione Emilia-Romagna n. 13871 del 6/10/2004,
a cui si rinvia per le definizioni generali in materia, che tra
l'altro stabilisce che "in Emilia-Romagna le autorizzazioni al
trasporto funebre internazionale (rilascio passaporto mortuario e
autorizzazione all'estradizione nei casi dei Paesi diversi da quelli
aderenti all'Accordo di Berlino) competono al Comune di decesso";
dato atto che:
- le norme precedentemente vigenti in materia facevano riferimento
alla L.R. n. 14 del 21 febbraio 1990 "Iniziative regionali in favore
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione
della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione", cosi'
come modificata dalla L.R. 35/95;
- l'art. 5, commi 5 e 7 della stessa L.R. 14/90, tra l'altro,
prevedeva l'emanazione, da parte della Giunta regionale, di
disposizioni ai Comuni per l'erogazione, a titolo di anticipazione,
di contributi per il rimpatrio di salme di immigrati extracomunitari
e loro familiari;
- la delibera di Giunta 1964/99 "Disposizioni per l'erogazione di
contributi per la traslazione di salme di cittadini stranieri
immigrati (art. 5, L.R. 14/90) e modifica delibera di Giunta 2588/92"
e la delibera di Giunta 2611/03 Disposizioni per l'erogazione di
contributi per la traslazione di salme di cittadini stranieri
immigrati (art. 5, LR 14/90). Integrazione delibera di Giunta 1964/99
davano disposizioni per l'erogazione di contributi per la traslazione
di salme di cittadini stranieri immigrati;
considerato che:
- l'art. 3, comma 3, lett. f) della citata L.R. 5/04, prevede
l'emanazione da parte della Giunta regionale di direttive ai Comuni
in materia di concorso alle spese per il rimpatrio di salme di
cittadini stranieri immigrati e di loro familiari che versino in
stato di bisogno;
- il predetto art. 3, comma 3, lett. f) della L.R. 5/04, pur
riprendendo sostanzialmente quanto disposto dall'abrogato art. 5
della L.R. 14/90, rende necessaria una ridefinizione delle procedure
relative alla concessione dei contributi e prevede l'emanazione da
parte della Giunta regionale di direttive ai Comuni in materia di
concorso alle spese per il rimpatrio di salme di cittadini stranieri
immigrati e di loro familiari che versino in stato di bisogno;
ritenuto opportuno, sulla base dell'attivita' amministrativa fin qui
svolta, riconfermare parte delle precedenti disposizioni relative ai
criteri per la concessione di contributi per la traslazione di salme
di cittadini stranieri immigrati, provvedendo comunque a ridefinire
l'entita' del concorso alle spese;
ritenuto altresi' che, secondo quanto disposto dai citati articoli
della L.R. 5/04, il concorso alle spese sostenute per il rimpatrio di
stranieri immigrati deceduti sia compito istituzionale delle
Amministrazioni comunali e non piu' una mera anticipazione di somme a
cui fare seguire, da parte della Regione Emilia-Romagna, l'erogazione
di un rimborso di pari importo;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24
marzo 2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della citata
delibera di Giunta 447/03;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di emanare ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) e dell'art. 5,
comma 1, lett. e) della L.R. 5/04 le direttive ai Comuni in materia
di concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini
stranieri immigrati e di loro famigliari che versino in stato di
bisogno, definendo la relativa procedura nell'allegato parte
integrante del presente provvedimento;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
3) di stabilire che la presente direttiva entrera' in vigore dal
primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione;
4) di stabilire che per l'applicazione della presente direttiva i
Comuni dovranno adottare un apposito regolamento o integrare
regolamenti gia' esistenti;
5) di stabilire che fino all'entrata in vigore della presente
direttiva, la Regione Emilia-Romagna rimborsera' i contributi
concessi dai Comuni, secondo le procedure indicate nelle citate
delibere di Giunta 1964/99 e 2611/03 e per un importo massimo pari a
Euro 1807,60.
ALLEGATO
Direttiva in materia di concorso alle spese sostenute per il
rimpatrio di cittadini stranieri immigrati deceduti (art. 3, comma 1,
lett. f) e art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 5/04)
Premessa
Il concorso alle spese oggetto della presente direttiva e' compito
istituzionale delle Amministrazioni comunali; la procedura e' avviata
a seguito di specifica istanza da parte dei soggetti indicati nella
presente direttiva o, in loro assenza, direttamente
dall'Amministrazione competente.Oggetto del presente provvedimento e'
il rimpatrio di salme, cadaveri e resti mortali di cittadini
stranieri immigrati deceduti, provenienti da Paesi a limitato
sviluppo socio-economico, presenti nel territorio regionale a
qualunque titolo e che versino in stato di bisogno.
Le spese ammissibili sono tutte quelle riconducibili alla procedura
di traslazione di salme, cadaveri e resti mortali di cittadini
stranieri immigrati.
Presentazione della domanda ai Comuni
1) La domanda va presentata al Comune di residenza o, in caso di
delega di funzioni, anche all'ente destinatario di tale compito.
La residenza della persona deceduta e' intesa, ai sensi dell'art. 43
Codice civile, come luogo di dimora abituale, anche in mancanza di
registrazione anagrafica.
In caso di mancata registrazione anagrafica, per residenza si intende
il domicilio risultante dal permesso di soggiorno.
In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di
soggiorno, il Comune in cui e' avvenuto il decesso e' competente in
materia di concessione del contributo.
2) I soggetti che possono presentare domanda sono i seguenti:
a) i parenti entro il quarto grado della persona deceduta, residenti
in Italia o nel Paese d'origine (in tal caso l'istanza puo' essere
anche inoltrata tramite la rappresentanza diplomatica in Italia dello
Stato di appartenenza);
b) gli organismi rappresentativi dei cittadini stranieri immigrati
formalmente istituiti presso le Amministrazioni comunali e
provinciali dell'Emilia-Romagna (ad es. Forum, Consulte, Consiglieri
aggiunti);
c) le associazioni di cittadini stranieri immigrati non appartenenti
all'Unione Europea, iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di
legge presso le Amministrazioni locali, regionale o statali;
d) le associazioni od organizzazioni che svolgono attivita' a favore
degli immigrati e che siano iscritte ad albi o registri istituiti ai
sensi di legge presso le Amministrazioni locali, regionale o
statali.
In assenza o impossibilita' di tali soggetti, il Comune concorre alla
spesa per la traslazione della salma, su richiesta di famigliari
(anche non presenti in Italia) non in grado di farsi carico
dell'anticipazione delle spese di traslazione, avvalendosi
eventualmente della collaborazione dei soggetti di cui alle
precedenti lett. b), c), d).
Condizioni per la concessione del contributo
Le condizioni per la concessione dei contributi sono le seguenti:
- residenza della persona deceduta nel Comune, accertata d'ufficio;
- in assenza della suddetta condizione, luogo di decesso situato nel
Comune stesso;
- stato di bisogno della persona deceduta e/o dei familiari
richiedenti, definito dal Comune con modalita' regolamentari che di
norma facciano riferimento ai criteri adottati per l'accertamento di
detta condizione per la generalita' dei cittadini residenti.
Documentazione
La documentazione da presentare al Comune (in originale o con
dichiarazione sostitutiva o tramite autocertificazione, secondo le
norme di legge vigenti) e' la seguente:
- domanda in carta libera di concessione del contributo;
- documento che attesta la relazione di parentela e giustifica il
titolo alla riscossione del contributo;
- nel caso si tratti di una associazione, l'istanza va presentata a
firma del presidente o legale rappresentante, allegando (qualora non
siano gia' in possesso dell'Amministrazione comunale) copia dello
statuto registrato dell'associazione stessa ed una dichiarazione
d'iscrizione agli albi/registri suddetti;
- certificato di morte della persona immigrata, attestante data e
luogo del decesso;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante che le
medesime spese non sono state sostenute da altra istituzione o ente
pubblico;
- fattura e/o altra documentazione contabile relativa alle spese
preventivate o sostenute per la traslazione della salma.
Entita' del concorso alle spese
L'ammontare del concorso alle spese di rimpatrio, e' di norma
determinato nella misura minima del 50% dell'importo complessivo
documentato.
Adempimenti dell'Amministrazione comunale
L'Amministrazione comunale, successivamente all'erogazione del
contributo, dovra' inviare all'Assessorato regionale alle Politiche
sociali una sintetica nota informativa sulla procedura seguita,
indicando la tipologia del soggetto richiedente (famigliari,
associazioni, organi di rappresentanza), la nazionalita' della
persona deceduta, la presenza regolare/irregolare sul territorio
nazionale, la somma liquidata.