DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 gennaio 2005, n. 646
Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell'art. 1, commi 3 e 3 bis della L.R. 1/00, come modificata dalla L.R. 8/04 (proposta della Giunta regionale in data 6 dicembre 2004, n. 2517)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2517 del
6 dicembre 2004, recante in oggetto "Direttiva sui requisiti
strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima
infanzia e relative norme procedurali, in attuazione art. 1, commi 3
e 3 bis, L.R. 1/00, come modificata dalla L.R. 8/04. Proposta al
Consiglio regionale";
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro", in
sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota
prot. n. 277 in data 12 gennaio 2005,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della
discussione di Consiglio;
viste:
- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia", come modificata dalla L.R. 14
aprile 2004, n. 8, di seguito denominata "legge regionale", e, in
particolare, i commi 3 e 3 bis dell'art. 1, che dispongono:
"3. Il Consiglio regionale, con una o piu' direttive, definisce i
requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base
all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le
modalita' per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui
alla presente legge, nonche' le procedure per l'autorizzazione al
funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui
all'articolo 18.
3 bis. Nelle medesime direttive il Consiglio regionale stabilisce
norme specifiche per i servizi sperimentali.";
- la deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2000, n. 1390
"Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi
educativi per la prima infanzia in attuazione della L.R. 10 gennaio
2000, n. 1";
- la deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2001, n. 227
"Direttiva sull'autorizzazione al funzionamento di servizi educativi
per la prima infanzia gestiti da soggetti privati (L.R. 1/00).
Integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio
2000, n. 1390 sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi
educativi per la prima infanzia";
considerato:
- che le numerose modifiche apportate dalla L.R. n. 8 del 2004 alla
L.R. n. 1 del 2000 (in particolare agli articoli 1, 2, 3, 16, 17 e
21) rendono necessaria la revisione delle norme di attuazione;
- che tale revisione rende possibile provvedere alla modifica delle
norme e delle procedure che Comuni, Province e soggetti gestori
pubblici e privati hanno rilevato di difficile applicazione;
segnalato che per la stesura del presente atto si e' proceduto alla
costituzione di due distinti gruppi di lavoro, entrambi composti da
rappresentanti di Comuni, Province e soggetti gestori pubblici e
privati, nonche' da dirigenti e funzionari regionali dei settori
educativo, edilizio e sanitario, uno con competenza di stesura
dell'atto e l'altro di supervisione dello stesso;
ritenuto di procedere alla redazione di due distinti allegati,
relativi rispettivamente: Allegato A "Requisiti strutturali e
organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia" e Allegato
B "Procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi
educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati e
attivita' di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici.
Servizi ricreativi: denuncia di inizio attivita' e vigilanza.",
sostitutivi delle deliberazioni del Consiglio regionale 1390/00 e
227/01;
considerato che per i servizi funzionanti alla data di entrata in
vigore della L.R. n. 1 del 2000 la normativa precedente aveva
previsto: "la superficie utile netta interna all'edificio e' di mq.
9,5 complessivi per posto bambino, come era previsto dalla previgente
legislazione regionale", superficie nella quale era compreso lo
spazio per i servizi generali, e rilevato che la normativa di cui al
presente atto prevede, per tutti i servizi, anche funzionanti, una
superficie minima degli spazi "destinati specificamente alle
attivita' dei bambini . . . . cui vanno aggiunti gli spazi per i
servizi generali" e che dunque i servizi funzionanti sopra richiamati
potrebbero trovarsi costretti a diminuire il numero di bambini
accolti;
ritenuto equo, per tali servizi, consentire l'adeguamento ai
requisiti strutturali previsti dal presente atto entro cinque anni
dalla sua approvazione;
ritenuto inoltre di prevedere l'adeguamento automatico alle normative
comunitarie, statali regionali e locali che entreranno in vigore
successivamente;
rilevato che i soggetti pubblici e privati gestori di servizi
educativi per la prima infanzia hanno richiesto, anche tramite le
loro rappresentanze, che la Regione si faccia carico di guidare la
progressiva costruzione di buone prassi comuni a tutto il territorio
regionale in particolare per quanto riguarda le caratteristiche
strutturali dei servizi;
ritenuto che per la costruzione di tale percorso e' necessario il
coinvolgimento di diversi settori, in particolare sanitario ed
urbanistico ed edilizio;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24
marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
a) di approvare l'Allegato A "Requisiti strutturali ed organizzativi
dei servizi educativi per la prima infanzia" e l'Allegato B
"Procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi
educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati e
attivita' di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici.
Servizi ricreativi: denuncia di inizio attivita' e vigilanza", parti
integranti e sostanziali del presente atto;
b) di stabilire che il contenuto del presente atto supera e
sostituisce le deliberazioni del Consiglio regionale 1390/00 e
227/01; esse continuano ad applicarsi nelle more del rinnovo
dell'autorizzazione al funzionamento;
c) di stabilire che, per i soli servizi funzionanti alla data di
entrata in vigore della L.R. n. 1 del 2000 che, per effetto della
presente normativa in materia di requisiti strutturali, si trovassero
a dover diminuire il numero dei bambini accolti, e' consentito
l'adeguamento entro cinque anni dall'approvazione del presente atto;
d) di prevedere l'adeguamento automatico alle normative comunitarie,
statali regionali e locali che entreranno in vigore successivamente;
e) di dare atto che l'Assessorato competente promuovera', anche
tramite il coinvolgimento degli altri settori interessati, la
progressiva costruzione di buone prassi comuni a tutto il territorio
regionale in particolare per quanto riguarda le caratteristiche
strutturali dei servizi;
f) di pubblicare l'atto consiliare nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, assicurandone la piu' ampia diffusione.
ALLEGATO A
Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la
prima infanzia
Sommario
Premessa
Tipologie di servizi
Nido d'infanzia
Servizi integrativi: spazio bambini, centro per bambini e genitori
Servizi sperimentali: educatrice familiare, educatrice domiciliare (o
piccolo gruppo educativo domiciliare).
Servizi ricreativi
NORME COMUNI AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture.
Collocazione del servizio
1.2 Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi
educativi, degli arredi e dei giochi
1.3 Sicurezza, igiene e funzionalita' dell'ambiente e tutela del
benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli
arredi e dei giochi dei servizi educativi
1.4 Tabelle dietetiche e pasti
NORME SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO
Requisiti strutturali
2. Nidi d'infanzia
2.1 Spazi esterni e struttura
2.2 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni
2.3 Spazi essenziali
2.4 Superficie interna
2.5 Ricettivita'
2.6 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni
2.7 Organizzazione delle unita' funzionali minime (sezioni)
2.8 Servizi generali
3. Micro-nido
3.1 Spazi esterni e struttura
3.2 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni
3.3 Spazi essenziali
3.4 Superficie interna
3.5 Ricettivita'
3.6 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni
3.7 Organizzazione delle unita' funzionali minime (sezioni)
3.8 Servizi generali
4. Servizi integrativi
4.1 Spazio bambini
4.2 Centro per bambini e genitori
5. Polo per l'infanzia e utilizzo di altri spazi
5.1 Polo per l'infanzia
5.2 Utilizzo di altri spazi da parte di servizi educativi per la
prima infanzia
Requisiti organizzativi
6. Nidi d'infanzia: rapporto numerico tra personale e bambini
iscritti
6.1 Servizi integrativi: rapporto numerico tra personale e bambini
iscritti
6.2 Sostituzione del personale educatore e integrazione dei bambini
6.3 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi
educativi per la prima infanzia e formazione permanente
SERVIZI SPERIMENTALI. EDUCATRICE FAMILIARE - EDUCATRICE DOMICILIARE
7.1 Educatrice familiare
7.2 Educatrice domiciliare
SERVIZI RICREATIVI
SISTEMA INFORMATIVO
Premessa
La L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi
per la prima infanzia", come modificata dalla L.R. 14 aprile 2004, n.
8, di seguito denominata "legge regionale", definisce varie tipologie
di servizi, indicando per ciascuno di essi le finalita' e le
caratteristiche che lo individuano e lo definiscono. Ogni servizio
infatti e' l'espressione di un progetto pedagogico, che dovra' essere
intenzionale ed esplicito, nel quale si esprime il sistema dei valori
a cui si fa riferimento.
Ogni servizio rappresenta inoltre il luogo concreto in cui il
progetto pedagogico si traduce e prende forma in un progetto
educativo, in un sistema coerente di azioni grazie alle quali
l'intenzionalita' educativa crea le condizioni per promuovere lo
sviluppo di ciascun bambino reale, tenendo conto delle risorse e
delle opportunita' che il contesto offre, nonche' dei limiti e dei
vincoli che pone.
Denominare e indicare con chiarezza le peculiarita' dei diversi
servizi costituisce una premessa indispensabile per una corretta
interpretazione delle norme.
Cio' consente di:
- offrire un quadro preciso di riferimento alle famiglie per
consentire loro di scegliere tra piu' opzioni possibili, in rapporto
alle diverse esigenze di cura ed educazione dei figli, in una logica
di qualita' delle risposte;
- individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti
pubblici e privati interessati a sviluppare e gestire servizi per la
prima infanzia.
Per quanto riguarda i requisiti strutturali ed organizzativi
stabiliti di seguito, va detto che i servizi per l'infanzia sono gia'
soggetti a numerose e complesse normative tecniche di livello statale
e locale. Per evitare indebite sovrapposizioni, si e' ritenuto
pertanto opportuno limitare l'ambito della direttiva all'attuazione
della legge regionale, in particolare per quanto riguarda la
definizione dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione al
funzionamento. In tale modo si intende anche prevedere l'adeguamento
automatico alle normative comunitarie, statali, regionali e locali
che entreranno in vigore successivamente e raccomandare
l'applicazione delle norme di buona tecnica esistenti.
Tipologie di servizi
Nido d'infanzia
La legge regionale indica con chiarezza gli obiettivi e le
peculiarita' dei nidi d'infanzia e prevede che possano funzionare ed
essere organizzati con modalita' diversificate, in riferimento sia ai
tempi di apertura, sia alla loro ricettivita', ferma restando
l'elaborazione di progetti educativi specifici in corrispondenza dei
diversi moduli organizzativi. In rapporto alle scelte educative, ai
tempi di lavoro dei genitori ed alle esigenze locali, i nidi
d'infanzia possono essere a tempo pieno o a tempo parziale e ospitare
un numero di bambini piu' o meno ampio. Quando essi prevedono
l'accoglienza di un numero piu' ridotto di bambini, essi vengono
definiti micro-nidi. I nidi d'infanzia garantiscono la mensa e il
riposo e dunque comportano anche un'organizzazione piu' complessa.
Terminologie come "nidi aziendali", "nidi di condominio" o "nidi
appartamento" non configurano tipologie diverse di servizi; esse
stanno piuttosto a indicare una collocazione di tali servizi in
particolari luoghi o situazioni.
Esistono, tuttavia, altre terminologie che la legge regionale non
indica, ma che e' utile citare ai fini di una maggiore chiarezza e
per una migliore comprensione dell'evoluzione delle risposte alle
nuove esigenze sociali. Ci si riferisce in particolare alle "Sezioni
primavera". Si tratta della denominazione con la quale vengono
indicate le sezioni di nido aggregate a scuole dell'infanzia o ad
altri servizi educativi o scolastici.
Servizi integrativi
Spazio bambini
Si tratta della tipologia di servizio che ospita bambini di eta' non
inferiore all'anno, consente tempi di frequenza piu' ridotti, e'
privo del servizio di mensa e puo' non disporre di locali specifici
per il sonno, pur prevedendo spazi per il riposo dei bambini.
Centro per bambini e genitori
Denominati in passato anche centri-gioco, i centri per bambini e
genitori hanno come peculiarita' quella di prevedere l'accoglienza
dei bambini insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tali
servizi assumono la presenza di questi ultimi come risorsa importante
per lo svolgimento dell'esperienza.
Servizi sperimentali
Educatrice familiare
La legge regionale, nel delineare il sistema dei servizi per la prima
infanzia, in una logica di qualita' e coerenza degli interventi,
prevede per tutti gli educatori, indipendentemente dal luogo in cui
esercitano la loro attivita', il possesso dello stesso titolo di
studio. Tuttavia, per l'educatrice familiare che opera presso
l'abitazione di uno dei bambini (massimo tre) affidati alle sue cure,
e' importante richiedere, inoltre, un'esperienza lavorativa pregressa
o quanto meno un tirocinio presso servizi educativi.
Si tratta di figure totalmente diverse dalle baby-sitters, alle quali
le famiglie, per propria scelta, si rivolgono privatamente stabilendo
con esse, sulla base di accordi privati, le modalita' delle
prestazioni, senza alcun obbligo di rispettare particolari requisiti
nei confronti del sistema pubblico, ne' sostegno economico da parte
dello stesso.
Educatrice domiciliare (o piccolo gruppo educativo domiciliare)
Tale servizio, che con la L.R. n. 8 del 2004 ha ricevuto una prima
regolamentazione legislativa (nuovo art. 3, comma 8, L.R. 1/00), e'
un servizio sperimentale che accoglie al massimo cinque bambini.
L'educatrice domiciliare puo' svolgere l'attivita' presso il proprio
domicilio o presso locali in sua disponibilita' o messi a
disposizione dal Comune o da altro soggetto.
All'educatrice domiciliare e' richiesta la stessa esperienza
lavorativa e dovra' essere garantito lo stesso sostegno formativo in
itinere previsto per l'educatrice familiare.
Servizi ricreativi
Anche per i luoghi che offrono ai bambini occasioni estemporanee di
gioco e di socializzazione si stabilisce un minimo di
regolamentazione. Trattandosi di servizi che non prevedono alcuna
continuita' nell'accoglienza dei bambini (quelli, ad esempio, spesso
denominati "baby parking", organizzati con la presenza di animatori
presso i centri commerciali o in occasione di convegni e
manifestazioni), non vengono richiesti particolari requisiti, se non
quelli di sicurezza e igiene.
Si tratta di opportunita' che, per la loro natura, non rientrano tra
i servizi educativi per la prima infanzia, in quanto hanno finalita'
diverse. Tra essi sono da segnalare le ludoteche, che si configurano
come luoghi che prevedono un'attivita' specializzata per il prestito,
la promozione e l'utilizzo in sede del giocattolo.
Altre tipologie offerte con la denominazione di servizio ricreativo,
ma piu' assimilabili ai servizi educativi, dovranno essere ricondotte
alla disciplina corrispondente alle attivita' che si svolgono al loro
interno, nonche' alle regole previste per i relativi servizi,
indicate nella presente direttiva.
NORME COMUNI Al SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture.
Collocazione del servizio
L'art. 25 della legge regionale prevede che i Comuni, con la
pianificazione urbanistica, individuino le aree da destinare a
servizi per la prima infanzia.Cio' non esclude, naturalmente, la
possibilita' di iniziative private, per le quali e' tuttavia
necessario stabilire alcuni requisiti, anche relativi all'area.
L'area dei servizi educativi per la prima infanzia deve essere
individuata e localizzata con particolare riguardo alla sua
raggiungibilita' e qualita' ambientale.
Lo stesso articolo 25 prevede inoltre che l'area sia "adeguatamente
protetta da fonti di inquinamento": i Comuni provvederanno a tale
protezione anche tramite misure di organizzazione urbana.
In sede di autorizzazione al funzionamento di servizi privati, i
Comuni indicheranno le misure, anche di carattere strutturale,
necessarie e opportune per ridurre gli effetti dell'inquinamento
acustico e derivante dal traffico veicolare.
Gli spazi interni destinati ai bambini non possono essere collocati
ai piani interrati e seminterrati.
Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo
locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi
per il personale.
Per la definizione di piani, locali fuori terra, seminterrati e
interrati si rimanda ai rispettivi regolamenti comunali.
Per i servizi funzionanti alla data di approvazione del presente
atto, come previsto dalla normativa regionale previgente, non sono
considerati piani seminterrati quelli in cui almeno la meta' del
perimetro di base sia completamente fuori terra e, per la restante
parte, il soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota
superiore a m. 1,20 rispetto al terreno circostante misurata sulla
linea di stacco dell'edificio. In questo caso devono essere adottate
e periodicamente verificate le migliori tecnologie per la difesa
dall'umidita'.
1.2 Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi
educativi, degli arredi e dei giochi
Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima
infanzia, gli arredi ed i giochi devono avere caratteristiche tali da
tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli
operatori.
Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale, la progettazione degli
spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia
e la dotazione degli arredi e dei giochi devono tenere presenti, in
tutte le fasi, le finalita' educative degli stessi. Nell'equipe di
progettazione deve essere prevista la partecipazione di un
coordinatore pedagogico o di un professionista in materia
psico-pedagogica, al fine di assicurare le finalita' citate.
1.3 Sicurezza, igiene e funzionalita' dell'ambiente e tutela del
benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli
arredi e dei giochi dei servizi
Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima
infanzia devono:
- rispettare la normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e
di sicurezza, nonche' antisismica vigente;
- possedere e mantenere, anche attraverso la programmazione di
eventuali interventi edilizi, caratteristiche strutturali,
impiantistiche e di arredo tali da garantire le finalita' di cui al
punto 1.2;
- essere preferibilmente articolati su un unico livello;
- non essere collocati ai piani interrati o seminterrati, salvo
quanto disposto al paragrafo 1.1;
- garantire ai bambini un luogo ove sperimentare quotidianamente le
proprie competenze e abilita' motorie in autonomia o in gruppo, e
prevedere zone di fruizione dello spazio a loro disposizione sicure
rispetto ai fattori di rischio.
In attuazione dell'art. 27, commi 2 e 3 della legge regionale, i
requisiti tecnici degli spazi dei servizi educativi interni ed
esterni dovranno fare riferimento a quanto previsto nella Parte
seconda "Normativa tecnica per l'edilizia" del DPR 6 giugno 2001, n.
380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia" e al Titolo VI "Disposizioni sui requisiti delle
opere edilizie" della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina
generale dell'edilizia" e successive modifiche.
Gli arredi interni ed esterni, le strutture per il gioco e i giochi
devono garantire le finalita' di cui al paragrafo 1.2.
Le esigenze a cui fare riferimento sono:
- sicurezza nell'impiego: non e' consentito l'utilizzo di arredi o
giochi che abbiano scabrosita', imperfezione nei tagli e smussi, sia
per le parti in laminato che per le parti in legno duro. Gli arredi e
i giochi devono essere tali da scongiurare il verificarsi di eventi
traumatici;
- benessere respiratorio ed olfattivo: i collanti, le vernici ed in
genere i prodotti impiegati dovranno essere "atossici";
- sicurezza in caso d'incendio: considerata l'alta concentrazione di
elementi di arredo in un ambiente che ospita bambini, occorrera'
impiegare materiali non tossici, non facilmente infiammabili e non
producenti gas o vapori derivanti da combustione. In ogni caso
dovranno essere rispettate le normative in materia. In particolare,
gli addetti alla prevenzione incendi dovranno partecipare a corsi di
prevenzione incendi a "medio rischio", cosi' come previsto dal DM 10
marzo 1998. I datori di lavoro dovranno, inoltre, prevedere
specifiche procedure per le eventuali evacuazioni in caso
d'incendio.
Le esigenze di cui ai punti precedenti devono essere tradotte
dall'ente gestore pubblico in termini di requisiti nei capitolati,
per l'acquisto mediante gare d'appalto o nelle convenzioni per la
gestione dei servizi.
Laddove i progetti educativi lo prevedono, puo' essere consentito
l'utilizzo di giocattoli e sussidi anche costruiti nel contesto
dell'attivita' laboratoriale, a condizione che detti manufatti
soddisfino le esigenze di sicurezza di cui ai punti precedenti in
riferimento ai materiali utilizzati e alle caratteristiche dei
prodotti finiti.
Il progetto educativo e la complessiva organizzazione devono
assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature, che tuteli
la sicurezza dei bambini. Devono inoltre essere favoriti la
progettazione bio-climatica della struttura e la riciclabilita' dei
suoi componenti.
1.4 Tabelle dietetiche e pasti
La legge regionale (art. 17, comma 1, lett. e) prevede che gli enti
gestori adottino tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Unita'
sanitaria locale.
Il gestore presenta la tabella alla competente Azienda, che provvede
all'approvazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; il
termine rimane sospeso (cioe' riprende a decorrere dal momento
dell'interruzione) per una sola volta in caso di richiesta di
chiarimenti o modifiche alla tabella. Trascorso il termine senza che
l'Azienda Unita' sanitaria locale si sia pronunciata, la tabella si
intende approvata.
La stessa norma prevede inoltre che l'ente gestore adotti procedure
d'acquisto che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128
in materia di alimenti destinati a lattanti e bambini, che diano
priorita' all'utilizzo di prodotti biologici e che garantiscano
l'acquisto esclusivo di prodotti non contenenti organismi
geneticamente modificati. Qualora si tratti di gestore pubblico,
questi requisiti dovranno essere inseriti nei bandi per l'acquisto di
alimenti; in ogni caso l'attestazione circa l'assenza di organismi
geneticamente modificati nei prodotti alimentari dovra' essere
fornita al gestore da parte del fornitore. Si ricorda che, per i
servizi di ristorazione gestiti da enti pubblici o da soggetti
privati in regime di appalto o convenzione, e' ora vigente la L.R. 4
novembre 2002, n. 29 "Norme per l'orientamento dei consumi e
l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di
ristorazione collettiva".
I pasti devono consentire un'alimentazione diversificata, nel
rispetto delle differenze religiose e culturali, e favorire la
graduale introduzione di cibi biologici. I pasti possono essere
parzialmente o totalmente prodotti all'esterno della struttura solo
per i bambini di eta' superiore all'anno e, in tal caso, deve essere
previsto un terminale di distribuzione o cucinetta, in rapporto al
numero dei bambini e degli operatori, atti a garantire il
mantenimento della qualita' del cibo e la distribuzione dello stesso,
attraverso modalita' concordate con il centro di produzione pasti
individuato dal gestore della struttura. Deve altresi' essere
assicurata la gradibilita' della refezione.
NORME SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO
Requisiti strutturali
2. Nidi d'infanzia
2.1. Area: spazi esterni e struttura
La superficie dell'area (superficie fondiaria) garantisce un minimo
di mq. 45 per posto bambino, di cui almeno mq. 30 per lo spazio
esterno. Lo standard dello spazio esterno e' da considerarsi in
aggiunta all'area di sedime dei fabbricati e al netto delle aree di
parcheggio.
Per i nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani
consolidati lo spazio esterno e' pari almeno a 10 mq. per posto
bambino, (indipendentemente dall'area).
Lo spazio esterno deve essere preferibilmente compatto, cioe'
estendersi su un unico lotto di forma e perimetro regolari, per
essere maggiormente fruibile da parte dei bambini.
Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilita' carrabile e tutti
gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini
devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.
La struttura destinata a nido d'infanzia deve essere facilmente
raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle
barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.
Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche,
l'ingresso puo' essere unico. Di norma, la struttura deve garantire
il rapporto diretto con l'esterno, essere collocata a pianterreno ed
essere articolata su un unico livello. Qualora il servizio sia
collocato su piu' piani dovranno essere adottate tutte le misure
utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi
eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve
comunque garantire che ogni unita' funzionale minima (sezione) sia
collocata su un unico piano.
Nel caso in cui il nido sia collocato in uno stabile che ospita anche
appartamenti o uffici, l'ingresso al servizio deve essere
adeguatamente vigilato anche tramite strumenti di telecontrollo.
2.2 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni
Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo
dei bambini, durante l'orario di apertura del nido, salvo il caso di
utilizzo programmato, in orario di chiusura del servizio e tramite
specifico progetto, da parte di altri soggetti, previa
predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e
garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalita', della
sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.
Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e
attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione
libera e il gioco strutturato, in continuita' con gli spazi interni,
in modo da rispondere alle esigenze delle diverse eta'.
Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi
esterni non contigui alla struttura del nido computabili nella
metratura utile di cui al punto 1.1, che possono essere utilizzati,
purche' situati nelle immediate vicinanze della stessa e collegati
con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.
Gli spazi esterni destinati ai bambini devono preferibilmente
prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia, tra interno ed
esterno.
2.3 Spazi essenziali
Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti
devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile
in rapporto al progetto educativo. Gli spazi essenziali sono i
seguenti:
a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a
ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre
prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve
comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
b) unita' funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
c) spazi comuni;
d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
e) servizi igienici per bambini e adulti;
f) cucina o terminale di cucina, o altro spazio, come previsto al
paragrafo 2.8 del presente allegato;
g) area esterna.
2.4 Superficie interna
La superficie interna del nido d'infanzia, anche a tempo parziale,
deve prevedere gli spazi destinati alle attivita' dei bambini e
quelli destinati ai servizi generali e alle attivita' degli adulti.
Gli spazi destinati specificamente alle attivita' dei bambini
(sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno
della sezione, spazi comuni, servizi igienici) nei nidi a tempo pieno
non possono comunque essere inferiori a 7,5 mq. per posto bambino,
intesi come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi
per i servizi generali, che dovranno comprendere almeno quelli
indicati come essenziali al paragrafo 2.3, e precisamente quelli
indicati alla lettera a), alla lettera d), alla lettera e)
limitatamente ai servizi igienici per adulti, e alla lettera f). Nei
nidi a tempo parziale gli spazi destinati alle attivita' dei bambini
non possono essere inferiori a 7 mq. per posto bambino, intesi come
superficie utile netta per posto bambino, cui vanno aggiunti gli
spazi per i servizi generali, secondo quanto detto sopra.
Indipendentemente dalla capienza della struttura, in considerazione
dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti nei
nidi d'infanzia, i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di
bambini superiore alla ricettivita' della struttura nella misura
massima del 15%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui
al paragrafo 6, che andra' calcolato sul numero dei bambini
effettivamente iscritti.
2.5 Ricettivita'
La ricettivita' minima e massima del nido d'infanzia sia a tempo
pieno che a tempo parziale, e' fissata rispettivamente in 21 e 60
posti bambino. La ricettivita' massima del nido, sia a tempo pieno
che a tempo parziale, puo' raggiungere il numero di 69 posti bambino,
purche' la struttura abbia la disponibilita' della superficie di non
meno di 7,5 mq. per le attivita' dei bambini nei nidi a tempo pieno e
7 mq. nei nidi a tempo parziale per ogni bambino iscritto, e ferma
l'adozione di corrispondenti progetti pedagogici e appropriate
soluzioni organizzative.
2.6 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni
Gli spazi interni del nido d'infanzia devono essere organizzati,
arredati e attrezzati con riferimento all'unita' funzionale minima
costituita dalla sezione.
L'unita' minima e' integrata da altri spazi di uso comune destinati
alle attivita' individuate nel progetto educativo di riferimento.
Tali spazi sono utilizzati, a rotazione o contemporaneamente, per
attivita' individuali e di grande o piccolo gruppo.
Gli spazi del nido, anche attraverso l'utilizzo di arredi e
attrezzature, devono consentire l'accoglienza dei bambini e dei
genitori, l'informazione e la comunicazione sull'attivita' del
servizio e favorire le relazioni tra bambini, genitori e operatori.
2.7 Organizzazione delle unita' funzionali minime (sezioni)
La sezione deve essere articolata in zone sulla base delle esigenze
evolutive dei bambini e della differenziazione delle attivita',
nonche' per consentire l'organizzazione di gruppi diversi.Le sezioni
sono distinte per fasce di eta' omogenea, ma sono possibili
organizzazioni diverse, sulla base di specifici progetti educativi.
La struttura del nido d'infanzia puo' articolarsi su piu' sezioni, in
relazione alla capienza della struttura stessa e all'eta' e al numero
dei bambini iscritti.
Ciascuna sezione deve permettere di svolgere le attivita' individuali
e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze
motorie, relazionali e cognitive e sostenere il processo dalla
dipendenza alle autonomie.
Il riposo e il pasto sono garantiti o all'interno della sezione o in
spazi funzionalmente collegati e attrezzati.
Qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non
esclusivo, prima dell'utilizzo devono essere assicurate le migliori
condizioni di igienicita' e fruibilita' compatibili con il sonno.
I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio
di piu' sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di
esse.
I locali stessi devono essere attrezzati con un fasciatoio, una vasca
lavabo e una dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni
sei bambini e un posto lavabo ogni quattro bambini, avendo come
riferimento anche le diverse eta'.
2.8 Servizi generali
La funzionalita', l'igiene, e i diritti dei lavoratori nel nido
d'infanzia devono essere assicurati da un insieme di servizi generali
dimensionati e attrezzati in conformita' alle norme vigenti in
materia e ai regolamenti edilizi locali. Dotazioni essenziali:
1. servizi per il personale, comprendenti i locali spogliatoio e WC.
In caso sia presente una cucina con preparazione pasti e' necessario,
all'interno dei servizi per il personale, un antibagno con lavabo e
una doccia;
2. un locale destinato a deposito per attrezzature e materiali di
pulizia, e uno spazio chiuso per la biancheria sporca, solo nel caso
in cui si utilizzi biancheria fornita dal nido;
3. uno spazio destinato alla conservazione dei materiali connessi
alle procedure di somministrazione pasti;
4. almeno un terminale di distribuzione - o cucinetta - adeguatamente
attrezzato a servizio della somministrazione di pasti forniti in
multiporzione dall'esterno. In caso di fornitura di pasti in
monoporzione e' sufficiente uno spazio adeguatamente disimpegnato e
inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di
attrezzature minime. E' richiesta una cucina, dimensionata e
attrezzata secondo le disposizioni normative statali e locali in
materia, per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti
all'interno. Tale modalita' di somministrazione e' comunque
obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici
mesi;
5. un adeguato spazio o locale opportunamente posizionato, attrezzato
per il lavaggio delle stoviglie, qualora non venga utilizzato
esclusivamente materiale a perdere;
6. un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente
dall'esterno o attraverso percorsi interni che non implicano
interferenze con gli spazi destinati alle attivita' educative. Nel
caso sia presente solo un terminale di distribuzione, lo spazio
dispensa puo' essere compreso all'interno del terminale stesso;
7. uno spazio guardaroba per la conservazione della biancheria
pulita, se si utilizza biancheria fornita dal nido;
8. un locale per la preparazione del materiale didattico, i colloqui
con i genitori e le attivita' amministrative.
In considerazione delle diverse specificita' dei regolamenti edilizi
locali non e' possibile stimare uno standard di riferimento per il
dimensionamento dei servizi generali: ne consegue che, in sede di
autorizzazione al funzionamento, il gestore dovra' dimostrare la
conformita' degli spazi alle normative vigenti in funzione delle
modalita' gestionali adottate.
3. Micro-nido
3.1 Spazi esterni e struttura
Lo spazio esterno e' pari ad almeno 10 mq. per posto bambino ed e' da
considerarsi in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati e al netto
delle aree di parcheggio.
Lo spazio esterno deve essere preferibilmente compatto, cioe'
estendersi su un unico lotto di forma e perimetro regolari, per
essere maggiormente fruibile da parte dei bambini.
Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilita' carrabili e tutti
gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini
devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.
La struttura destinata a micro-nido deve essere facilmente
raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle
barriere architettoniche e deve avere un ingresso indipendente.
Per le strutture aggregate a servizi scolastici o educativi
l'ingresso puo' essere unico. Di norma, inoltre, la struttura deve
garantire il rapporto diretto con l'esterno, essere collocata a
pianterreno ed essere articolata su un unico livello.
Qualora il servizio sia collocato su piu' piani dovranno essere
adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la
sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria
gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni unita'
funzionale minima (sezione) sia collocata su un unico piano.
Nel caso in cui il micro-nido sia collocato in uno stabile che ospita
anche appartamenti o uffici, l'ingresso al servizio deve essere
adeguatamente vigilato anche tramite strumenti di telecontrollo.
3.2 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni
Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo
dei bambini, salvo il caso di utilizzo programmato in orario di
chiusura del servizio e tramite specifico progetto da parte di altri
soggetti, previa predisposizione di infrastrutture, servizi e
soluzioni specifiche e garantendo la salvaguardia dell'igiene, della
funzionalita', della sicurezza e dell'organizzazione del servizio
educativo.
Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e
attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione
libera e il gioco strutturato, in continuita' con gli spazi interni,
in modo da rispondere alle esigenze delle diverse eta'.
Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi
esterni non contigui alla struttura del micro-nido, che possono
essere utilizzati, purche' situati nelle immediate vicinanze della
stessa e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei
bambini.
Gli spazi esterni destinati ai bambini devono preferibilmente
prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia, tra interno ed
esterno.
3.3 Spazi essenziali
Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti
devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile
in rapporto al progetto educativo.
Gli spazi essenziali sono i seguenti:
a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a
ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre
prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve
comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
b) una o piu' unita' funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo
di bambini;
c) spazi comuni;
d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
e) servizi igienici per bambini e adulti;
f) cucina o terminale di cucina o altro spazio come previsto al
paragrafo 3.8 del presente allegato;
g) area esterna.
3.4 Superficie interna
La superficie interna del micro-nido, anche a tempo parziale, deve
prevedere gli spazi destinati alle attivita' dei bambini e quelli
destinati ai servizi generali e alle attivita' degli adulti.
Gli spazi destinati specificamente alle attivita' dei bambini nei
micro-nidi a tempo pieno non possono comunque essere inferiori a 7
mq. per posto bambino, intesi come superficie utile netta, a cui
vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali, che dovranno
comprendere almeno quelli indicati come essenziali al paragrafo 3.3,
e precisamente quelli indicati alla lettera a), alla lettera d), alla
lettera e) limitatamente ai servizi igienici per adulti, e alla
lettera f).
Nei micro-nidi a tempo parziale gli spazi destinati alle attivita'
dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi
all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) non
possono essere inferiori a 6,5 mq. per posto bambino, intesi come
superficie utile netta, cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi
generali, secondo quanto detto sopra.
Indipendentemente dalla capienza della struttura, in considerazione
dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti nei
micro-nidi, i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di
bambini superiore alla ricettivita' della struttura nella misura
massima del 15%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui
al paragrafo 6, che andra' calcolato sul numero dei bambini
effettivamente iscritti.
3.5 Ricettivita'
La ricettivita' minima e massima del micro-nido sia a tempo pieno che
a tempo parziale, e' fissata rispettivamente in 6 e 20 posti
bambino.
3.6 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni
Gli spazi interni del micro-nido devono essere organizzati, arredati
e attrezzati con riferimento all'unita' funzionale minima costituita
dalla sezione.
L'unita' minima e' integrata da altri spazi di uso comune destinati
alle attivita' individuate nel progetto educativo di riferimento.
Tali spazi sono utilizzati, a rotazione o contemporaneamente, per
attivita' individuali e di grande o piccolo gruppo.
Gli spazi del micro-nido, anche attraverso l'utilizzo di arredi e
attrezzature, devono consentire l'accoglienza dei bambini e dei
genitori, l'informazione e la comunicazione sull'attivita' del
servizio e favorire le relazioni tra bambini, genitori e operatori.
3.7 Organizzazione delle unita' funzionali minime (sezioni)
La sezione deve essere articolata in zone sulla base delle esigenze
evolutive dei bambini e della differenziazione delle attivita',
nonche' per consentire l'organizzazione di gruppi diversi.
La struttura del micro-nido puo' articolarsi su piu' sezioni, in
relazione alla capienza della struttura stessa e all'eta' e al numero
dei bambini iscritti.
Ciascuna sezione deve permettere di svolgere le attivita' individuali
e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze
motorie, relazionali e cognitive e sostenere il processo dalla
dipendenza alle autonomie.
Il riposo e il pasto sono garantiti o all'interno della sezione o in
spazi funzionalmente collegati e attrezzati.
Qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non
esclusivo, prima dell'utilizzo devono essere assicurate le migliori
condizioni di igienicita' e fruibilita' compatibili con il sonno.
I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio
di piu' sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di
esse.
I locali stessi devono essere attrezzati con un fasciatoio, una vasca
lavabo e una dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni
sei bambini e un posto lavabo ogni quattro bambini, avendo come
riferimento anche le diverse eta'.
3.8 Servizi generali
La funzionalita', l'igiene, e i diritti dei lavoratori nel micro-nido
devono essere assicurati da un insieme di servizi generali
dimensionati e attrezzati in conformita' alle norme vigenti in
materia e ai regolamenti edilizi locali.Dotazioni essenziali:
1. servizi per il personale, comprendenti i locali spogliatoio e WC.
In caso sia presente una cucina con preparazione pasti e' necessario,
all'interno dei servizi per il personale, un antibagno con lavabo e
una doccia;
2. uno spazio o locale destinato a deposito per attrezzature e
materiali di pulizia, e uno spazio chiuso per la biancheria sporca;
3. uno spazio destinato alla conservazione dei materiali connessi
alle procedure di somministrazione pasti;
4. almeno un terminale di distribuzione - o cucinetta -
adeguatamente attrezzato, a servizio della somministrazione di pasti
forniti in multiporzione dall'esterno, in caso di fornitura di pasti
in monoporzione e' sufficiente uno spazio adeguatamente disimpegnato
e inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di
attrezzature minime. E' richiesta una cucina, dimensionata e
attrezzata secondo le disposizioni normative statali e locali in
materia, per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti
all'interno. Tale modalita' di somministrazione e' comunque
obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici
mesi;
5. un adeguato spazio o locale opportunamente posizionato, attrezzato
per il lavaggio delle stoviglie, qualora non venga utilizzato
esclusivamente materiale a perdere;
6. un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente
dall'esterno o attraverso percorsi interni che non implicano
interferenze con gli spazi destinati alle attivita' educative. Nel
caso sia presente solo un terminale di distribuzione, lo spazio
dispensa puo' essere compreso all'interno del terminale stesso;
7. uno spazio guardaroba per la conservazione della biancheria
pulita;
8. un locale o uno spazio per la preparazione del materiale
didattico, i colloqui con i genitori e l'attivita' amministrativa.
In considerazione delle diverse specificita' dei regolamenti edilizi
locali non e' possibile stimare uno standard di riferimento per il
dimensionamento dei servizi generali: ne consegue che, in sede di
autorizzazione al funzionamento, il gestore dovra' dimostrare la
conformita' degli spazi alle normative vigenti in funzione delle
modalita' gestionali adottate.
4. Servizi integrativi
La legge regionale definisce le tipologie di servizi integrativi e
prevede che essi possano essere organizzati secondo criteri di
flessibilita' al fine di integrare e ampliare l'offerta educativa.
Nell'ottica di tali opportunita', differenziate e mirate alle
specifiche esigenze dei bambini e delle loro famiglie, si prevedono:
- lo spazio bambini
- il centro per bambini e genitori.
A differenza di quanto avviene per il nido d'infanzia, all'interno
dei servizi integrativi non e' prevista la somministrazione di pasti.
In tali servizi puo' essere prevista la merenda, sia in ragione del
numero di ore di apertura, sia per la valenza conviviale ed educativa
di questo momento della giornata.
4.1 Spazio bambini
Si tratta della tipologia di servizio destinata a bambini di eta'
pari o superiore ai dodici mesi che non offre il servizio di mensa e
neppure il riposo pomeridiano e che prevede un tempo di frequenza
piu' ridotto nell'arco della giornata (massimo 5 ore di mattina
oppure di pomeriggio).
La struttura degli spazi bambini ha una ricettivita' massima di 50
bambini contemporaneamente.
Negli spazi esterni e' richiesta una superficie di almeno 8 mq. per
posto bambino.
Lo standard e' da considerarsi in aggiunta all'area di sedime.
Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e
attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione
libera e il gioco strutturato, in continuita' con gli spazi interni,
in modo da rispondere alle esigenze delle diverse eta'.
Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi
esterni non contigui alla struttura, che possono essere utilizzati,
purche' situati nelle immediate vicinanze della stessa e collegati
con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.
La superficie interna deve prevedere almeno 6,5 mq. per posto bambino
per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attivita'
dei bambini e spazi destinati ai servizi generali dimensionati in
rapporto al numero di bambini.
Gli spazi essenziali sono i seguenti:
a) un vano di ingresso dotato di spazio filtro per la tutela
microclimatica;
b) unita' funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
c) spazi comuni;
d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
e) servizi igienici per bambini e adulti;
f) spazio per la preparazione della merenda;
g) area esterna.
I servizi generali devono prevedere almeno lo spogliatoio per il
personale, i locali per l'igiene, distinti per adulti e bambini. I
locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere dimensionati
secondo lo standard medio di una dotazione di sanitari non inferiore
ad uno ogni dieci bambini, adeguatamente attrezzati con riferimento
alle diverse eta'.
Gli spazi e le attivita' devono essere organizzati per gruppi di
bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'eta', al
tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed
essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per
l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per
lo svolgimento delle attivita' educative.
Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la
preparazione della merenda occorre almeno uno spazio delimitato,
anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai
bambini.
Poiche' i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la
struttura puo' non disporre di locali specifici per il sonno;
tuttavia, data la fascia di eta' dei bambini accolti, deve esser
previsto uno spazio idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la
necessita'.
4.2 Centro per bambini e genitori
Ciascun centro per bambini e genitori deve avere una ricettivita' che
consenta la piena partecipazione alle attivita' di gioco, incontro e
comunicazione specificamente organizzate per i bambini e per gli
adulti, cosi' come indicato all'art. 3, comma 3 della legge
regionale, prevedendo momenti di attivita' anche separati per bambini
e genitori. Ciascun centro deve disporre di un regolamento (o di una
carta del servizio) che attribuisca la responsabilita' agli educatori
e agli adulti accompagnatori.
La superficie interna utile netta prevede almeno 5,5 mq. per posto
bambino per quanto riguarda gli spazi destinati alle attivita' dei
bambini e degli adulti e spazi generali dimensionati in rapporto al
numero di bambini. Gli spazi essenziali sono:
a) un vano di ingresso dotato di spazio filtro per la tutela
microclimatica;
b) zone comuni per le attivita' rivolte congiuntamente ai bambini e
agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;
c) servizi igienici distinti per il personale, per gli adulti esterni
e per i bambini;
d) uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e
materiali di pulizia.
Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere
adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da
facilitare le operazioni del personale.
5. Polo per l'infanzia e utilizzo di altri spazi
5.1 Polo per l'infanzia
Si definisce polo per l'infanzia una struttura all'interno della
quale trovano spazio oltre al nido o al micro-nido una o piu'
tipologie di servizi o scuole per bambini (spazio bambini, centro per
bambini e genitori, scuola per l'infanzia, scuola primaria).
In un polo per l'infanzia i servizi generali con le stesse funzioni
possono essere condivisi, fermo restando che la progettazione e il
dimensionamento degli stessi devono garantire la funzionalita' dei
diversi servizi.
Gli spazi comuni destinati ad attivita' educative possono
rappresentare un'opportunita' per il gioco e l'incontro tra gruppi di
bambini di eta' diversa, all'interno di una progettazione condivisa
che coinvolge i diversi servizi presenti nella struttura. Tali spazi
dovranno essere dotati di arredi e attrezzature appropriati per
ciascuna delle comunita' presenti e dovranno essere fruiti in modo
articolato, per gruppi di bambini di eta' mista o di eta' omogenea,
secondo una scansione oraria programmata.
Tali spazi saranno conteggiati agli effetti del raggiungimento degli
standard previsti specificatamente per le attivita' dei bambini nei
servizi educativi per la prima infanzia.
5.2 Utilizzo di altri spazi da parte di servizi educativi per la
prima infanzia
I servizi educativi per la prima infanzia possono essere ubicati
nello stesso stabile o nelle vicinanze di servizi o strutture
ricreativi o sportivi, scuole secondarie, centri per le famiglie. In
tal caso e' consentito l'utilizzo da parte del servizio per la prima
infanzia dei locali degli altri servizi, a condizione che cio'
avvenga in orari diversi e sia garantita la sicurezza e l'igiene
degli spazi utilizzati. Le superfici appartenenti agli altri servizi
non sono conteggiate tra quelle richieste dalla presente direttiva ai
fini dell'autorizzazione al funzionamento.
Requisiti organizzativi
6. Nidi d'infanzia: rapporto numerico tra personale e bambini
iscritti
Un adeguato rapporto numerico tra personale e bambini e' uno dei
principali elementi che concorrono a determinare la qualita' dei
servizi. Per questo motivo la legge regionale (art. 32) indica una
serie di criteri da tenere presenti nella determinazione di esso, che
tengono conto della natura del servizio offerto, delle
caratteristiche della struttura, del numero, dell'eta', delle
caratteristiche dei bambini accolti, nonche' dei tempi di apertura
dei servizi.
I nidi d'infanzia possono essere a tempo pieno, quando osservano un
orario di apertura pari o superiore alle otto ore al giorno, o a
tempo parziale, quando osservano un orario di apertura inferiore alle
otto ore.
Con particolare riferimento all'eta' dei bambini e ai tempi
dell'apertura dei servizi, vengono di seguito indicati i rapporti
numerici tra bambini, personale educatore e personale addetto ai
servizi generali, ferme restando le condizioni di maggior favore
previste nei contratti di lavoro.
Agli effetti della determinazione del rapporto numerico per bambino
si intende ogni bambino iscritto.
Il rapporto numerico tra educatori e bambini all'interno dei nidi
d'infanzia, e' il seguente:
a) non superiore a cinque bambini per ogni educatore, per le sezioni
di bambini di eta' compresa tra i tre e i dodici mesi, sia per i nidi
a tempo pieno che per i nidi a tempo parziale;
b) non superiore a sette bambini per ogni educatore per le sezioni di
bambini di eta' compresa tra i dodici e i trentasei mesi nei nidi a
tempo pieno e non superiore a otto bambini per educatore nei nidi a
tempo parziale;
c) non superiore a dieci bambini per ogni educatore nei nidi e nelle
sezioni di nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche
aggregate a scuole dell'infanzia, che accolgano esclusivamente
bambini in eta' compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi. E'
consentito mantenere tale rapporto numerico anche nel caso in cui i
bambini iscritti a settembre per il nuovo anno scolastico compiano 21
mesi entro il 31 dicembre, a condizione che la data del loro
inserimento effettivo venga posticipata rispetto a quella prevista
per l'accesso dei bambini in eta'.
Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre
distinguere a seconda che le attivita' di cucina, pulizia, guardaroba
ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo
di contratti con ditte private: nel caso che tutte le attivita'
vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra
addetti ai servizi generali e bambini non puo' essere superiore a un
addetto ogni ventuno bambini, escluso il personale di cucina.
Tale rapporto potra' variare qualora le attivita' di cui sopra
vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno.
6.1 Servizi integrativi: rapporto numerico tra personale e bambini
iscritti
Nello spazio bambini, in considerazione dell'eta' degli utenti
accolti (compresa tra i dodici e i trentasei mesi) il rapporto
numerico tra educatori e bambini non deve essere superiore a otto
bambini per ogni educatore, elevabile a nove nel caso vengano accolti
solo bambini tra i diciotto e i trentasei mesi e a dodici per la
fascia di eta' tra i ventiquattro e i trentasei mesi.
Nel centro per bambini e genitori, in considerazione delle
caratteristiche specifiche e della partecipazione dei genitori alle
attivita', il rapporto numerico tra educatori e bambini, nei momenti
in cui questi sono affidati completamente al personale educatore, non
deve, di norma, essere superiore a quindici bambini per ogni
educatore.
6.2 Sostituzione del personale educatore e integrazione dei bambini
Al fine di non compromettere il rapporto numerico tra educatori e
bambini e tenendo conto della presenza di entrambi, va assicurata la
necessaria sostituzione del personale da effettuarsi mediante figure
della stessa qualifica e profilo professionale.
Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili, o che
si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio
socio-culturale, e in relazione al numero o alla gravita dei casi,
nelle sezioni di nido, nel micro-nido, nello spazio bambini e nei
servizi sperimentali in cui essi sono inseriti puo' essere stabilita
la riduzione del numero degli iscritti, o in aggiunta o in
alternativa, la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con
orario di servizio correlato alle esigenze del bambino.
6.3 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi
educativi per la prima infanzia e formazione permanente
Ai sensi dell'art. 6 della Legge 1044/71 e in attesa dell'emanazione
dei provvedimenti previsti dall'art. 129 del DLgs 31 marzo 1998, n.
112, nonche' della normativa conseguente alla sentenza della Corte
costituzionale n. 370 del 2003 e n. 320 del 2004, che hanno affermato
che la disciplina dei nidi d'infanzia ricade "nell'ambito della
materia dell'istruzione (sia pure in relazione alla fase prescolare
del bambino)", i titoli di studio previsti per l'accesso ai posti di
educatore per i servizi educativi per la prima infanzia sono i
seguenti:
- diploma di maturita' magistrale;
- diploma di maturita' rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado
preparatorio;
- diploma di dirigente di comunita';
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunita'
infantile;
- operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge.
Nella fase transitoria sono ritenuti validi anche i seguenti titoli
per l'accesso:
- diploma di laurea in Pedagogia;
- diploma di laurea in Scienze dell'educazione;
- diploma di laurea in Scienze della formazione primaria;
- lauree specialistiche equipollenti ai sensi del decreto
interministeriale 5 maggio 2004;
- diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 19 ottobre 2000;
- titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge;
- master universitari di primo e di secondo livello e corsi di
perfezionamento di alta formazione purche' vertenti su tematiche
educative per l'infanzia;
- altri corsi di alta formazione (post-laurea) di almeno 600 ore
vertenti su tematiche educative per l'infanzia, svolti presso centri
riconosciuti o accreditati dalle Regioni.
Salvo quanto previsto dalla normativa statale, a far tempo dall'1
gennaio 2010 saranno ritenuti validi per l'accesso i soli diplomi di
laurea. I titoli validi a tale data continueranno ad avere valore per
il personale che ha prestato servizio entro tale termine.
Il personale, oltre a un'adeguata formazione di base, deve poter
fruire di una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo
con il coordinamento pedagogico provinciale e con gli istituti di
studio e di ricerca, nonche' di una formazione su ambiti specifici,
che consentano un intervento coerente in particolare in caso di
bambini disabili o in situazione di difficolta'.
SERVIZI SPERIMENTALI. EDUCATRICE FAMILIARE - EDUCATRICE DOMICILIARE
7. Servizi sperimentali
L'art. 3, comma 7 della legge regionale, nel testo modificato dalla
L.R. n. 8 del 2004, prevede che gli Enti locali e la Regione
promuovano sperimentazioni di servizi per l'infanzia "in particolari
situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare fronte a emergenti
bisogni".
La nuova norma, che separa la categoria dei servizi sperimentali da
quella dei servizi integrativi, elimina il riferimento
all'adeguamento del servizio alle esigenze evolutive ed educative dei
bambini ed ai bisogni delle famiglie, in quanto queste
caratteristiche devono essere proprie di tutti i servizi, anche di
quelli "tradizionali".
La sperimentalita' e' invece giustificata da particolari situazioni
oggettive: a titolo di esempio la collocazione in area montana o
collinare, o in piccoli insediamenti abitativi che giustifica servizi
numericamente piu' piccoli; l'esistenza di liste d'attesa che
impongono di percorrere piu' soluzioni, organizzativamente meno
gravose dei servizi tradizionali; una forte presenza di famiglie
immigrate, potenzialmente prive di reti parentali e con situazioni
lavorative particolari. Naturalmente qui si sono voluti evidenziare
solo alcuni esempi di situazioni che certamente giustificano
l'adozione di servizi sperimentali, senza alcuna pretesa di esaurirne
la categoria, per sua natura aperta e da valutare caso per caso.
Ai servizi sperimentali, in quanto servizi educativi per la prima
infanzia, si applica comunque il comma 1 dell'art. 16 della legge
regionale, che prevede l'autorizzazione al funzionamento, ad
esclusione del servizio di educatrice familiare che svolge la sua
opera presso la casa dei bambini.
L'esigenza di tutela dei bambini e di garanzia della qualita' dei
servizi, impone di stabilire i requisiti imprescindibili, anche per i
servizi sperimentali, che sono:
- il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente
per il personale educatore;
- il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, salubrita' e
all'igiene previsti dalla normativa vigente e dalla presente
direttiva, qualora il servizio non si svolga presso il domicilio
delle famiglie;
- il rispetto di un rapporto numerico tra personale educatore e
bambini, correlato al contesto ambientale e organizzativo del
servizio e in analogia con quanto previsto per i servizi indicati
nella presente direttiva.
Nel caso di iniziative sperimentali occorre che il Comune ne tenga
costantemente informata la Regione: i Comuni che intendono attivare
le sperimentazioni propongono questa forma di servizio alle famiglie
con bambini in eta' 0-3 anni, adottando le necessarie modalita' di
informazione, di comunicazione e favorendo l'incontro e
l'aggregazione tra genitori.
Nel caso l'iniziativa provenga da un soggetto privato, questo dovra'
informarne il Comune.
La Regione a sostegno della realizzazione di servizi sperimentali
puo' prevedere contributi nel proprio bilancio, la cui entita' e'
definita annualmente con atto amministrativo.
I Comuni dovranno garantire la qualificazione e la messa in rete dei
servizi sperimentali con i nidi d'infanzia e gli altri servizi
integrativi attraverso i seguenti strumenti:
- la formazione permanente delle educatrici, anche tramite la
partecipazione a iniziative formative a favore degli educatori degli
altri servizi per l'infanzia del territorio;
- la supervisione della sperimentazione tramite figure tecniche
qualificate (coordinatori pedagogici);
- la promozione dell'accesso di bambini, genitori ed educatrici ai
servizi integrativi e al nido;
- la formazione e l'informazione delle famiglie sulle tematiche
relative alla crescita dei figli e in particolare a quelle della
sicurezza e della alimentazione, anche in considerazione della
specificita' organizzativa di questi servizi.
7.1 Educatrice familiare
L'educatrice familiare e' un servizio sperimentale da avviarsi nei
comuni sede di nidi d'infanzia o di servizi integrativi e da attuarsi
presso un ambiente domestico di abitazione o a disposizione di una
delle famiglie che fruiscono del servizio.
Nei comuni ubicati in Comunita' Montane il servizio di educatrice
familiare puo' essere attuato anche in assenza di altri servizi
educativi nel territorio comunale, a condizione che il Comune di
ubicazione garantisca il coordinamento pedagogico e la formazione
delle educatrici, anche in associazione con altre Amministrazioni e
altri soggetti gestori.
Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al
possesso dei titoli di studio indicati sopra, deve avere svolto
presso un'istituzione della prima infanzia un periodo di servizio o
di tirocinio di almeno 6 mesi, e almeno 100 ore di formazione, anche
svolta in servizio.
Sono fatti salvi i corsi organizzati sulla base della normativa
precedente.
Per ogni educatrice familiare il numero di bambini non puo' essere
superiore a tre.
Occorre altresi' che il Comune le garantisca un supporto costante
tramite colloqui di sostegno ed uno stretto collegamento con il
coordinamento pedagogico, nonche' momenti formativi in itinere. Le
ragioni sono molteplici: il contesto familiare nel quale operano tali
figure non prevede lo scambio quotidiano e il sostegno reciproco con
altri educatori che il nido e i servizi integrativi consentono.
La necessita' di stabilire relazioni con le famiglie richiede
capacita' organizzative e una professionalita' che va garantita e
sostenuta nel tempo, attraverso azioni specifiche che i Comuni, anche
con il sostegno della Regione, sono chiamati ad assicurare.
Le famiglie autonomamente organizzate in gruppi di due o tre, in
ragione dell'eta' dei bambini, scelgono la stessa educatrice che
svolgera' il servizio presso il domicilio di uno dei bambini,
concordato tra le famiglie medesime.
Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con
l'educatrice e prendono autonomamente accordi sulle modalita'
organizzative del servizio.
Il Comune, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del
contratto di lavoro con l'educatrice, eroga ad ogni famiglia un
contributo.
7.2 Educatrice domiciliare (o piccolo gruppo educativo domiciliare)
Anche per l'attivazione di tale servizio il personale educatore,
oltre al possesso dei titoli di studio indicati sopra, deve avere
svolto presso un'istituzione della prima infanzia un periodo di
servizio o di tirocinio di almeno 6 mesi, e almeno 100 ore di
formazione, anche svolta in servizio.
Sono fatti salvi i corsi per educatrice familiare organizzati sulla
base della normativa precedente.
Il servizio potra' ospitare, ordinariamente, al massimo 5 bambini.
Qualora il servizio ospiti cinque bambini in presenza di una sola
educatrice, il soggetto gestore dovra' indicare una persona
reperibile in caso di necessita'.
Sono consentiti due servizi di educatrice domiciliare contigui, a
condizione che si disponga di uno spazio esterno ad esclusivo uso dei
bambini pari almeno a 8 mq. per posto bambino.
Il servizio dovra' disporre di locali e spazi organizzati in modo da
garantire accoglienza, gioco, preparazione e somministrazione pasti,
riposo, igiene personale, deposito dei materiali necessari per lo
svolgimento delle diverse attivita'. Dovra' essere dotato almeno di
un terminale di distribuzione - o cucinetta - adeguatamente
attrezzato per la somministrazione di pasti forniti in multiporzione
dall'esterno, che puo' coincidere con la cucina della casa di
abitazione dell'educatrice. In caso di fornitura di pasti in
monoporzione e' sufficiente uno spazio adeguatamente disimpegnato e
inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di
attrezzature minime. E' richiesta una cucina, dimensionata e
attrezzata secondo le disposizioni normative statali e locali in
materia, per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti
all'interno. Tale modalita' di somministrazione e' comunque
obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici
mesi.
La dieta andra' concordata con l'AUSL competente. E' consentito che
gli alimenti vengano prodotti da centri di produzione autorizzati
solo per bambini di eta' superiore ai dodici mesi.
Per quanto riguarda i servizi igienici, e' necessaria la
disponibilita' di un locale da bagno dedicato ai bambini dotato di:
- un WC piccolo;
- una vasca lavamani bassa;
- una vaschetta per lavare i bambini;
- un fasciatoio.
SERVIZI RICREATIVI
I servizi ricreativi di cui all'art. 9 della legge regionale sono
ubicati in locali o spazi attrezzati per consentire ai bambini, con
carattere di estemporaneita' ed occasionalita', attivita' di gioco
guidate da personale adulto con funzioni di animazione.
Queste caratteristiche li collocano su un piano diverso da quello dei
servizi educativi; pertanto la legge regionale non fissa per essi
requisiti particolari, se non quelli imposti dall'esigenza di
tutelare la sicurezza, l'igiene e la salute dei bambini.
Oltre agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia, i
servizi ricreativi devono osservare le disposizioni dell'art. 27,
commi 2 e 3 della legge regionale e quelle della presente direttiva
in materia di sicurezza, igiene e funzionalita' dell'ambiente, tutela
del benessere (paragrafo 1.3).
Il diverso regime si giustifica proprio in virtu' delle differenti
finalita' delle attivita' che vi si svolgono e, conseguentemente, del
diverso rapporto che lega nei due casi i bambini al personale e alle
strutture, nonche' del tempo di permanenza nelle stesse.
I servizi ricreativi non necessitano di autorizzazione al
funzionamento, e, conseguentemente, non devono possedere i requisiti
richiesti dalla legge per ottenerla, ne' quelli strutturali (esclusi
quelli relativi alla sicurezza e alla salute dei bambini), ne' quelli
organizzativi, ivi compreso il possesso dei titoli di studio elencati
al paragrafo 6.3 del presente allegato per i soli servizi educativi.
I caratteri di estemporaneita' ed occasionalita', caratteristici dei
servizi ricreativi e idonei a differenziarli da quelli educativi non
possono essere definiti esattamente, sia a causa della varieta' di
tipologie esistenti, sia perche' si tratta di caratteristiche non
misurabili con assoluta precisione. E' tuttavia possibile fornirne
alcuni indicatori, che occorrera' comunque valutare in rapporto a
ciascun singolo caso.
Il servizio ricreativo si caratterizza per una periodicita' massima
di due giorni alla settimana e una frequenza giornaliera massima di
tre ore.
All'interno dei servizi ricreativi e' fatto divieto di erogare il
servizio di mensa.
Hanno carattere occasionale i servizi che vengono prestati, anche
quotidianamente, in occasione di vacanze, in localita' turistiche a
favore di famiglie e bambini in villeggiatura, a condizione che non
abbiano durata superiore a due, tre settimane e non prevedano un
tempo di frequenza giornaliera superiore a tre-quattro ore.
Si ricorda che l'art. 21 della legge regionale prevede la sanzione da
2.000,00 a 10.000,00 Euro per il soggetto gestore di servizio
ricreativo che non abbia presentato la denuncia di inizio attivita'.
Gli spazi dei servizi ricreativi, gli arredi ed i giochi devono avere
caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il
benessere dei bambini e degli operatori.
Le esigenze a cui fare riferimento sono:
- sicurezza nell'impiego: non e' consentito l'utilizzo di arredi o
giochi che abbiano scabrosita', imperfezione nei tagli e smussi, sia
per le parti in laminato che per le parti in legno duro. Gli arredi e
i giochi devono essere tali da scongiurare il verificarsi di eventi
traumatici;
- benessere respiratorio ed olfattivo: i collanti, le vernici ed in
genere i prodotti impiegati dovranno essere "atossici";
- sicurezza in caso d'incendio: considerata l'alta concentrazione di
elementi di arredo in un ambiente che ospita bambini, occorrera'
impiegare materiali non tossici, non facilmente infiammabili e non
producenti gas o vapori derivanti da combustione. In ogni caso
dovranno essere rispettate le normative in materia.
SISTEMA INFORMATIVO
Ai fini della applicazione dell'art. 15 della legge regionale,
Regione ed Enti locali concordano, in collaborazione con le
organizzazioni dei soggetti privati, l'adozione di un sistema
informativo per consentire flussi costanti, omogenei e comparabili di
dati relativi ai servizi per la prima infanzia.
I soggetti gestori pubblici e privati sono tenuti a fornire alla
Regione, alle Province e ai Comuni i dati necessari per la
implementazione del sistema.
I Comuni informano altresi' le competenti Aziende sanitarie locali
delle autorizzazioni di servizi educativi per la prima infanzia
concesse.
ALLEGATO B
Procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi
per la prima infanzia gestiti da soggetti privati e attivita' di
verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici. Servizi
ricreativi: denuncia di inizio attivita' e vigilanza.
1. Autorizzazione
2. Domanda
3. Organismo tecnico-collegiale
4. Procedure e tempi di risposta
5. Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento
6. Attivita' di vigilanza
7. Sanzioni
8. Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento
9.
Commissione tecnica provinciale 9.1. Composizione 9.2. Attivita' di
verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici
10. Servizi sperimentali
11. Servizi ricreativi
1. Autorizzazione
Sara' rilasciata l'autorizzazione al funzionamento ai servizi
educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che
soddisfano pienamente i requisiti indicati nella legge regionale e
nell'Allegato A della presente direttiva.
Sara' rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle
prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovra'
prevedere tempi e modi dell'adeguamento, ai servizi educativi per la
prima infanzia gestiti da soggetti privati che soddisfino
parzialmente i requisiti richiesti dalla direttiva, a condizione che
tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.
Sara' negata l'autorizzazione al funzionamento in caso di mancanza di
requisiti organizzativi e di quelli relativi alla sicurezza e agli
spazi essenziali previsti per ciascuna tipologia di servizio. Sara'
negata inoltre l'autorizzazione in caso di ubicazione della struttura
e collocazione del servizio non corrispondente a quanto disposto al
punto 1.1 dell'Allegato A della presente deliberazione.
In caso di richiesta di autorizzazione al funzionamento da parte di
un soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia
funzionante, l'attivita' non viene interrotta nelle more del rilascio
dell'autorizzazione stessa, eccetto il caso in cui tale mancanza
pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.
2. Domanda
La domanda e' presentata dal gestore o dal legale rappresentante al
Comune nel cui territorio e' collocato il servizio e contiene:
- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo,
recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica;
- esatta tipologia del servizio educativo per la prima infanzia per
il quale e' richiesta l'autorizzazione (in mancanza di una
indicazione chiara, la richiesta non puo' essere accettata, salvo
quanto indicato al paragrafo 10 (Servizi sperimentali);
- sede del servizio.
Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi
dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"), firmata dal soggetto gestore o dal legale
rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare: -
il possesso dei requisiti degli spazi indicati nell'Allegato A della
presente direttiva per la tipologia di servizio che si intende
attivare, in relazione al numero di bambini accolti; - i requisiti
organizzativi del servizio che si intende offrire (orari, eta' e
numero massimo di bambini previsto, numero di insegnanti con relativo
titolo di studio, numero di ausiliari, tipologia oraria del
personale, contratto di lavoro applicato al personale); - per i soli
servizi che prevedono la somministrazione di alimenti: conformita'
alle previsioni dell'art. 17, comma 1, lettera e) della legge
regionale, relative alle procedure di acquisto degli stessi; - la
rispondenza degli arredi e dei giochi all'eta' dei bambini e alle
previsioni del paragrafo 1.3 dell'Allegato A della presente
direttiva; - la quota dell'orario di lavoro del personale destinata
all'aggiornamento, alla programmazione delle attivita' educative e
alla promozione della partecipazione delle famiglie; - la copertura
assicurativa del personale e dell'utenza;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico
approvato con DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o
dal legale rappresentante, che attesta che lo stato attuale degli
spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia
e' conforme all'ultimo stato legittimato, riportandone gli estremi;
c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico
approvato con DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o
dal legale rappresentante, che attesta il possesso di uno dei
seguenti atti, riportandone gli estremi e la data di rilascio:
certificato di conformita' edilizia e agibilita' (art. 21, L.R.
31/02) oppure dichiarazione di conformita' contenuta nella scheda
tecnica descrittiva (art. 20, L.R. 31/02) oppure altro atto analogo
relativo a procedimenti conclusi secondo disposizioni normative
previgenti alla L.R. 31/02;
d) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico
approvato con DPR 28/12/2000,n. 445 resa da un tecnico abilitato che
attesta che lo spazio interno ed esterno del servizio rispetta la
normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza,
nonche' antisismica vigente come previsto al paragrafo 1.3
dell'Allegato A della presente direttiva, in base alla tipologia del
servizio che si intende attivare;
e) planimetrie, piante, prospetti e sezioni dei locali e degli spazi
interni ed esterni firmata da un tecnico abilitato, in scala idonea
possibilmente non inferiore a 1/100, nella quale siano specificati in
particolare: - superfici, altezze, destinazione d'uso dell'immobile,
denominazione dei singoli spazi e locali da utilizzare per il
servizio; - organizzazione e attrezzatura degli spazi esterni; -
piano di evacuazione dell'edificio con individuazione delle vie di
fuga e di sicurezza;
f) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'AUSL per i
servizi che prevedono il pasto;
g) piano di autocontrollo, di cui al DLgs 26 maggio 1997, n. 155
"Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene
dei prodotti alimentari", anche redatto secondo le metodologie
semplificate di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 717
del 2000, per i servizi che somministrano alimenti.
In considerazione del costante evolversi della normativa urbanistica,
edilizia e relativa alla salute e alla sicurezza, si intende qui
prevedere l'adeguamento automatico alle normative comunitarie,
statali, regionali e locali che entreranno in vigore
successivamente.
3. Organismo tecnico-collegiale
I Comuni con proprio atto disciplinano la competenza al rilascio
dell'autorizzazione al funzionamento e l'attribuzione delle funzioni
di vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia.
A livello comunale o, preferibilmente, sovracomunale e' istituito un
organismo tecnico-collegiale con funzioni istruttorie di supporto
all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione.
L'organismo collegiale sara' istituito con atto formale nel quale
saranno indicate:
a) la composizione dello stesso;
b) l'attribuzione della presidenza a uno dei suoi componenti;
c) le modalita' di funzionamento.
Nella composizione dovranno essere previste figure competenti almeno
nei seguenti ambiti:
a) pubblica istruzione o servizi sociali, a seconda dell'appartenenza
di settore dei servizi educativi per la prima infanzia;
b) edilizia;
c) educativo-pedagogico;
d) igienico-sanitario (tecnico designato dall'Azienda Unita'
sanitaria locale competente).
4. Procedure e tempi di risposta
L'Amministrazione comunale stabilisce il termine entro il quale e'
tenuta a fornire risposta alla domanda di autorizzazione. Tale
termine non puo' essere superiore a novanta giorni e puo' essere
sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per
fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabili
al rilascio dell'autorizzazione.
L'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione, verificata la
rispondenza alle norme, la completezza della domanda e della
documentazione prodotta, trasmette l'istanza, corredata degli atti
istruttori e di eventuali osservazioni, alla Commissione tecnica
provinciale di cui al paragrafo 9.
La Commissione puo' chiedere chiarimenti ed integrazioni al Comune,
che risponde senza indugio.
La Commissione esprime il proprio parere al Comune entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione o entro il tempo
strettamente necessario al richiedente per fornire l'ulteriore
documentazione indispensabile per l'espressione del parere o i
chiarimenti richiesti.
Trascorso tale termine senza risposta, si prescinde dal parere della
Commissione.
Acquisito il parere della Commissione tecnica provinciale, o
trascorso tale termine senza risposta, l'organo deputato al rilascio
dell'autorizzazione emette il provvedimento finale, secondo quanto
previsto al paragrafo 1 del presente allegato.
Qualora l'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione non
risponda entro il termine di novanta giorni - o entro il superiore
termine conseguente alle eventuali sospensioni - il richiedente ha
diritto di attivare il servizio, previa comunicazione al Comune.
E' comunque fatto salvo il potere del Comune di applicare le sanzioni
conseguenti alla mancanza di uno o piu' requisiti richiesti per
l'autorizzazione.
5. Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento
L'autorizzazione al funzionamento ha durata quinquennale e puo'
essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore da inoltrare
al Comune almeno novanta giorni prima della scadenza, accompagnata da
idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, comprovante la permanenza
dei requisiti richiesti dalla legge regionale, dalla presente
direttiva e dalla normativa vigente.
Il Comune verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza delle
condizioni per l'autorizzazione.
E' facolta' del Comune chiedere il parere della Commissione tecnica
provinciale sulle richieste di rinnovo.
6. Attivita' di vigilanza
L'attivita' di vigilanza, che costituisce un obbligo per
l'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
a), nonche' dell'art. 9 della legge regionale, e' svolta dallo stesso
organismo tecnico-collegiale o da altro organismo indicato nell'atto
del Comune di cui al paragrafo 3.
I Comuni devono individuare le modalita' di esercizio della vigilanza
ed i soggetti ad essa preposti. In caso di ispezione o sopralluogo
deve essere prevista la redazione di un verbale.
7. Sanzioni
La L.R. n. 8 del 2004 ha profondamente innovato il sistema
precedente, prevedendo sanzioni specifiche, in caso di mancanza di un
singolo requisito necessario all'autorizzazione, cosi' come di
mancanza dell'atto autorizzatorio (vedi il nuovo art. 21 della legge
regionale).
In caso di servizio attivato a seguito di silenzio-assenso, possono
essere applicate le sanzioni relative alla mancanza dei singoli
requisiti necessari per l'autorizzazione, con esclusione della
sanzione per mancanza di autorizzazione.
8. Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento
L'autorizzazione al funzionamento comporta:
a) l'obbligo del soggetto autorizzato di consentire l'attivita' di
vigilanza da parte del competente organismo comunale o
sovracomunale;
b) l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune qualsiasi
variazione strutturale e organizzativa del servizio per consentire
l'eventuale integrazione o il nuovo rilascio dell'atto di
autorizzazione;
c) l'inserimento del servizio autorizzato all'interno del sistema
informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, di cui
all'art. 15 della legge regionale.
9. Commissione tecnica provinciale
Ai sensi dell'art. 23, L.R. 1/00, presso ciascuna Provincia e'
istituita una Commissione tecnica con funzioni consultive.
9.1 Composizione
La composizione della Commissione tecnica provinciale e' gia'
descritta analiticamente al comma 1 dell'art. 23 della legge
regionale.
Alla lettera b) e' prevista la nomina di due coordinatori pedagogici
di cui uno scelto tra i coordinatori operanti nel settore privato.
Sara' cura di ciascuna Amministrazione provinciale attivare le
procedure per la candidatura proposta dai gestori privati, in modo
che tutte le componenti private del territorio giungano ad una
candidatura condivisa.
Ciascuna Commissione tecnica provinciale potra' prevedere la nomina
di membri supplenti e di un vice presidente.
Ciascuna Commissione potra' invitare tecnici senza diritto di voto
alle proprie sedute.
9.2 Attivita' di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici
In base all'art. 19 della legge regionale, i servizi e le strutture
pubbliche devono possedere tutti i requisiti per l'autorizzazione al
funzionamento e per l'accreditamento.
La Commissione tecnica provinciale e' l'organo competente a svolgere
verifiche per accertare la permanenza di tali requisiti.
L'attivita' di verifica ha cadenza almeno triennale e puo' essere
attivata in qualsiasi momento dalla Regione, anche su segnalazione di
terzi.
I risultati dell'attivita' di verifica sono riportati nella relazione
annuale che la Commissione tecnica provinciale trasmette alla Regione
(art. 24, comma 1, lett. c).
La Provincia competente, in accordo con la Regione, tiene conto di
tali risultati in sede di riparto dei fondi di cui all'art. 14 della
legge regionale.
10. Servizi sperimentali
Anche i servizi sperimentali, ad eccezione dell'educatrice familiare,
in quanto il servizio si svolge presso il domicilio delle famiglie,
sono soggetti all'autorizzazione al funzionamento.Si tratta di
tipologie innovative (previste ai commi 7 e 8 dell'art. 3 della legge
regionale), in quanto tali non perfettamente riconducibili ai servizi
tradizionali.
Il soggetto gestore privato dovra' quindi previamente concordare con
l'Amministrazione comunale le caratteristiche della sperimentazione,
fermo restando il rispetto delle condizioni minime indicate al
paragrafo "Servizi sperimentali. Educatrice familiare-educatrice
domiciliare" dell'Allegato A della presente direttiva.
Per garantire la congruita' dell'intero sistema dei servizi educativi
per la prima infanzia, e' necessario che i soggetti coinvolti
(soggetto gestore, Comune, Provincia, Regione) garantiscano una
tempestiva informazione reciproca e un impegno di costante verifica
sull'andamento della sperimentazione e dei suoi risultati, in base a
quanto contenuto nel progetto sperimentale, nel quale sara' indicata
anche la durata della sperimentazione, che non potra' essere
superiore ai cinque anni dall'avvio.
Allo scadere di questo termine i servizi assumono la denominazione di
servizi sperimentali consolidati.
I contributi regionali assegnati saranno parametrati a quelli dei
servizi ordinari.
L'educatrice domiciliare deve presentare:
- planimetria dei locali dedicati;
- piano di evacuazione;
- tabella dietetica concordata con l'Azienda Unita' sanitaria locale
competente;
- piano di autocontrollo di cui al DLgs 26 maggio 1997, n. 155
"Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene
dei prodotti alimentari", redatto secondo le metodologie semplificate
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 717 del 2000;
- dichiarazione firmata da un tecnico abilitato attestante la
rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge;
- titolo di studio o relativa dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, citato;
- attestazione del rapporto di lavoro o del tirocinio presso
un'istituzione per la prima infanzia;
- progetto educativo che deve contenere anche gli aspetti gestionali
e organizzativi.
11. Servizi ricreativi
I servizi ricreativi devono osservare le disposizioni dell'art. 27,
commi 2 e 3 della legge regionale e le norme della presente direttiva
(All. A) in materia di sicurezza, igiene e funzionalita'
dell'ambiente, tutela del benessere.
Per consentire la vigilanza e il controllo su tali requisiti da parte
del Comune, funzioni entrambe previste dagli articoli 12, comma 1,
lettera a) e 9 comma 5 della legge regionale, occorre che i gestori
provvedano, venti giorni prima dell'attivazione del servizio, a
presentare la denuncia di inizio attivita', accompagnata da un
regolamento del servizio, contenente anche la descrizione delle
modalita' di svolgimento dell'attivita'.