REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2005, n. 66

Nuove direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei             
cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle LL.RR. 21 febbraio                
1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2";                                             
- l'art. 5, comma 1, lett. e) della citata L.R. 5/04, che                       
attribuisce ai Comuni la funzione di concorrere alle spese sostenute            
per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie             
versino in stato di bisogno, secondo modalita' previste dai                     
regolamenti comunali;                                                           
vista altresi' la determinazione del Responsabile del Servizio                  
Sanita' pubblica della Regione Emilia-Romagna n. 13871 del 6/10/2004,           
a cui si rinvia per le definizioni generali in materia, che tra                 
l'altro stabilisce che "in Emilia-Romagna le autorizzazioni al                  
trasporto funebre internazionale (rilascio passaporto mortuario e               
autorizzazione all'estradizione nei casi dei Paesi diversi da quelli            
aderenti all'Accordo di Berlino) competono al Comune di decesso";               
dato atto che:                                                                  
- le norme precedentemente vigenti in materia facevano riferimento              
alla L.R. n. 14 del 21 febbraio 1990 "Iniziative regionali in favore            
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione            
della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione", cosi'           
come modificata dalla L.R. 35/95;                                               
- l'art. 5, commi 5 e 7 della stessa L.R. 14/90, tra l'altro,                   
prevedeva l'emanazione, da parte della Giunta regionale, di                     
disposizioni ai Comuni per l'erogazione, a titolo di anticipazione,             
di contributi per il rimpatrio di salme di immigrati extracomunitari            
e loro familiari;                                                               
- la delibera di Giunta 1964/99 "Disposizioni per l'erogazione di               
contributi per la traslazione di salme di cittadini stranieri                   
immigrati (art. 5, L.R. 14/90) e modifica delibera di Giunta 2588/92"           
e la delibera di Giunta 2611/03 Disposizioni per l'erogazione di                
contributi per la traslazione di salme di cittadini stranieri                   
immigrati (art. 5, LR 14/90). Integrazione delibera di Giunta 1964/99           
davano disposizioni per l'erogazione di contributi per la traslazione           
di salme di cittadini stranieri immigrati;                                      
considerato che:                                                                
- l'art. 3, comma 3, lett. f) della citata L.R. 5/04, prevede                   
l'emanazione da parte della Giunta regionale di direttive ai Comuni             
in materia di concorso alle spese per il rimpatrio di salme di                  
cittadini stranieri immigrati e di loro familiari che versino in                
stato di bisogno;                                                               
- il predetto art. 3, comma 3, lett. f) della L.R. 5/04, pur                    
riprendendo sostanzialmente quanto disposto dall'abrogato art. 5                
della L.R. 14/90, rende necessaria una ridefinizione delle procedure            
relative alla concessione dei contributi e prevede l'emanazione da              
parte della Giunta regionale di direttive ai Comuni in materia di               
concorso alle spese per il rimpatrio di salme di cittadini stranieri            
immigrati e di loro familiari che versino in stato di bisogno;                  
ritenuto opportuno, sulla base dell'attivita' amministrativa fin qui            
svolta, riconfermare parte delle precedenti disposizioni relative ai            
criteri per la concessione di contributi per la traslazione di salme            
di cittadini stranieri immigrati, provvedendo comunque a ridefinire             
l'entita' del concorso alle spese;                                              
ritenuto altresi' che, secondo quanto disposto dai citati articoli              
della L.R. 5/04, il concorso alle spese sostenute per il rimpatrio di           
stranieri immigrati deceduti sia compito istituzionale delle                    
Amministrazioni comunali e non piu' una mera anticipazione di somme a           
cui fare seguire, da parte della Regione Emilia-Romagna, l'erogazione           
di un rimborso di pari importo;                                                 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24                
marzo 2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                  
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,             
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della citata                  
delibera di Giunta 447/03;                                                      
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione.                
Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di emanare ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) e dell'art. 5,            
comma 1, lett. e) della L.R. 5/04 le direttive ai Comuni in materia             
di concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini                
stranieri immigrati e di loro famigliari che versino in stato di                
bisogno, definendo la relativa procedura nell'allegato parte                    
integrante del presente provvedimento;                                          
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna;                                                         
3) di stabilire che la presente direttiva entrera' in vigore dal                
primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione;                                             
4) di stabilire che per l'applicazione della presente direttiva i               
Comuni dovranno adottare un apposito regolamento o integrare                    
regolamenti gia' esistenti;                                                     
5) di stabilire che fino all'entrata in vigore della presente                   
direttiva, la Regione Emilia-Romagna rimborsera' i contributi                   
concessi dai Comuni, secondo le procedure indicate nelle citate                 
delibere di Giunta 1964/99 e 2611/03 e per un importo massimo pari a            
Euro 1807,60.                                                                   
ALLEGATO                                                                        
Direttiva in materia di concorso alle spese sostenute per il                    
rimpatrio di cittadini stranieri immigrati deceduti (art. 3, comma 1,           
lett. f) e art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 5/04)                           
Premessa                                                                        
Il concorso alle spese oggetto della presente direttiva e' compito              
istituzionale delle Amministrazioni comunali; la procedura e' avviata           
a seguito di specifica istanza da parte dei soggetti indicati nella             
presente direttiva o, in loro assenza, direttamente                             
dall'Amministrazione competente.Oggetto del presente provvedimento e'           
il rimpatrio di salme, cadaveri e resti mortali di cittadini                    
stranieri immigrati deceduti, provenienti da Paesi a limitato                   
sviluppo socio-economico, presenti nel territorio regionale a                   
qualunque titolo e che versino in stato di bisogno.                             
Le spese ammissibili sono tutte quelle riconducibili alla procedura             
di traslazione di salme, cadaveri e resti mortali di cittadini                  
stranieri immigrati.                                                            
Presentazione della domanda ai Comuni                                           
1) La domanda va presentata al Comune di residenza  o, in caso di               
delega di funzioni, anche all'ente destinatario di tale compito.                
La residenza della persona deceduta e' intesa, ai sensi dell'art. 43            
Codice civile, come luogo di dimora abituale, anche in mancanza di              
registrazione anagrafica.                                                       
In caso di mancata registrazione anagrafica, per residenza si intende           
il domicilio risultante dal permesso di soggiorno.                              
In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di                     
soggiorno, il Comune in cui e' avvenuto il decesso e' competente in             
materia di concessione del contributo.                                          
2) I soggetti che possono presentare domanda sono i seguenti:                   
a) i parenti entro il quarto grado della persona deceduta, residenti            
in Italia o nel Paese d'origine (in tal caso l'istanza puo' essere              
anche inoltrata tramite la rappresentanza diplomatica in Italia dello           
Stato di appartenenza);                                                         
b) gli organismi rappresentativi dei cittadini stranieri immigrati              
formalmente istituiti presso le Amministrazioni comunali e                      
provinciali dell'Emilia-Romagna (ad es. Forum, Consulte, Consiglieri            
aggiunti);                                                                      
c) le associazioni di cittadini stranieri immigrati non appartenenti            
all'Unione Europea, iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di           
legge presso le Amministrazioni locali, regionale o statali;                    
d) le associazioni od organizzazioni che svolgono attivita' a favore            
degli immigrati e che siano iscritte ad albi o registri istituiti ai            
sensi di legge presso le Amministrazioni locali, regionale o                    
statali.                                                                        
In assenza o impossibilita' di tali soggetti, il Comune concorre alla           
spesa per la traslazione della salma, su richiesta di famigliari                
(anche non presenti in Italia) non in grado di farsi carico                     
dell'anticipazione delle spese di traslazione, avvalendosi                      
eventualmente della collaborazione dei soggetti di cui alle                     
precedenti lett. b), c), d).                                                    
Condizioni per la concessione del contributo                                    
Le condizioni per la concessione dei contributi sono le seguenti:               
- residenza della persona deceduta nel Comune, accertata d'ufficio;             
- in assenza della suddetta condizione, luogo di decesso situato nel            
Comune stesso;                                                                  
- stato di bisogno della persona deceduta e/o dei familiari                     
richiedenti, definito dal Comune con modalita' regolamentari che di             
norma facciano riferimento ai criteri adottati per l'accertamento di            
detta condizione per la generalita' dei cittadini residenti.                    
Documentazione                                                                  
La documentazione da presentare al Comune (in originale o con                   
dichiarazione sostitutiva o tramite autocertificazione, secondo le              
norme di legge vigenti) e' la seguente:                                         
- domanda in carta libera di concessione del contributo;                        
- documento che attesta la relazione di parentela e giustifica il               
titolo alla riscossione del contributo;                                         
- nel caso si tratti di una associazione, l'istanza va presentata a             
firma del presidente o legale rappresentante, allegando (qualora non            
siano gia' in possesso dell'Amministrazione comunale) copia dello               
statuto registrato dell'associazione stessa ed una dichiarazione                
d'iscrizione agli albi/registri suddetti;                                       
- certificato di morte della persona immigrata, attestante data e               
luogo del decesso;                                                              
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante che le             
medesime spese non sono state sostenute da altra istituzione o ente             
pubblico;                                                                       
- fattura e/o altra documentazione contabile relativa alle spese                
preventivate o sostenute per la traslazione della salma.                        
Entita' del concorso alle spese                                                 
L'ammontare del concorso alle spese di rimpatrio, e' di norma                   
determinato nella misura minima del 50% dell'importo complessivo                
documentato.                                                                    
Adempimenti dell'Amministrazione comunale                                       
L'Amministrazione comunale, successivamente all'erogazione del                  
contributo, dovra' inviare all'Assessorato regionale alle Politiche             
sociali una sintetica nota informativa sulla procedura seguita,                 
indicando la tipologia del soggetto richiedente (famigliari,                    
associazioni, organi di rappresentanza), la nazionalita' della                  
persona deceduta, la presenza regolare/irregolare sul territorio                
nazionale, la somma liquidata.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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