DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2004, n. 2403
Approvazione dell'Accordo generale per il triennio 2004-2006 tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni della Ospedalita' privata AIOP e ARIS in materia di prestazioni ospedaliere erogate dalla rete ospedaliera privata
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il comma 8, art. 32 della Legge 449/97 e l'art. 72, comma 3 della
Legge 448/98, secondo cui le Regioni individuano preventivamente per
ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, o per gruppi di
istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile
con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni,
nonche' gli indirizzi e le modalita' per la contrattazione;
- l'art. 8 bis, comma 1 del DLgs 502/92 e successive modificazioni,
secondo il quale le Regioni assicurano i livelli essenziali e
uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 del richiamato decreto,
avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unita'
sanitarie locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende
universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, nonche' di soggetti accreditati ai sensi dell'art.
8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies;
- la DGR 426/00 con la quale questa Regione definisce i contenuti
contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del DLgs 502/92 cosi' come
modificato con DLgs 229/99;
richiamate inoltre:
- le proprie deliberazioni n. 2054 del 9 ottobre 2001 e n. 1482 del
28 luglio 2003 con le quali si approvavano gli Accordi tra la Regione
Emilia-Romagna e AIOP e ARIS Emilia-Romagna per la regolamentazione
dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera
privata per il triennio 2001-2003;
considerato che:
- gli accordi sopra richiamati avevano validita' fino al 31/12/2003
sia per quanto concerne i contenuti di carattere normativo, che per i
contenuti economici;
- che i contenuti dei precedenti Accordi sono stati sostanzialmente
rispettati e che la produzione di prestazioni, per quantita' e
tipologia, riflette sostanzialmente gli indirizzi dati;
- l'assetto negoziale regionale/generale ha consentito una
sostanziale certezza della spesa per il settore ed ha aperto la
strada alla stipula di contratti di fornitura aziendali che hanno
definito tipologie e volumi di attivita' relativi all'intera gamma di
offerta (ricoveri ordinari, day hospital, LPR, attivita'
specialistica ambulatoriale) in un quadro di integrazione progressiva
e di sussidiarieta' tra pubblico e privato accreditato;
- il quadro contrattuale e' il mezzo attraverso il quale si e'
concretizzato il sistema di accreditamento provvisorio, in attesa del
completamento del processo di accreditamento istituzionale, cosi'
come attualmente disciplinato dall'art. 8-quater del DLgs 502/92 e
successive modifiche e integrazioni e secondo il percorso previsto
dalla DGR 327/04,
valutato in modo positivo l'impianto complessivo dell'Accordo che
conferma le innovazioni introdotte con l'Accordo del triennio
precedente (DGR 2054/01);
considerata la necessita' di addivenire comunque alla revisione di
alcuni punti specifici della parte normativa ed al rinnovo della
parte economica;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco
Rossi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta
di accordo generale tra la Regione Emilia-Romagna e AIOP e ARIS
Emilia-Romagna per la regolamentazione dei rapporti in materia di
prestazioni erogate dalla rete ospedaliera per il triennio 2004-2006,
che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante
e sostanziale;
2) di autorizzare l'Assessore regionale alla Sanita' alla
sottoscrizione dell'accordo di cui trattasi.
Accordo generale tra Regione Emilia-Romagna e AIOP e ARIS
Emilia-Romagna per la regolamentazione dei rapporti in materia di
prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata in via diretta ex
art. 8-quinquies del DLgs 502/92 e succ. mod. e int. - Triennio
2004-2006
Piano dell'accordo:
Considerazioni introduttive
Premesse
PARTE I (Parte comune ai settori di alta specialita', non alta
specialita' e neuropsichiatria)
A.1.) Gruppi di produttori interessati al presente accordo
A.2.) Sistema regionale degli accordi contrattuali
A.3.) Fatturazione e pagamenti
A.4.) Controlli
A.5.) Commissione Paritetica
A.6.) Incompatibilita'
A.7.) Accreditamento
A.8.) Accordi speciali
A.9.) Governo della mobilita'
A.10.) Day hospital
A.11.) Percorsi ambulatoriali
A.12.) Accesso alle strutture private accreditate
A.13.) Provvedimenti regionali
A.14.) Scelta del medico e/o dell'equipe a regime
libero-professionale
PARTE II (Parte specifica non alta specialita')
B.1.) Accreditamento delle strutture ospedaliere private
B.2.) Tariffa applicabile e classificazione delle strutture di non
alta specialita'
B.3.) Budget
B.4.) La contrattazione locale
B.5.) Riqualificazione delle attivita'
B.6.) Articolazione e funzionamento dei meccanismi di budget e di
penalizzazione
B.7.) Revisione dei tetti regionali complessivi a fronte del
raggiungimento di particolari obiettivi di produzione di interesse
regionale
PARTE III (Parte specifica salute mentale)
C.1.) Premessa
C.2.) Istituzione della Commissione tecnica Psichiatrica
C.3.) Tipologie di ricovero
C.4.) Modalita' d'accesso
C.5.) Controlli e proroghe
C.6.) Tetto di spesa e penalizzazioni
C.7.) Tariffe
C.8.) Riferimenti
Allegati:
1. Fac simile di dichiarazione individuale di accettazione
dell'Accordo regionale
2. Contenuti e linee guida applicativi degli obiettivi di interesse
regionale di cui al punto B.7.) dell'accordo generale
La Regione Emilia-Romagna e l'AIOP e l'ARIS Emilia Romagna, in
rappresentanza delle strutture ospedaliere private associate della
Regione, di seguito individuate anche solo come "le parti",
nell'intento di proseguire e sviluppare ulteriormente il quadro
negoziale avviato per la prima volta nel 1996, concordano
sull'opportunita' di dar corso ad una nuova intesa nel quadro
normativo attuale rapportata all'evoluzione in corso del sistema
sanitario regionale.
Considerazioni introduttive
Le parti prendono atto che i contenuti del precedente Accordo
generale (2001-2003) sono stati sostanzialmente rispettati e che la
produzione di prestazioni, per quantita' e tipologia, riflette
sostanzialmente gli indirizzi dati dall'accordo generale e
dall'accordo integrativo di cui alla DGR n. 1482 del 28/7/2003, anche
in relazione all'esito della attivita' di monitoraggio esercitata
dalla Commissione Paritetica regionale, i cui lavori sono stati
verbalizzati di volta in volta e sono custoditi agli atti delle
singole parti.
L'AIOP e l'ARIS, concordemente alla Regione, rendono atto che il
quadro contrattuale attraverso il quale si e' concretizzato il
sistema di accreditamento provvisorio ha salvaguardato con efficacia
il principio di programmazione e costruzione di un sistema misto
pubblico-privato nell'organizzazione ed erogazione dei servizi
ospedalieri, delineando un modello efficace di competizione regolata
e concretizzando il principio della libera scelta del cittadino, in
un quadro di realizzata compatibilita' finanziaria.
In attesa del completamento del processo di accreditamento
istituzionale, cosi' come attualmente disciplinato dall'art. 8-quater
del DLgs 502/92 e successive modifiche e integrazioni, secondo il
percorso previsto dalla DGR 327/04, le parti concordano di prorogare
l'attuale regolamentazione provvisoria.
Le parti concordano nel ritenere la presente intesa, con riferimento
anche alle disposizioni di cui al comma 8, art. 32 della Legge 449/97
(1) e della Legge 448/98, lo strumento che esplicita la dichiarazione
di funzionalita' alle scelte della programmazione regionale delle
strutture ospedaliere private accreditate, sia di alta che di non
alta specialita', salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di
indirizzo di cui all'art. 8-quater, comma 3, lettera b del DLgs
502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Premesse
L'assetto negoziale regionale/generale ha consentito una sostanziale
certezza del budget di riferimento per il settore ed ha aperto la
strada alla stipula di contratti di fornitura aziendali che in molti
casi hanno definito tipologie e volumi di attivita' relativi
all'intera gamma di offerta (ricoveri ordinari, day hospital, LPR,
attivita' specialistica ambulatoriale) in un quadro di integrazione
progressiva e di sussidiarieta' tra pubblico e privato accreditato.
I periodi di validita' degli accordi precedenti hanno coinciso con
l'attuazione della rimodulazione della rete ospedaliera regionale e
con l'avvio di processi di revisione dei percorsi e
dell'appropriatezza delle prestazioni. Uno scenario d'insieme che
necessariamente si riflette sui contenuti degli accordi che ne sono
anche strumento di attuazione degli obiettivi nei periodi dati.
In questa Regione sono stati quindi sostanzialmente raggiunti
obiettivi strategici del sistema pubblico sviluppando e integrando
nel contempo l'offerta privata.
Tutto cio' considerato e premesso, si conviene:
di regolamentare i rapporti ex art. 8-quinquies del DLgs 502/92 e
succ. mod. e int. intercorrenti tra le parti in materia di
prestazioni ospedaliere erogate dalla rete ospedaliera privata sulla
base delle intese negoziali di cui al presente accordo, i cui
contenuti sono da ritenersi esaustivi rispetto alla precedente
disciplina pattizia.
Le statuizioni del presente accordo generale disciplinano i rapporti
di fornitura delle prestazioni ospedaliere di alta specialita', di
non alta specialita' e di neuropsichiatria, salva diversa specifica
indicazione contenuta nell'accordo stesso.
La validita' del presente accordo e' stabilita in anni 3 a decorrere
dall'1/1/2004 per quanto attiene ai contenuti di carattere normativo,
fatta salva la necessita' di procedere a modifiche concordate. Le
previsioni di ordine economico hanno validita' biennale, fatta salva
l'opportunita' di una verifica congiunta al termine della prima
annualita', e potranno comunque essere riviste annualmente, in
considerazione del quadro complessivo regionale economico e
tariffario, con appositi accordi integrativi.
PARTE I
PARTE COMUNE AI SETTORI DI ALTA SPECIALITA', NON ALTA SPECIALITA' E
NEUROPSICHIATRIA
A.1.) Gruppi di produttori interessati al presente accordo
Il presente accordo individua 3 gruppi di strutture eroganti
(produttori) ai quali vengono correlati i relativi budget in base
alle funzioni svolte.
a) Ospedali privati di non alta specialita' Questo gruppo di
produttori eroga prestazioni che fanno riferimento a 2 tipologie di
budget: 1) prestazioni intra-AUSL, vale a dire rivolte a cittadini
residenti nella AUSL di competenza territoriale della struttura; 2)
prestazioni extra-AUSL, vale a dire erogate a cittadini non residenti
nella AUSL di competenza territoriale della struttura. Nella parte
specifica del presente accordo vengono definiti i relativi budget.
b.) Strutture private che erogano prestazioni di carattere
neurospichiatrico Questo gruppo di produttori ha un budget
complessivo, per l'attivita' di tipo psichiatrico e
neuropsichiatrico, che comprende sia i cittadini residenti che non
residenti nella AUSL di competenza territoriale.
c.) Ospedali privati di alta specialita' Questo gruppo di produttori
individua gli ospedali privati di alta specialita' per l'attivita'
svolta in accreditamento. Per questo gruppo il presente accordo
regionale, nonche' quello specificatamente siglato per l'attivita'
individuata sono esaustivi dei rapporti che tale tipologia di
fornitori ha con il SSN in termini di budget, di meccanismi di
controllo e di tipologie di prestazioni commissionate.
L'ospedale privato "Villa Salus" (RN), che rientra nel presente
accordo seguendo esclusivamente le regole e le modalita'
comportamentali e tariffarie ospedaliere per quanto concerne le
prestazioni oggetto della presente intesa, mantiene, per un n. di PL.
25 le caratteristiche di struttura ex art. 26. Per le prestazioni di
riabilitazione erogate in regime ex art. 26, Legge 833/78, in quanto
riferite a soggetti affetti da minorazioni fisiche e psichiche, con
caratteristiche di residenzialita' si applica la tariffa giornaliera
di 145 Euro. Per la attivita' che rientra nel presente accordo, ivi
comprese le eventuali prestazioni per soggetti in regime ex art. 26,
la struttura deve procedere, oltre a quanto previsto per tutte le
strutture per quanto concerne l'accreditamento, anche alla verifica
della situazione autorizzatoria come struttura ospedaliera che eroga
prestazioni di lungodegenza e riabilitazione estensiva (cod. 60).
A.2.) Sistema regionale degli accordi contrattuali
Il sistema degli accordi contrattuali regionali con i produttori di
prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale,
prefigurato dall'art. 8-quinquies del DLgs 502/92 cosi' come
successivamente integrato e modificato, e' definito nella Regione
Emilia-Romagna dalla deliberazione della Giunta regionale 426/00, la
quale prevede che il contenuto contrattuale debba determinare in
maniera analitica i seguenti elementi strategici:
1. gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei
servizi;
2. il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti
nell'ambito territoriale della medesima Azienda Unita' sanitaria
locale si impegnano ad assicurare distinto per tipologia e per
modalita' di assistenza;
3. i requisiti del servizio da rendere in termini di accessibilita',
appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e
continuita' assistenziale;
4. il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate,
da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle
attivita' effettivamente rese;
5. il debito informativo delle strutture per il monitoraggio degli
accordi contrattuali e le procedure per il controllo esterno;
6. l'eventuale introduzione di un sistema di premio e penalizzazione
tariffaria e budgetaria, anche ulteriore rispetto ai budget di cui
alla presente intesa, relativo ai risultati conseguiti relativamente
ad efficienza, efficacia, appropriatezza, coerenza con gli obiettivi
strategici di riduzione del tasso di ospedalizzazione distribuito e
diversificato per ambiti territoriali, rispetto dei budget, aderenza
alla casistica concordata;
7. l'introduzione di indicatori adeguati per rendere oggettiva la
misura del livello di raggiungimento degli obiettivi.
Gli accordi locali dovranno essere comunque stipulati in aderenza ai
principi ed alla disciplina che promana dal presente accordo
regionale. Nel caso sorgessero dubbi e posizioni contrastanti in
merito all'interpretazione delle intese locali, la Regione fornira'
alle parti, sulla base dell'istruttoria svolta in sede di Commissione
Paritetica, gli opportuni orientamenti (conformemente a quanto
stabilito nella DGR 426/00) ispirati e fondati sulla disciplina
dell'Accordo regionale.
Sono da prevedersi, cosi' come prefigurato nella DGR 1482/03, anche
eventuali accordi di area vasta quali strumenti che meglio possono
rispondere ai contenuti contrattuali dei punti sopra specificati.
Per tutto quanto riguarda la contrattualistica locale e/o di area
vasta, si rimanda alla parte specifica del presente accordo.
A.3.) Fatturazione e pagamenti
A.3.1) Fatturazione
Le prestazioni effettuate nei confronti dei cittadini residenti nella
regione sono fatturate alle AUSL di provenienza del paziente, in base
al dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica al ricovero e
dalla documentazione sanitaria (tesserino sanitario); copia conforme
della relativa fattura dovra' essere inviata anche alla AUSL di
competenza territoriale della casa di cura.
Nel caso sorgessero problematiche conseguenti alla errata
determinazione della residenza del paziente fa fede la fotocopia
della carta di identita' o l'eventuale autocertificazione prodotta
dal cittadino comprovante l'esatto domicilio ai fini
dell'individuazione dell'AUSL presso la quale lo stesso e' assistito.
Ove tale indicazione risultasse comunque errata per cause non
ascrivibili alla struttura di ricovero sara' cura dell'AUSL
destinataria della fattura prendere in carico la posizione,
effettuare le opportune ricerche per appurare l'effettiva residenza.
Qualora la verifica porti ad una modifica della residenza, l'Azienda
ne da' comunicazione all'Ospedale privato il quale emette nota di
accredito ed emette fattura all'Azienda di residenza ed apporta le
variazioni in banca dati.
Le prestazioni erogate a cittadini provenienti da fuori-regione
verranno fatturate all'AUSL di competenza territoriale della Casa di
cura, con l'indicazione del codice fiscale del soggetto ricoverato e
della Regione o Stato estero di provenienza, in conformita' alle
vigenti convenzioni internazionali.
Le prestazioni a cittadini non residenti e non iscritti al SSN, ne'
coperti dalle disposizioni internazionali in materia di reciprocita',
verranno comunque erogate secondo la disciplina ministeriale vigente
e non saranno comunque conteggiate nel budget.
Il volume di fatturato relativo ai residenti fuori regione non viene
conteggiato nel budget, ne' l'accesso e' sottoposto a condizionamenti
o limitazioni da parte delle Aziende sanitarie dell'Emilia Romagna,
fatti salvi i controlli previsti da parte dell'AUSL di competenza
territoriale.
La Regione si riserva il recupero delle somme derivanti dal mancato
riconoscimento di specifici ricoveri contestati e non riconosciuti
dalle Regioni di residenza dei cittadini, informando le strutture
private interessate sui casi e garantendo il coinvolgimento delle
stesse nelle procedure di definizione delle contestazioni.
A.3.2) Pagamenti
Le prestazioni a cittadini residenti nell'AUSL di competenza
territoriale della struttura privata e a cittadini residenti fuori
regione o stranieri, fatturate in modo separato, verranno pagate
dalla stessa AUSL entro 90 giorni dal ricevimento della relativa
fattura.
Le prestazioni a cittadini residenti in altre AUSL della Regione,
fatturate separatamente alle stesse AUSL di provenienza, e inviate in
copia conforme anche alla AUSL di competenza territoriale della casa
di cura, saranno pagate dalla AUSL di provenienza del cittadino nello
stesso termine sopra stabilito.
Alla scadenza dei 90 giorni dalla data di emissione ed in coincidenza
con la successiva erogazione periodica del finanziamento alle Aziende
USL, la Regione si impegna a verificare con l'AUSL di competenza
territoriale gli eventuale mancati pagamenti.
A.3.3) Factoring
E' in facolta' delle strutture sanitarie interessate, che comunque
intrattengono rapporti con le Aziende USL o Ospedaliere
(accreditamento, convenzioni, appalti per fornitura di servizi,
contratti sperimentali, prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali,
ecc.) attivare nei confronti delle Aziende le normali formule di
finanziamento e anticipo commerciale (factoring, cessione di credito,
delega all'incasso, cessione in monte dei crediti futuri ecc.) per
fatture relative a cittadini sia della regione Emilia-Romagna che
fuori regione e per fronteggiare gli eventuali ritardi nel pagamento
delle partite scadute o da scadere.
In caso di ritardo nel pagamento superiore ai 30 giorni rispetto alla
scadenza dei 90 giorni previsti, si stabilisce che le strutture
interessate potranno attivare l'istituto del factoring "pro-soluto"
(factoring senza rivalsa, anche secondo la tipologia della cessione
in monte dei crediti futuri), mediante il quale il credito verso
l'AUSL viene irrevocabilmente ceduto ad un istituto finanziario in
modo definitivo e con garanzia del pagamento a carico del debitore;
le commissioni dovute all'istituto e gli interessi decorrenti dalla
scadenza del termine di pagamento sono a carico del debitore e
dovranno essere pagate al factor a maggiorazione del credito o
separatamente, secondo le modalita' contrattualmente stabilite.
L'istituto finanziario potra' essere prescelto dal debitore ed il
nominativo dovra' essere comunicato almeno 15 giorni prima della
scadenza di pagamento; in tal caso le condizioni contrattuali del
rapporto di cessione del credito dovranno salvaguardare il principio
della totale assenza di oneri finanziari e per commissioni a carico
del cedente e rispettare le modalita' concordate al presente
paragrafo.
In mancanza della indicata designazione da parte del debitore,
nonche' in caso di sua inerzia, la casa di cura potra' scegliere un
istituto di suo gradimento e le condizioni contrattuali praticate
dovranno ritenersi accettate dalla controparte, impegnandosi al
contempo il creditore a ricercare un assetto degli oneri addossabili
al debitore vantaggioso e sostenibile, comunque non lontano dalla
media dei prezzi di mercato per cessioni di credito "pro-soluto"
verso la P.A.Quanto concordato al presente paragrafo costituisce
variazione, per quanto di ragione e rispetto alle parti firmatarie
del presente Accordo, dell'intesa regionale stipulata nel 1992 ai
sensi della L.R. n. 38 del 5/5/1990 e recepita con DGR n. 6189 del
15/12/1992.
A.4.) Controlli
Qualora dovessero insorgere contestazioni a seguito dei controlli
ispettivi sulle prestazioni erogate, l'esito degli stessi derivante
dalla definizione della controversia formalizzata con le consuete
modalita' in sede locale (acquiescenza, transazione o devoluzione al
collegio arbitrale) dovra' essere regolarizzato contabilmente con
l'apposita nota di accredito (una per ognuna delle tre casistiche
sopra descritte), inviata all'AUSL competente per effettuare i
necessari conguagli.
A.4.1) Controlli per prestazioni di non alta specialita'
I controlli per prestazioni di non alta specialita' dovranno essere
effettuati con periodicita' almeno trimestrale, onde permettere alle
strutture una operativita' contabile garantita da sufficienti margini
di certezza.
Mentre per le prestazioni intra-AUSL i controlli sono svolti dalla
Azienda di competenza territoriale, per le prestazioni extra-AUSL
potranno essere svolti sia da questa che dalla Azienda USL
destinataria della fattura, previo accordo tra le medesime, onde
evitare un raddoppio delle attivita' e l'utilizzo di criteri ed
indirizzi interpretativi differenti.
Si ritiene opportuno altresi' che l'attivita' di controllo sia
concentrata in momenti concordati con la Direzione della struttura
controllata ed alla presenza di un contraddittorio medico idoneo.
Deve essere garantito il rispetto della normativa sulla privacy.
Sono applicati i criteri e le modalita' stabilite dall'allegato 8
alla DGR 1505/01 e successive modificazioni, secondo il principio
dell'equita' e della parita' tra strutture pubbliche e private.
A.4.2) Controlli per prestazioni di alta specialita'
I controlli per prestazioni di alta specialita' di cardiochirurgia e
di cardiologia interventiva rientrano nell'attivita' di audit clinico
svolta dall'Agenzia sanitaria regionale. Saranno svolti secondo le
modalita' procedurali previste dall'istituto dell'accreditamento
volontario e secondo i criteri, ove compatibili, di cui al punto
precedente. Le conseguenze economiche che promanano dall'esito dei
controlli verranno regolarizzate nei confronti dell'AUSL di
assistenza del paziente se residente in regione o dell'AUSL di
competenza territoriale della struttura, se residente extra regione.
Per le restanti attivita' rientranti nell'accordo di alta specialita'
valgono le regole di cui al punto A.4.1). L'esito dei controlli deve
essere inoltrato alle strutture ospedaliere controllate e validato
dalla Regione in quanto committente. Per tutte le attivita' di
controllo riguardanti l'accordo di alta specialita', di cui resta
titolare la Regione nella sua qualita' di committente, l'Agenzia puo'
delegare alle Aziende di competenza territoriale delle strutture che
operano su mandato specifico.
A.4.3) Tempistica dei controlli
>Coerentemente a quanto stabilito nelle indicazioni regionali circa i
tempi di esecuzione dei controlli e di componimento delle
contestazioni in relazione alla mobilita' ospedaliera tra Aziende
sanitarie della regione, i servizi preposti delle singole AUSL
dovranno inderogabilmente portare a compimento i controlli sui
ricoveri effettuati dagli ospedali privati entro 45 giorni dalla
validazione delle relative SDO operata dalla Regione, cosi' come le
relative controdeduzioni dovranno essere prodotte entro i successivi
60 giorni.
A.4.4) Clausola arbitrale
Il sistema di controllo organizzato dalle AUSL con il coordinamento
della Regione e dell'Agenzia e finalizzato a prevenire e segnalare
gli eventuali effetti distorsivi dell'applicazione del nuovo sistema
tariffario deve essere orientato, in primo luogo, a fornire un
servizio di collaborazione e supporto alle strutture, al fine di
garantire, al contempo, la prevenzione di eventuali comportamenti
opportunistici da parte degli operatori e la salvaguardia dei livelli
di qualita' assistenziale.
Qualora l'attivita' di controllo dovesse rilevare contestazioni agli
operatori delle strutture interessate, con conseguenze sull'attivita'
in accreditamento derivanti da una diversa valorizzazione dei casi
trattati o incidenti, in termini di appropriatezza dei ricoveri e di
congruita' delle risorse sulla corretta osservanza delle regole di
scambio, o, comunque, suscettibili di concretizzare un danno
economico per l'una o l'altra parte, la controversia eventualmente
insorta verra' devoluta su iniziativa di anche una sola delle parti,
ad una commissione arbitrale insediata a livello di ogni Azienda USL
composto da 5 membri, nominati, i primi quattro, due per ciascuno,
dalle parti (Casa di cura e AUSL), ed il quinto dai primi quattro
all'unanimita'; la nomina del V membro, in caso di disaccordo dei
primi quattro, e' effettuata dall'Assessore regionale alla Sanita'
all'interno di una rosa di tre nominativi proposti dalla Commissione
Paritetica e prescelti tra esperti non contigui per motivi
professionali o di servizio alle parti in causa.
L'insediamento dovra' avvenire entro 30 giorni dalla decisione di
voler attivare la commissione arbitrale, con proroga di 10 giorni per
la nomina del quinto arbitro, e dovra' emettere la propria decisione
entro due mesi dall'insediamento. Gli arbitri decideranno quali
amichevoli compositori ispirandosi alle norme ed alle direttive
regionali e nazionali in materia di accreditamento, di tariffe a DRG
e di controlli e, ove non possibile, secondo equita'; alla loro
decisione le parti dovranno attenersi in modo vincolante.
Tale clausola e' operativa anche in ordine a contestazioni gia'
insorte o comunque relative a ricoveri precedenti. La Commissione
operera' in coerenza con quanto stabilito dal livello regionale e
nazionale in materia di controlli sulle attivita' di ricovero e
compilazione della scheda nosologica e secondo criteri di parita' e
di equita' tra pubblico e privato accreditato.
A.5.) Commissione Paritetica
Come gia' previsto dagli accordi generali sottoscritti per gli anni
1996-2000, e' istituita una Commissione Paritetica AIOP-ARIS/Regione
alla quale e' attribuito il compito di monitorare l'andamento
finanziario e progressivo del presente accordo, nonche' le sue
modalita' applicative, e di formulare eventuali proposte di modifica
e completamento dell'accordo stesso da sottoporre al vaglio delle
parti firmatarie e da recepirsi nei successivi accordi.
La Commissione e' composta da n. 4 membri, 2 designati congiuntamente
dalle Associazioni private firmatarie del presente accordo e 2
nominati dal Direttore generale Sanita' e Politiche sociali della
Regione Emilia-Romagna, di cui 1 e' individuato nel Responsabile del
Servizio Presidi ospedalieri, il quale ha anche compito di coordinare
la Commissione. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dai
componenti e custodito agli atti dell'Assessorato regionale alla
Sanita'.
L'AIOP si impegna a fornire trimestralmente alla Commissione
Paritetica ed alla Regione i dati relativi al fatturato delle
strutture aderenti dettagliati secondo quanto concordato. La
Commissione Paritetica, sulla base delle verifiche e del confronto
con i dati risultanti dal sistema informativo regionale, approva i
rendiconti infrannuali e i consuntivi annuali. A seguito
dell'approvazione la Regione trasmette i dati alle Aziende
sanitarie.
A.6.) Incompatibilita'
Si ribadisce l'incompatibilita' assoluta del personale dipendente dal
Servizio sanitario nazionale, nonche' del restante personale,
compreso quello universitario integrato, che comunque intrattiene
rapporti con il Servizio sanitario nazionale, a prestare la propria
attivita' nei confronti delle strutture accreditate.E' vietato
pertanto per dette strutture avere nel proprio organico, o in
qualita' di consulente, personale medico e non in posizione di
incompatibilita'. Il principio dell'incompatibilita' deve intendersi
riferito all'attivita' professionale sanitaria a qualsiasi titolo
espletata da personale medesimo presso la struttura accreditata, ivi
compresa l'attivita' libero-professionale nei confronti di pazienti
paganti in proprio.
Sono fatti salvi eventuali specifici accordi intervenuti in merito
tra gli Enti pubblici preposti all'erogazione di prestazioni
sanitarie (Aziende sanitarie e Universita', quest'ultima per la
specifica funzione didattica e comunque nel rispetto del Protocollo
d'intesa Regione-Universita') e le strutture private accreditate
interessate, per attivita' svolte nell'ambito di programmi aziendali,
con particolare riferimento agli aspetti di continuita'
assistenziale, nel rispetto della normativa vigente. E'
responsabilita' della parte pubblica acquisire, per attivare
programmi che prevedono il coinvolgimento di strutture e personale
pubblico e privato in modo stabile e organizzato, il parere
preventivo della Direzione generale Sanita' e Politiche sociali.
Al riguardo la parte privata conferma l'impegno dei singoli Ospedali
privati a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna una somma pari a
10 volte il valore tariffario delle singole prestazioni effettuate
per ciascuna violazione che, a seguito di accertamenti, dovessero
essere rilevate in materia di incompatibilita' per il personale
medico, significando che in tutti i casi in cui si dovesse fare
applicazione delle penalita' sopra previste, e' fatta salva la
facolta' della Regione di esigere l'eventuale maggior danno, ai sensi
dell'art. 1382 Codice civile (2), da liquidarsi di comune accordo, o,
in difetto dal giudice civile, salva l'assunzione da parte della
Regione di ogni altra iniziativa o provvedimento conforme alla
legge.
Quanto sopra e' legittimamente applicabile fatti salvi i casi in cui
i sanitari interessati, con apposita autocertificazione rilasciata
alle strutture, a disposizione delle Aziende UUSSLL e della Regione,
ai sensi del DLgs 403/98 e successivi concernenti la semplificazione
amministrativa, abbiano attestato regolarmente la sussistenza della
propria compatibilita' ad operare presso istituti accreditati.
A.7.) Accreditamento
Le strutture firmatarie il presente accordo risultano accreditate per
struttura ai sensi della Legge 724/94, art. 6, comma 6 e ne viene
dichiarata, mediante la delibera regionale di recepimento, la
funzionalita' alle scelte di programmazione regionale di cui all'art.
12, comma 2 della L.R. 34/98.
Gli OO.PP. Cardinal Ferrari (PR), Santa Viola (BO) e Villa Regina
(BO) sono accreditati con provvedimento regionale specifico in tempi
e modalita' diversi tra loro, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7
del DLgs 502/92 e successive modificazioni.
Le strutture firmatarie, alla luce della DGR 327/04, saranno chiamate
alla verifica del percorso per giungere all'accreditamento definitivo
in base ai programmi e ai tempi definiti con appositi provvedimenti
adottati dal Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, in base
a quanto previsto in sede tecnica dall'Agenzia sanitaria regionale.
Ai fini del presente accordo, si precisa che gli Ospedali privati
sono accreditati:
- per le funzioni esercitate in autorizzazione, e quindi in
accreditamento alla data della sua sottoscrizione;
- per quelle diverse la cui domanda di esercizio, concordata con la
Azienda USL perche' conforme alla programmazione locale delle
attivita', sia stata accolta secondo le procedure previste dalla
normativa regionale e non costituisca ampliamento della ricettivita'
della struttura. La riconversione dei posti letto privati accreditati
esistenti alla data di sottoscrizione del presente accordo, se
comportante una maggiore spesa per le prestazioni correlate, potra'
essere attuata solo con il reperimento in sede locale di risorse
aggiuntive rispetto al budget qui concordato.
A.7.1.) Dichiarazione individuale di accettazione dell'accordo
regionale 2004-2006
L'accreditamento per gli anni 2004 e seguenti operera' a condizione
che la struttura interessata sottoscriva la dichiarazione apposita,
conforme al modello allegato sub 1), tramite la quale ogni erogatore
attestera' di condividere anche sul piano negoziale i contenuti della
presente intesa e di accettare la remunerazione tariffaria
contrattualmente vigente tempo per tempo.
A.8.) Accordi speciali
La Regione e/o le Aziende sanitarie pubbliche potranno avviare
specifiche trattative, con la partecipazione dell'AIOP e dell'ARIS,
con singoli ospedali privati per regolare i reciproci rapporti e per
rispondere a specifiche esigenze (progetti speciali). Qualora tali
nuovi ed aggiuntivi accordi dovessero comportare un incremento del
valore della produzione, il relativo carico finanziario potra' essere
previsto con la dotazione di risorse aggiuntive rispetto al budget
concordato; tali risorse non dovranno essere considerate al fine del
calcolo delle penalita'.
Tutto quanto suddetto prestando attenzione ai contenuti di cui al
successivo punto B.4.1.) al fine di evitare sovrapposizioni e
duplicazioni.
A.9.) Governo della mobilita'
Le parti private si impegnano a porre in essere le condizioni
affinche' si possa pervenire, come obiettivo generale, ad un recupero
della mobilita' passiva extra-regionale, utilizzando le opportune
tecniche di circolazione dell'informazione relativa al proprio
panorama produttivo e tecnologico ed al livello di comfort ambientale
offerto.
Qualora si verifichi un recupero di mobilita' passiva extra
regionale, questo si riflettera' economicamente sui budget dei
settori interessati. Poiche' non e' materialmente possibile calcolare
quanta parte dell'eventuale recupero sia da addossare al settore
privato o pubblico, si stabilisce che al privato sia forfettariamente
attribuita una quota dell'eventuale recupero finanziario,
registratosi rispetto all'anno precedente, pari alla percentuale di
attivita' svolta dalle strutture sanitarie private, misurata come
numero di ricoveri per alta e non alta specialita' e come numero
giornate di degenza per la psichiatria, a favore di cittadini
residenti in Emilia-Romagna sul totale delle attivita' svolte a
carico del SSN dal complesso delle strutture regionali. Tale
percentuale deve essere calcolata separatamente per le strutture di
alta e non alta specialita' e neuropsichiatria in relazione alle
specifiche attivita' svolte.
Sulla base delle risultanze che saranno comunicate dall'Assessorato
regionale alla Sanita' in esito alle informazioni sulla mobilita'
interregionale (presumibilmente a luglio/agosto di ogni anno rispetto
all'anno precedente), si procedera' all'integrazione dei volumi
contrattati tenendo conto degli eventuali recuperi ed incrementando
proporzionalmente i singoli budget. Tale integrazione riguardera' il
budget dell'anno in corso di validita' e verra' commisurato ai
singoli ambiti territoriali in sede di Commissione Paritetica e
successivamente comunicata alle AUSL.
La eventuale quota di budget legata al recupero di mobilita' non
viene storicizzata; il parametro di riferimento adottato per il primo
anno del triennio di validita' dell'accordo rimane fisso per tutti i
tre anni e rispetto ad esso dovra' essere calcolato l'eventuale
recupero.
Il governo della mobilita' e la responsabilizzazione delle strutture
non deve riguardare esclusivamente il fenomeno in termini extra
regionali.
L'incremento del fenomeno della mobilita' fra Aziende USL regionali
verificatosi negli anni precedenti, che porta con se' l'incremento
del budget extra AUSL, rende manifesta la necessita' di adottare
strumenti di governo complessivi del fenomeno.
Le parti concordano che gli Ospedali privati accreditati (OPA)
debbano porre in essere un impegno, anche verso i propri
professionisti, a non alimentare la mobilita' territoriale, in
particolare per prestazioni riguardanti l'autosufficienza.
La sottoscrizione di accordi extra AUSL e di area vasta deve avere
come obiettivo anche quello di governare i flussi dei pazienti per le
varie specialita'. La sottoscrizione di accordi economici extra AUSL
o di area vasta non puo' pertanto ribaltarsi negativamente, dal punto
di vista economico, per quanto riguarda il budget extra AUSL, sulle
Aziende con le quali non viene sottoscritto alcun accordo.
A.10.) Day hospital
Le riconversioni di posti letto di degenza ordinaria a day hospital
non configurano le situazioni di cui al punto 1.H della DGR 327/04,
ma rientrano negli "eventi diversi" previsti nel medesimo punto e
necessitano percio' di semplice comunicazione con eventuale presa
d'atto da parte dell'Autorita' competente.
Orientativamente il 10% dei PL autorizzati di ogni struttura potranno
essere adibiti alla funzione di DH e tutti, salvo i DH gia'
autorizzati in precedenza, dovranno trovare origine da una
trasformazione dell'esistente in termini di PL ordinari.
La regolamentazione interna concernente l'organizzazione del DH
potra' essere ispirata al cosiddetto "modello dipartimentale"
(modello organizzativo di tipo trasversale che comprende piu' unita'
funzionali).
A.11.) Percorsi ambulatoriali
In virtu' dei cambiamenti organizzativi e dell'allocazione di un
numero sempre piu' elevato di prestazioni in livelli erogativi piu'
appropriati, il budget di cui al presente accordo puo' essere
utilizzato anche per l'erogazione di prestazioni in regime
ambulatoriale.
Rientrano nel budget tutte quelle prestazioni che, in base a
valutazioni di appropriatezza, avranno una indicazione all'erogazione
a livello ambulatoriale come livello maggiormente adeguato della
degenza, e che trovano un'esplicitazione, consensuale e concordata di
tale passaggio all'interno degli accordi locali anche in un
riconoscimento tariffario specifico e nell'utilizzo del flusso
informativo ASA, in sostituzione della SDO.
Negli accordi locali, possono essere esplicitati utilizzi del budget
di cui al presente accordo, corrispondenti ad una quota parte del
fondo di abbattimento di cui al punto B.7, anche per prestazioni
ambulatoriali particolarmente critiche in termini di lista d'attesa,
come gia' previsto nell'accordo integrativo di cui alla DGR 1482/03 e
nell'allegato alla presente in materia di obiettivi di qualita'.
A.12.) Accesso alle strutture private accreditate
L'accesso alle strutture private accreditate e' pienamente libero,
senza vincoli o impegnative, sulla base della semplice prescrizione
medica.
Le strutture accreditate potranno accogliere anche pazienti paganti
in proprio o ristornati dalle compagnie di assicurazione, senza
pregiudizio per l'attivita' assistenziale riferita al SSN. Tale quota
di fatturato non potra' generare limitazioni di sorta, ne' riversarsi
sul budget pubblico di competenza anche ai soli fini statistici.
Il limite di budget concordato non puo' essere utilizzato quale
strumento per discriminare il ricovero dei pazienti e tanto meno per
effettuare pressioni al ricovero verso le Aziende USL di residenza. I
meccanismi legati alla remunerazione ed alle penalita' non devono in
nessun caso essere oggetto di trattativa con i pazienti stessi al
fine di facilitarne o meno l'accesso. I meccanismi di applicazione
economica degli accordi regionali e locali sono conosciuti dalle
strutture al momento dell'adesione agli accordi stessi e pertanto non
possono essere utilizzati quale sistema di "blocco" dei ricoveri. Le
strutture, conoscendo il budget, con l'eccezione degli invii diretti
da parte di struttura pubblica che comunque vengono salvaguardati,
devono gestire una programmazione dei ricoveri che non puo' e non
deve prevedere la chiusura di una attivita' in riferimento alla
carenza di budget. L'eventuale verificarsi di tali comportamenti che
vengano segnalati e comprovati da cittadini o da Aziende USL, puo'
essere sanzionato, su decisione della Commissione Paritetica, anche
escludendo la struttura dalla partecipazione ai fondi di cui al punto
B.7 del presente accordo.
Qualora la programmazione dei ricoveri, effettuata in coerenza con le
risorse assegnate, dovesse determinare l'insorgenza di liste di
attesa, occorrera' definire criteri di gestione delle stesse
rispettosi della disciplina disposta a livello regionale e dei
correlati criteri di priorita' nella soddisfazione della domanda.
A.12.1) Differenza per conforto alberghiero
La remunerazione per differenze di conforto alberghiero di ogni tipo
pagata direttamente dal ricoverato resta completamente liberalizzata
e riservata alla insindacabile decisione dell'Amministrazione di ogni
struttura privata, con obblighi di trasparenza, pubblicita' delle
tariffe e corretta comunicazione. L'opzione per il trattamento
alberghiero non deve avere alcuna incidenza sui tempi e sulle
possibilita' di ricovero.
A.13.) Provvedimenti regionali
La Regione si impegna a garantire l'uniforme applicazione a livello
regionale dei criteri e delle modalita' di svolgimento dei rapporti
concordati e a tenere in conto quanto previsto nel presente
protocollo d'intesa nell'adozione di provvedimenti che abbiano
riflessi sul presente accordo, compresa la materia tariffaria.
A.14.) Scelta del medico e/o dell'equipe a regime libero
professionale
In materia di attivita' libero professionale esercitata all'interno
di strutture private e con riferimento a prestazioni in
accreditamento, vi e' tra le parti una diversa posizione circa la
possibilita', stante l'attuale legislazione, di poter estendere
analogicamente alle strutture private la stessa disciplina gia'
prevista per le strutture pubbliche.
In particolare, la Regione Emilia-Romagna ritiene che tale disciplina
sia vigente per i professionisti dipendenti del SSN, mentre AIOP e
ARIS ritengono che una disciplina consimile sia applicabile per
analogia anche ai propri medici strutturati e non strutturati, e di
conseguenza alle prestazioni rese in accreditamento.
Si concorda pertanto di attendere in relazione a tale questione
l'esito dei chiarimenti che dovranno essere emanati dal Ministero
della Sanita'.
In caso di esito favorevole alla possibilita' di attivazione, la
relativa disciplina potra' essere concordata secondo i contenuti gia'
oggetto di confronto nel corso della presente trattativa.
PARTE II
PARTE SPECIFICA NON ALTA SPECIALITA'
B.1.) Accreditamento delle strutture ospedaliere private
La presente intesa, unitamente al sistema degli accordi locali
previsto dalla DGR 426/00, integra in capo ai soggetti accreditati la
facolta' di erogare prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali in nome
e per conto del Servizio sanitario regionale e nazionale. Essendo le
strutture ospedaliere private aderenti al presente accordo
accreditate per struttura, tale abilitazione e' estesa a tutte le
funzioni ospedaliere ed ambulatoriali autorizzate, nell'ambito di un
sistema di risorse prefissate (budget) che di fatto limita l'utilizzo
delle funzioni accreditate rispetto all'effettiva dotazione.
In relazione a quanto sopra le parti prendono atto che l'effettivo
utilizzo dei posti letto e' condizionato a livello di sistema
regionale dalle risorse messe a disposizione nell'ambito del presente
accordo e che pertanto le indicazioni statistiche correlate al
dimensionamento dei posti letto accreditati saranno inoltrate agli
Enti di competenza ed elaborate tenendo conto del tasso di
utilizzazione effettiva dei posti letto accreditati.
B.2.) Tariffa applicabile e classificazione delle strutture di non
alta specialita'
B.2.1) Attivita' intra regione
Alla produzione ospedaliera privata regionale si applicano le tariffe
massime stabilite, in materia di non alta specialita', dai vigenti
provvedimenti regionali, con riferimento alla fascia B. Le variazioni
o le modifiche che verranno apportate nel corso di validita' del
presente accordo debbono essere congruenti con quanto definito in
termini di budget nei presenti accordi.
In caso contrario si procedera' ad una revisione degli accordi in
essere, essendo l'assetto tariffario condizione determinante per
l'accettazione dell'intesa.
B.2.2) Attivita' extra regione
Si applicano le tariffe stabilite dalla Conferenza Stato-Regioni
(cosiddetta TUC, Tariffa Unica Concordata) e adottata dalla Regione
Emilia-Romagna con la DGR 2169/03. Nel corso di validita' del
presente accordo sara' adottata la TUC di volta in volta vigente.
B.3.) Budget
L'attivita' ospedaliera in accreditamento degli ospedali privati
eroganti prestazioni di non alta specialita' da' luogo
all'identificazione di 2 tipi di budget che si riflettono, anche
tramite appositi meccanismi di riduzione delle prestazioni in
eccesso, nella definizione di due tetti di spesa confluenti
nell'unico budget regionale, nonche' nella previsione di un budget di
settore, che comprende l'attivita' psichiatrica e neuropsichiatrica e
parimenti confluisce nel budget regionale:
A) prestazioni intra-AUSL: erogate dagli Ospedali privati a cittadini
residenti nell'AUSL di competenza territoriale della struttura
(budget 1), non comprende l'attivita' di tipo psichiatrico e
neuropsichiatrico;
B) prestazioni extra-AUSL: erogate dagli Ospedali privati a cittadini
non residenti nell'AUSL di competenza territoriale della struttura
(budget 2) non comprende l'attivita' di tipo psichiatrico e
neuropsichiatrico;
C) prestazioni intra ed extra AUSL: erogate dagli Ospedali privati
per l'attivita' di tipo psichiatrico e neuropsichiatrico sia a
cittadini residenti che non residenti nell'AUSL di competenza
territoriale della struttura (budget 3 - vedasi in seguito parte
specifica).
Le parti prendono atto che tale ripartizione della spesa ha reso
praticabili varie soluzioni di collaborazione tra Aziende USL e gli
ospedali privati, al punto che e' generalizzata la pratica di
concludere accordi locali attuativi della programmazione e degli
indirizzi produttivi adottati in ogni realta' aziendale.
L'attuale produzione del comparto privato ospedaliero di non alta
specialita', anche in forza di dette intese locali ed in seguito ad
ampie riconversioni dei reparti secondo i criteri stabiliti dalla
programmazione regionale (attivazione della lungodegenza, istituzione
generalizzata dei DH, riconversione delle medicine e delle chirurgie
a funzioni carenti in ambito locale) e' da considerarsi in linea con
gli orientamenti vigenti e con le esigenze emerse in ogni Azienda, a
seguito dell'impegno alla trasformazione del sistema regionale
attivato in questi anni.
Il budget complessivo di seguito concordato e' da ritenersi congruo
in relazione all'attivita' erogata, e che si prevede di erogare,
rispetto ai fabbisogni rilevati e compatibile con le risorse del
sistema.
Tutti i budget sotto indicati sono costruiti adeguando dell'1,4%,
come da accordo integrativo 2003, i budget di cui all'accordo 2001,
adeguati del 3% per il 2004 e di un ulteriore 4% per l'anno 2005. Gli
adeguamenti budgettari sono coerenti con gli analoghi incrementi
tariffari previsti dalla Regione per gli anni 2004 e 2005.
a) Budget di riferimento per le attivita' intra aziendali di ricovero
ospedaliero nelle strutture private accreditate di non alta
specialita' (determinato sulla base delle indicazioni di fabbisogno
provinciale rappresentate dalle Aziende Unita' sanitarie locali)
(Budget 1):
Budget 1
Budget 2004 Budget 2005
Piacenza 16.409.563,36 17.065.945,89
Parma 18.533.937,81 19.275.295,32
Reggio Emilia 10.406.064,57 10.822.307,15
Modena(*) 12.015.697,10 8.005.266,53
Bologna e provincia 37.313.008,05 38.805.528,38
Ferrara 9.148.188,63 9.514.116,18
Ravenna 17.225.593,11 17.914.616,83
Forli' 9.283.124,41 9.654.449,39
Cesena 12.407.230,83 12.903.520,06
Rimini 13.778.380,33 14.329.515,54
Totale 156.520.788,20 158.290.561,27
(*) Il budget 2005 della Provincia di Modena tiene conto del fatto
che, a seguito dell'apertura del Nuovo Ospedale di Sassuolo,
l'ospedale privato Villa Fiorita cessera' la propria attivita'
confluendo nella nuova struttura. Pertanto il budget provinciale di
Modena 2005 e' stato calcolato al netto della quota di budget
assorbita nel 2004 da Villa Fiorita. Il budget della Provincia di
Bologna non tiene conto della presenza di una nuova struttura Santa
Viola che viene inserita nel novero dei soggetti accreditati di cui
al presente accordo, ma eroga le proprie prestazioni sulla base di un
accordo locale, recentemente rinnovato per il 2004, con un budget
specifico concordato in sede aziendale per l'intra AUSL; per gli
utenti residenti in altre province la struttura risulta comunque
accreditata, ma l'attivita' non e' ricompresa nel budget 2. Per
l'ospedale privato accreditato nell'anno in corso, Villa Regina, non
vi e' incremento di budget, in quanto funzionalmente collegato con
l'ospedale privato accreditato Villa Nigrisoli.
b) Budget di riferimento per le attivita' extra aziendali di ricovero
ospedaliero nelle strutture private accreditate di non alta
specialita' (budget 2): viene determinato per il 2004 in Euro
24.812.341,29 e per il 2005 in Euro 25.191.671,96. Il budget extra
AUSL del 2005 e' stato calcolato alla luce del nuovo assetto
ospedaliero che si verra' a creare nella provincia di Modena con la
apertura del Nuovo Ospedale di Sassuolo che andra' a assorbire anche
le attivita' dell'attuale Villa Fiorita. Pertanto e' stato detratta
una somma pari alla media del fatturato netto di Villa Fiorita degli
anni 2001, 2002, 2003.
c) Budget di riferimento per l'attivita' psichiatrica e
neuropsichiatrica degli ospedali privati (budget 3): viene
determinato per il 2004 in Euro 29.519.027,50 e per il 2005 in Euro
30.699.788,60.
Per quanto concordato sopra nella presente intesa, il tetto di spesa
complessivo per le strutture di non alta specialita', viene quindi
fissato per il 2004 in Euro 210.852.156,99 e per il 2005 in Euro
214.182.021,83.
B.4.) La contrattazione locale
B.4.1) Per l'erogazione di prestazioni di non alta specialita',
all'interno del budget fissato dall'accordo regionale, al fine di
conseguire gli obiettivi di salute fissati dalla programmazione
nazionale e regionale, le Aziende USL definiscono i contratti
aziendali coinvolgendo le strutture accreditate presenti nell'ambito
territoriale di propria competenza
Le strutture private accreditate si impegnano, ciascun per la propria
struttura e/o in associazione, a garantire il rispetto della
pattuizione contrattuale in termini di volumi e tipologie di
attivita' attesi, di garanzie per gli utenti e di responsabilita' sui
risultati produttivi attesi.
Gli accordi contrattuali stipulati in sede locale dovranno inoltre
essere formulati secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1 della
deliberazione di Giunta regionale 426/00, tenendo conto dei seguenti
fattori ed eventualmente adattando le intese gia' intercorse ai
contenuti minimi esplicitamente richiamati in detto allegato:
- la contrattazione locale, per quanto attiene alla presente intesa,
dovra' essere condotta con gruppi di produttori facenti capo alle
articolazioni territoriali rappresentative dei soggetti firmatari
dell'accordo generale;
- l'accordo regionale vigente al momento della sottoscrizione
dell'accordo contrattuale in sede locale funge da intesa-quadro da
cui dipendono principi e linee guida utili per orientare la
contrattazione locale e la cui deroga, ove se ne ravvisi la
necessita', deve essere esplicitamente motivata ed espressamente
accettata dalle parti; in particolare dovranno essere osservate le
linee guida previste al successivo punto 4.2 del presente accordo, in
merito alle caratteristiche del contenuto pattizio e degli indirizzi
produttivi di ogni struttura coinvolta;
- in sede di accordi locali non potranno essere previste penalita'
specifiche rispetto al sistema regionale in merito agli sforamenti di
budget; possono essere previste forme di penalita' che intervengono a
fronte della non adozione di comportamenti produttivi concordati
previsti nell'accordo locale sottoscritto. Anche queste eventuali
forme di penalita' devono essere esplicitate negli accordi locali. In
merito al fatturato lordo su cui viene effettuato il calcolo delle
penalita', le eventuali "penalita'" locali impattano sul fatturato
con la medesima modalita' delle contestazioni (da intendersi nel
senso che le contestazioni non rilevano economicamente fino a
concorrenza delle eventuali penalita');
- la contrattazione locale dovra' indicare la prevedibile quota di
ricoveri oggetto di invio diretto agli ospedali privati da parte
della struttura pubblica;
- tale quota di prevedibile invio diretto costituisce il limite oltre
il quale dovra' essere prevista una integrazione ai contenuti
contrattuali con conseguente assegnazione di risorse aggiuntive
corrispondenti;
- sulla base di eventuali necessita' aziendali la contrattazione
locale potra' prevedere l'assegnazione di risorse aggiuntive rispetto
ai budget previsti nella presente intesa (sia in termini di vero e
proprio extra budget che in termini di integrazione budgettaria
consolidata), per lo sviluppo di specifici programmi aziendali
compatibili con le indicazioni programmatiche della Regione;
- dalle penalizzazioni tariffarie sono di regola esclusi i casi
effettuati su invio diretto dalle strutture pubbliche e da queste
prorogati.
B.4.2) Contrattazione locale - Ulteriori indicazioni
I budget 1 e 2 di cui al precedente punto B.4 sono relativi
all'attivita' di ricovero ospedaliero, fatto salvo quanto specificato
al punto A.11.
Gli accordi locali prevedono la quota di LPR che, nell'ambito della
pianificazione aziendale, viene attribuita alla spedalita' privata,
confermandosi, orientativamente, la quota del 20% dell'attivita'
accreditata contrattata a livello locale.
La quota complessiva di LPR delle strutture private, in ambito
aziendale, si deve intendere come integrata alla composizione
dell'offerta ospedaliera pubblica.
Il budget intra AUSL deve intendersi come coerente ai fabbisogni
locali. Gli accordi locali forniscono gli indirizzi produttivi e
individuano le tipologie e il numero di prestazioni contrattate in
via prioritaria. La individuazione delle prestazioni di interesse
aziendale non e' a copertura di tutta la capacita' dei singoli
produttori (non pervasivita'), ma indicano le priorita' del
committente, secondo un criterio che lascia alle strutture un margine
di autonomia produttiva e competitivita', comunque improntata ai
canoni dell'appropriatezza e dell'efficacia. Quanto definito in via
contrattuale orienta la produzione della struttura.
Nell'ambito delle funzioni contrattate i volumi acquisiti dovranno
essere congrui rispetto ai requisiti dell'accreditamento dei reparti,
secondo un principio quantitativo di sostenibilita' nel rapporto fra
entita' economica delle prestazioni e costi affrontati per produrle,
pur nell'ambito del principio della non pervasivita'.
I suddetti accordi non dovranno pertanto delimitare la produzione di
ogni struttura aderente all'intesa (a tal fine saranno operanti i
limiti apposti nel presente accordo), ma stabilire, secondo criteri
di equita' tra strutture pubbliche e private nella scelta delle
funzioni eventualmente da riconvertire e nella attribuzione delle
specialita' da esercitare, la quantita' e la tipologia di prestazioni
da fornire in via prioritaria e in conformita' ai piani di attivita'
locali, restando impregiudicato il quadro del livello tecnologico -
professionale e la diversificazione specialistica propri di ogni
struttura, che resta accreditata ed abilitata ad erogare prestazioni
intra ed extra - AUSL, nonche' fuori regione, per tutte le funzioni
ospedaliere ed ambulatoriali autorizzate.
Nel caso in cui, trascorsi 30 giorni dalla definizione degli
obiettivi della programmazione aziendale, si riscontri il mancato
raggiungimento degli accordi a livello locale e persista incongruenza
tra gli obiettivi citati e l'attivita' esercitata dalle strutture
private, la contrattazione verra' condotta a livello regionale con la
partecipazione delle parti interessate e delle associazioni
rappresentative firmatarie del presente accordo. Nel persistere
dell'assenza di un accordo locale si applicano la disciplina e il
contenuto del presente accordo regionale.
In ogni caso, qualora gli obiettivi della programmazione aziendale
comportino riconversioni che necessitano di significativi interventi
strutturali e organizzativi, si dovra' tenere conto dei tempi
necessari e l'obiettivo dovra' essere articolato nell'arco del
triennio di validita' del presente accordo, o, se ritenuto necessario
dalle parti, in un tempo ulteriore.
B.4.3) Contrattazione locale extra-aziendale
I contratti relativi alle strutture private extra-aziendali (e cioe'
situate al di fuori del territorio di competenza dell'Azienda USL)
sono stipulati secondo i medesimi criteri di quelli intra aziendali,
in questo caso con il singolo diretto contraente.
I contratti di fornitura devono essere stipulati qualora gli importi
di spesa storica superino 500.000 Euro nell'ambito dei volumi
corrispondenti alla spesa storica 2003.
In materia di prestazioni extra-aziendali non negoziate le parti
private si attiveranno comunque per favorire il contenimento delle
prestazioni entro il budget complessivo sopra concordato, fatta salva
l'operativita' dei meccanismi di penalizzazione di cui alla presente
intesa, e si impegnano a produrre secondo una tipologia conforme agli
indirizzi della programmazione regionale ed ai principi di
riqualificazione dell'attivita' stabiliti nel seguente paragrafo.
Dalle penalizzazioni devono essere escluse le prestazioni fornite su
invio diretto da parte delle strutture di ricovero pubbliche
regionali.
Sono auspicabili accordi di area vasta da stipularsi fra gruppi di
Aziende (anche attraverso un'Azienda capofila) e gruppi di
produttori, o singoli produttori, per l'utilizzo piu' razionale delle
risorse presenti in specifici bacini di utenza, che tendono ad essere
allargati rispetto ai confini aziendali, data anche la maggiore
propensione, rispetto al passato, dei cittadini alla mobilita'
territoriale. Da parte delle Aziende tale strumento deve essere
considerato come strumento di governo della mobilita', da parte dei
produttori privati come strumento per prevenire fenomeni di
esplosione del fatturato extra AUSL che comportino poi difficolta'
nelle applicazione del presente accordo regionale.
B.5.) Riqualificazione delle attivita'
Vista la necessita' di favorire una complessiva riqualificazione
dell'attivita' ospedaliera ed un corretto inquadramento delle
prestazioni secondo quanto stabilito dai provvedimenti regionali in
materia di obiettivi di produzione ospedaliera (recupero di
efficienza, riduzione del tasso di ospedalizzazione, miglioramento
del rapporto costo/efficacia e qualita'/quantita' delle prestazioni,
propensione all'utilizzo del DH), le parti private si impegnano a
rimodulare la propria attivita', e a riorganizzare il proprio sistema
produttivo al fine di raggiungere l'obiettivo di erogare a regime,
entro il termine di validita' del presente accordo, una quota di
prestazioni pari a quella erogata dai produttori pubblici in regime
di ricovero diurno.
Cio' dovra' avvenire salvaguardando il principio secondo cui la
struttura privata puo' effettuare il ricovero in regime ordinario
solo nel caso in cui cio' sia richiesto da motivi attinenti le
condizioni del paziente, anche sotto il profilo sociale e
psicologico, l'eta' o la complessita' del quadro clinico
considerato.
Le parti private si impegnano inoltre ad adeguare il proprio assetto
produttivo alla pianificazione regionale e locale (PAL) e ai
documenti applicativi della stessa, anche in virtu' dell'inserimento
delle strutture ospedaliere private a pieno titolo nella
programmazione regionale di piano e quindi della partecipazione, in
qualita' di produttori, ai processi di programmazione locale delle
attivita' ospedaliere.
Le strutture si impegnano inoltre a rendere esplicito e ad informare
conseguentemente il cittadino sui contenuti dell'episodio di cura,
con particolare riferimento alle fasi di pre e post - ricovero
(continuita' assistenziale).
B.6.) Articolazione e funzionamento dei meccanismi di budget e di
penalizzazione
B.6.1) Tetti di spesa non alta specialita'
Il budget complessivo regionale per la non alta specialita' come
sopra fissato si modifica in virtu' dell'andamento della mobilita'
extra regionale verificatasi rispetto all'anno di riferimento, come
disciplinato al punto A.9 del presente accordo.
Per il controllo dei tetti di spesa di cui ai budget 1 e 2 sono
previsti i seguenti meccanismi regionali e locali. Il budget 3 verra'
trattato specificatamente in apposito separato paragrafo.
B.6.2) Fascia di oscillazione
Viene definita una fascia di oscillazione del volume finanziario
commissionato pari al 5% all'interno dell'ammontare budgettario
distintamente riferito alle attivita' intra aziendali (budget 1) e a
quelle oggetto di mobilita' (budget 2).
Entrambi i limiti, sia quello intra AUSL, con riferimento ai singoli
importi negoziati per azienda all'interno delle intese locali (spesa
negoziata), sia quello extra AUSL, sono quindi superabili per non
piu' del 5%, fatte salve diverse indicazioni esplicitamente
sottoscritte dalle parti in sede di accordi locali, in deroga alla
disciplina generale.
Budget e tetti complessivi regionali: i tetti regionali non sono
superabili; nel caso in cui si verifichino sfondamenti della cifra
complessiva sopra riportata, tenendo conto del margine di
oscillazione consentito, scatteranno i meccanismi di penalizzazione
individuale e complessiva, fino al rientro con effetto retroattivo a
tutta l'annualita' interessata, mediante riduzione a scalare delle
tariffe (tariffa variabile a scalare), come meglio di seguito
specificato.
I livello. Prestazioni intra AUSL
Nel caso che in ambito locale i singoli fatturati portino ad un
superamento del budget 1 (budget intra-AUSL - Conteggiati
separatamente), operera', sempre a livello locale, un sistema di
remunerazione a scalare delle prestazioni individualmente eseguite in
eccesso rispetto alle intese stipulate a livello locale, tale da
ricondurre il monte prestazioni locali ad una massima oscillazione
pari a quella prevista nelle intese stesse, che comunque non puo'
superare il 5% definito dal presente accordo.
Posto che la somma dei singoli budget individuali delle strutture o
dei fatturati storici 96 adeguati proporzionalmente, in caso di
accordo locale senza indicazioni singole (denominati entrambi "di
riferimento"), deve sempre essere uguale al budget concordato a
livello aziendale (metropolitano per la provincia di Bologna), la
riduzione a scalare operera' con i seguenti criteri:
- riduzioni applicabili solo al fatturato in eccesso rispetto a
quello di riferimento e solo se il fatturato complessivo locale
supera quanto negoziato per piu' del 5%;
- rispetto al fatturato di riferimento (FR),
fino al + 3% : riduzione del 10%
da FR fino al + 6%: riduzione del 20%
da FR fino al + 8%: riduzione del 40%
da FR fino al + 10%: riduzione del 50%
oltre il + 10% : riduzione del 100%
(applicabile alle prestazioni eseguite in eccesso);
- le riduzioni cosi' individualmente calcolate saranno applicate fino
a concorrenza del rientro nel budget locale aumentato del 5%.
Gli importi di riferimento individuale saranno fissati in sede di
Commissione Paritetica alla luce dei contenuti dei contratti di
fornitura aziendali e/o della spesa individuale 96 adeguata
proporzionalmente.
II livello - Prestazioni extra AUSL
Qualora si superi a livello complessivo il budget extra-aziendale
assegnato a livello regionale, anziche' un impianto di penalizzazione
a tariffa variabile, operera' una riduzione a scalare disciplinata
dalle seguenti modalita':
- riduzioni applicabili solo al fatturato complessivo extra AUSL in
eccesso rispetto a quello negoziato a livello regionale (budget 2 ) e
solo se il fatturato complessivo regionale extra AUSL supera quanto
negoziato per piu' del 5%;
- rispetto al fatturato storico di ogni struttura prodotto nell'anno
precedente, al netto delle penalita' applicate, (FS), ed adeguato in
modo che la somma dei singoli fatturati non sia maggiore del budget
regionale,
dal FS fino al + 3%: riduzione del 10%
dal FS fino al + 6%: riduzione del 20%
dal FS fino al + 8%: riduzione del 40%
dal FS fino al + 10%: riduzione del 50%
oltre il + 10%: riduzione del 100%
(applicabile alle prestazioni eseguite in eccesso);
- applicazione delle penalita' ai produttori fino a concorrenza del
rientro nel limite regionale aumentato del 5%. I meccanismi di
penalita' di cui sopra non operano per prestazioni in degenza il cui
accesso e' stato richiesto dalla struttura pubblica regionale
inviante, ovunque ubicata (assimilate pertanto a prestazioni
extra-budget).
Da tali penalizzazioni individuali e complessive (livelli 1 e 2) sono
escluse le strutture Villa Salus di Rimini e Stacchini in quanto
eroganti esclusivamente prestazioni a tariffa minima e per giornate
di degenza.
B.7.) Revisione dei tetti regionali complessivi a fronte del
raggiungimento di particolari obiettivi di produzione di interesse
regionale
Il sistema di revisione dei tetti introdotto con l'accordo per gli
anni 2001-2003 e' stato uno strumento per indirizzare la produzione
verso obiettivi di particolare interesse regionale o locale, che nel
corso del triennio di validita' dell'accordo precedente e' stato
variamente affinato e recepito negli accordi locali.
La valutazione positiva, verificata anche attraverso il monitoraggio
effettuato in sede di Commissione Paritetica degli obiettivi definiti
a livello regionale o la certificazione del raggiungimento di quelli
concordati a livello locale effettuata dalle singole Aziende, del
risultato ottenuto attraverso l'utilizzo dei fondi per la revisione
dei tetti sia da parte pubblica che privata, porta a riconfermare il
fondo anche nel presente accordo per una somma di Euro 7.746.852,00
suddivisa come segue:
budget 1: 5.704.698
budget 2: 1.280.522
budget 3: 503.404.
Viene riconfermata una quota parte del fondo pari Euro 258.228
finalizzata a programmi di riduzione delle liste d'attesa per
interventi di ernia discale, sviluppati, sia con strutture di alta
che di non alta specialita', in maniera integrata con le strutture
pubbliche con lunghe liste d'attesa.
Per l'anno 2005 si concorda sin da ora di incrementare il fondo per
una quota pari all'1% del budget 2004 (pari a Euro 2.108.522) da
destinare proporzionalmente ai budget e finalizzata, tramite la
definizione di obiettivi e progetti locali, alla fornitura di
prestazioni ospedaliere caratterizzate da lunga attesa e, per una
parte, all'approntamento di singoli "pacchetti" di attivita'
ambulatoriale ad alta intensita' assistenziale, mirati in modo
specifico alla riduzione delle liste di attesa e non sovrapponibili
con la normale committenza di settore. Qualora fra le Aziende Unita'
sanitarie locali e gli ospedali privati non si giunga alla
definizione di tali progetti, da inviarsi in Regione, per l'utilizzo
dei fondi di cui sopra, entro il mese di febbraio 2005, le parti
saranno chiamate presso la Direzione Sanita' al fine di giungere ad
una mediazione negoziale. E' possibile, al fine di ridurre le liste
d'attesa, giungere ad accordi anche con strutture poste fuori dal
territorio dell'Azienda USL, in un'ottica di area vasta.
Qualora, nell'ambito del triennio di validita' dell'accordo,
residuino risorse non utilizzate in relazione all'entita' del fondo
di abbattimento annuale, si concorda fin da ora l'implementazione del
fondo per l'annualita' successiva con i residui dell'anno
precedente.
La copertura finanziaria dell'eventuale differenza tra il valore
della produzione ricompreso entro il tetto massimo concordato per i
budget 1, 2 e 3 aumentati della fascia di oscillazione prevista, e
quello che si potra' collocare entro il nuovo tetto massimo, sara'
garantita dall'accantonamento a livello regionale di una
corrispondente quota del Fondo sanitario regionale.
La concreta assegnazione della quota definitiva verra' stabilita
dalla Direzione generale Sanita' e Politiche sociali della Regione,
sentita la Commissione Paritetica, a chiusura dei consuntivi,
mediante l'erogazione effettiva delle risorse alle AUSL di competenza
territoriale delle singole strutture che avranno rispettato i vincoli
di seguito specificati.
La quota parte individuata per ciascuna AUSL e' determinata in modo
proporzionale all'ammontare del corrispondente fondo provinciale
rispetto al complesso del budget 1 regionale.
Nell'Allegato sub 2 viene illustrata la disciplina applicativa della
revisione dei tetti, tenendo conto del quadro regolamentare sopra
delineato.
Le singole USL, nell'ambito degli accordi-contratti con le strutture
private, definiranno operativamente le specifiche territoriali
rispetto al meccanismo generale.
Gli obiettivi rilevanti, illustrati nell'allegato documento tecnico
(sub 2), sono suddivisi tra obiettivi di interesse regionale e locale
e sono caratterizzati dalla rispondenza ai seguenti criteri:
- misurabilita'
- oggettiva evidenza
- rilevabilita' sulla base dei flussi informativi routinari.
Vengono allegate alla presente intesa le schede tecniche di
definizione degli specifici obiettivi, illustrative delle modalita'
di verifica e misurazione del loro raggiungimento, nonche' delle
modalita' tecniche di ripartizione fra i diversi ospedali
appartenenti alle varie categorie.
In ogni caso la possibilita', per ogni singola struttura, di vedersi
riconosciuta una produzione superiore, vale a dire che genera un
fatturato passibile di penalita', fino al limite massimo consentito,
si definisce tramite la verifica successiva e sequenziale dei
seguenti punti:
1. nell'ambito dei budget 1 e 2 deve essere stato utilizzato il
margine di oscillazione del 5% definito dal presente contratto al
punto B.6.2; all'interno del budget 3 dovra' essere evidenziata una
produzione ulteriore rispetto al tetto concordato, tale da comportare
l'applicazione di penalita'.
2. La struttura specifica, che presenti un fatturato eccedente i
limiti concordati e comportante l'applicazione di penalita', deve
avere raggiunto un numero minimo di obiettivi quali-quantitativi come
definiti dalla allegata scheda tecnica per poter beneficiare
dell'abbattimento delle penalita'.
3. La revisione dei limiti budgettari operera' mediante abbattimento
delle eventuali penalita' per produzione aggiuntiva fino a
concorrenza degli importi stanziati per ogni singolo budget e nella
misura massima stanziata al presente fine.
In linea generale l'utilizzo dei fondi deve essere legato a un trend
di miglioramento, rispetto agli obiettivi individuati, o di
mantenimento di standard considerati soddisfacenti ed elevati dalle
parti. Non e' da considerarsi ne' corretto ne' nell'ottica delle
finalita' del meccanismo di revisione dei tetti, accedere ai fondi
con performance peggiorative, sempre in riferimento agli obiettivi
individuati.
Parimenti non e' corretto tarare i miglioramenti quali-quantitativi
richiesti con eventuali performance positive registrate nell'anno
precedente in modo straordinario e non ripetibile. I parametri di
riferimento degli obiettivi regionali sono sottoposti a revisione
annuale, da concordare in sede di Commissione Paritetica. Per l'anno
2004, in considerazione del fatto che non si e' ancora proceduto al
consolidamento dei dati 2003, la Commissione Paritetica si riserva di
individuare il riferimento fra gli anni 2002 o 2003.
Si allegano al presente accordo, gli obiettivi per l'anno 2004
qualora gli accordi locali gia' non prevedano obiettivi
specificatamente individuati.
Per gli anni 2005 e 2006 gli obiettivi per la distribuzione dei fondi
di revisione e' auspicabile siano individuati o integrati a livello
locale, al fine di avere una piu' stretta correlazione con i diversi
bisogni territoriali. Dovranno essere obiettivi chiaramente
valutabili, misurabili e rilevabili. Le Aziende e gli OPA dovranno
poi inviare alla Commissione Paritetica un report relativo al livello
di raggiungimento degli obiettivi individuati. Qualora a livello
locale non siano individuati obiettivi specifici o non siano definiti
i criteri di conseguimento dei fondi regionali, si fa riferimento a
quelli allegati al presente accordo.
Si concorda inoltre sulla possibilita' di travasare risorse fra i
diversi fondi di abbattimento nel caso si vengano a creare situazioni
di squilibrio fra penalita' e consistenza del fondo come gia'
previsto nell'accordo integrativo 2003; l'attuazione di tale
eventualita' viene demandata alla Commissione Paritetica. L'eventuale
meccanismo di travaso si applica solo dopo l'applicazione dei
meccanismi standard, qualora vi sia una disponibilita' residua.
Al fine di incentivare, come gia' previsto nell'accordo integrativo
2003, l'utilizzo di strumenti che impattano positivamente sulla
qualita' dell'assistenza, quali strumenti di valutazione del
risk-management, il miglioramento della continuita' assistenziale, in
particolare la dimissione protetta, qualora dopo la ripartizione dei
fondi con i meccanismi previsti residuassero delle risorse, queste
possono essere ulteriormente distribuite in una percentuale di
sforamento rispetto al fatturato netto uguale per tutte le strutture
e comunque fino ad un massimo del 25% per il budget 2 e del 10% per
il budget 1 e del 5% per il budget 3, secondo i seguenti criteri di
assegnazione:
1) a quelle strutture che hanno raggiunto il set di obiettivi
previsti;
2) a favore delle strutture che garantiscono l'utilizzo di
metodologie e requisiti volti al miglioramento qualitativo
dell'assistenza quali, in alternativa: 1. attivazione di meccanismi
di risk-management attraverso l'introduzione di strumenti di
rilevazione degli incidenti (incident report) e produzione di dati da
trasmettere al livello regionale come previsto dai progetti attivi in
materia; 2. garanzia della continuita' assistenziale, in particolare
per la lungodegenza post acuzie e riabilitazione estensiva, da
valutarsi attraverso l'analisi dell'incidenza della dimissione
protetta cosi' come rilevata in scheda nosologica, nonche' attraverso
le valutazioni sul grado di integrazione con i servizi delle Aziende
USL di competenza territoriale; 3. adozione di una metodologia
sistematica di valutazione dell'outcome in riabilitazione.
PARTE III
PARTE SPECIFICA SALUTE MENTALE
La presente Parte III dell'accordo e' rivolta alle strutture private
che forniscono attivita' di tipo psichiatrico, e specificatamente ai
seguenti ospedali privati:
1. Villa M. Luigia
2. Villa Rosa
3. Villa Igea
4. Ai Colli
5. Villa Baruzziana
6. Villa Chiara
7. Villa Azzurra
C.1.) Premessa
Con delibera 327/04 la Giunta regionale ha stabilito, fra l'altro,
"di procedere, per quanto espresso in premessa, ai soli fini
dell'accreditamento istituzionale, senza pertanto modificare
l'assetto autorizzatorio e quanto previsto dai vigenti accordi fra
Regione e AIOP regionale, e fatte salve le funzioni di tipo
ospedaliero, mono o pluridisciplinari, gia' svolte sulla base di
specifici accordi aziendali, all'assimilazione delle strutture
ospedaliere private che erogano attivita' di tipo psichiatrico alle
Residenze Sanitarie Psichiatriche qualificandole, in relazione
all'intensita' e alla durata dell'intervento, in base alle tipologie
di cui alla voce "Requisiti specifici per l'accreditamento delle
strutture di psichiatria adulti" dell'Allegato 3 "Requisiti generali
e specifici per l'accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie", parte integrante della presente deliberazione".
Le parti interessate al presente accordo concordano che il processo
di trasformazione delle attuali strutture che trattano pazienti con
patologia psichiatrica verso strutture a valenza socio-riabilitativa,
cosi' come previsto dalla suddetta delibera, va incentivato e
supportato anche economicamente nonche' dal punto di vista della
semplificazione amministrativa. Inoltre deve essere previsto un
percorso concordato per giungere alla redifinizione delle attivita'
specifiche dell'ambito psichiatrico cosi' come individuate nel
precedente accordo.
C.2.) Istituzione della Commissione tecnica Psichiatrica
Il precedente accordo generale, riferito al triennio 2001-2003, nella
parte specifica relativa alla Salute mentale riprendeva espressamente
i punti: 2) Tipologia dei ricoveri, 2.1) Quadri diagnostici, 3)
Modalita' d'accesso, 4) Controlli e verifiche, di cui alla "Relazione
della Commissione Psichiatrica, parte integrante della delibera n.
405 del 31/3/1998.
Alla luce del mutato quadro normativo e del lasso di tempo
intercorso, si rende necessario un aggiornamento dei punti e dei
contenuti della sopracitata "Relazione della Commissione
Psichiatrica". A tal fine le parti concordano di attivare una
Commissione tecnica per la Salute mentale, paritetica e avente le
caratteristiche gia' definite nella delibera di G.R. n. 1356 del
1997, composta da collaboratori dell'Assessorato alla Sanita' della
Regione Emilia-Romagna e rappresentanti delle strutture sanitarie
private di psichiatria e neuropsichiatria infantile, con il compito
di:
- definire le patologie trattabili nell'ambito delle tipologie di
residenze sanitarie psichiatriche previste dalla citata delibera
327/04;
- definire linee concordate per il monitoraggio dei ricoveri e
indicatori della loro appropriatezza, con particolare riguardo ai
ricoveri ripetuti nelle strutture regionali psichiatriche;
- monitorare l'iter di adeguamento a quanto previsto dalla delibera
327/04 da parte dei DSM e delle stesse strutture di psichiatria e
neuropsichiatria infantile, pubbliche e private, per quanto attiene
protocolli, accordi, costruzione di percorsi di continuita'
assistenziale integrata fra le diverse tipologie di strutture, cosi'
come previsto dall'Allegato 3 della citata delibera 327/04;
- concorrere ad attuare i comuni impegni previsti per le procedure di
accreditamento, sia in preparazione a quanto disposto dagli atti
regionali sia per eventuali, successivi adempimenti;
- definire le modalita' con cui, nel rispetto comunque dell'autonomia
gestionale ed organizzativa delle strutture, anche in considerazione
della specificita' delle prestazioni erogate, deve essere considerato
l'inquadramento degli ospedali privati con attivita' di psichiatria e
neuropsichiatria infantile, e i relativi posti letto psichiatrici,
sia a livello regionale, per la programmazione di riferimento per
l'approvazione delle richieste di accreditamento dei DSM, nella cui
rete insistono le strutture private con attivita' di psichiatria e
neuropsichiatria, sia a livello locale, quale parte integrante della
rete di degenza del Dipartimento di Salute Mentale, a completamento
della tipologia dell'offerta di ricovero;
- elaborare una proposta condivisa da approvare in sede di accordo
tra la Regione e le associazioni della spedalita' privata AIOP
successivamente al presente accordo o integrativa del presente
accordo, anche alla luce della situazione di transitorieta' che la
ridefinizione delle strutture inevitabilmente comporta.
Le parti concordano che per il periodo transitorio che precede il
completamento dei processi di autorizzazione e di accreditamento
previsti dalla delibera 327/04 e/o fino alla definizione di un nuovo
documento di intesa da parte della Commissione Paritetica di Salute
mentale, approvato e sottoscritto dalle parti, si confermano i
seguenti contenuti, previsti nella gia' citata "Relazione della
Commissione Psichiatrica", vale a dire che:
"gli ospedali privati che erogano attivita' di psichiatria e
neuropsichiatria per l'infanzia e l'eta' evolutiva sono equiparati a
tutti gli effetti ai presidi ospedalieri per le attivita' di degenza
e per le funzioni svolte devono ritenersi assimilabili, ai fini del
progetto obiettivo "Tutela della salute mentale", alle strutture
residenziali che accolgono soggetti volontari con bisogni di
interventi diagnostici-curativi-riabilitativi di breve e media
durata. Gli ospedali privati concorrono inoltre all'assolvimento dei
compiti collegati all'emergenza-urgenza ed alla lungodegenza
psichiatrica, come di seguito specificato".
Va comunque sottolineato che al settore della psichiatria e
neuropsichiatria si applica la disciplina sopra delineata con
riferimento al settore della non alta specialita', per quanto non di
seguito specificato.
C.3.) Tipologie di ricovero
L'Allegato 3 alla delibera Giunta regionale 327/04 a oggetto
"Requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture psichiatria
adulti" prevede tre tipologie di residenze sanitarie psichiatriche
cosi' qualificate, in relazione alla intensita' ed alla durata
dell'intervento: a trattamento intensivo, protratto e
socio-riabilitativo. Per ogni tipologia sono dettati i requisiti
strutturali, tecnologici, ed organizzativi con particolare riguardo
alla programmazione della presenza di personale.
Ai soli fini dell'accreditamento istituzionale e fermo restando
l'attuale assetto autorizzatorio, le strutture ospedaliere private
che erogano attivita' di psichiatria e neuropsichiatria infantile
saranno assimilate alle Residenze Sanitarie Psichiatriche.
Nell'attesa che la relazione dell'istituenda Commissione tecnica
Psichiatrica, di cui al punto precedente, preveda l'eventuale
categorizzazione e/o revisione e/o delle tipologie di pazienti,
diagnosi e/o ricoveri per le tre specifiche tipologie di residenze,
si ritiene di precisare che l'inquadramento degli ospedali privati
con attivita' di carattere psichiatrico e neuropsichiatrico, e quindi
dei posti letto psichiatrici, deve essere considerato parte
integrante della rete di degenza del Dipartimento di Salute mentale a
completamento della tipologia dell'offerta di ricovero (tutto cio'
nel rispetto comunque dell'autonomia gestionale ed organizzativa
delle strutture anche in considerazione della specificita' delle
prestazioni erogate, ma anche della specifica funzione svolta dalla
struttura nel sistema di offerta del DSM, esplicitata e negoziata
nell'accordo di fornitura) e di confermare con le dovute specifiche
di riferimento per la fase transitoria, relativamente alla tipologia
dei ricoveri, la seguente attivita' di psichiatria e neuropsichiatria
infantile delle strutture private:
Brevi-degenza: deve intendersi tale il ricovero finalizzato alla
valutazione diagnostica e all'inquadramento e aggiustamento
terapeutico del caso. Esso ha i connotati della volontarieta' e della
disponibilita' all'attesa secondo i tempi indicati al successivo
punto C.4.B) delle "Modalita' di accesso". La degenza massima non
puo' superare i 30 giorni, salvo proroga da definire, caso per caso,
d'intesa con il DSM di riferimento. La brevi-degenza puo' prevedere,
oltre a trattamenti intensivi, anche la definizione ed avvio del
programma terapeutico riabilitativo. La tipologia di struttura di
accoglienza deputata sara' quella della residenza sanitaria
psichiatrica "intensiva".
Media-degenza: e' da intendersi come tale il ricovero programmato per
persone con quesito diagnostico ed impostazione del trattamento
particolarmente complessi, determinati dalla molteplicita' dei
livelli diagnostici e dagli aspetti psico-sociali del soggetto. Esso
ha i connotati della volontarieta' e disponibilita' all'attesa
secondo i tempi indicati al successivo punto C.4.C delle "modalita'
di accesso". La durata dei ricoveri della media-degenza non puo'
superare i 60 giorni, salvo proroga da concordare con il DSM di
riferimento. Comunque il ricovero prorogato, anche nei casi
eccezionali, non puo' superare complessivamente i 120 giorni. Oltre
tale termine il paziente dovra' accedere a programmi di ricovero
residenziale a lunga durata o in via transitoria alla lungo-degenza,
d'intesa con i DSM. La tipologia di struttura di accoglienza deputata
sara' quella della residenza sanitaria psichiatrica "intensiva" e/o
"protratta", a seconda della valenza prevalentemente clinica
(diagnosi, verifica trattamento, aggiustamento terapeutico) o
riabilitativa (avvio del progetto assistenziale personalizzato, con
un mix di trattamenti terapeutico diagnostici e di interventi
riabilitativi precoci).
Emergenza-urgenza: l'emergenza e' assicurata solo dai servizi
psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC). Per quanto riguarda l'urgenza
il ricovero puo' avvenire nell'ospedale privato solo se programmabile
e purche' siano ben definiti i connotati della volontarieta' e della
disponibilita' all'attesa nelle 24 ore. La tipologia di struttura di
accoglienza deputata sara' la Residenza sanitaria Psichiatrica
"intensiva".
Degenza prolungata: sono inquadrabili nella degenza prolungata i
ricoveri dei soggetti, gia' in carico ai Servizi psichiatrici o
degenti presso gli ospedali privati che necessitano di un trattamento
terapeutico di lungo periodo (superiore quindi ai 60 giorni). I
soggetti interessati devono essere ospitati in strutture residenziali
secondo la tipologia prevista dal progetto-obiettivo "Tutela della
salute mentale".
La programmazione di tali strutture prevede pero' tempi di
realizzazione non immediati, per cui in via transitoria, si rende
necessaria la cooperazione di tutti i soggetti (pubblici e privati)
al fine dell'utilizzo dell'intera rete di ricoveri per le attuali
necessita'.
I programmi di lungodegenza vanno previsti su un massimo di 180
giornate. Oltre tale limite andra' riprogrammata l'attivita', da
parte dei DSM.
L'attivita' di psichiatria e di neuropsichiatria infantile, erogata
fino ad oggi, si e' connotata per il trattamento, in via non
esclusiva, di pazienti bisognosi di cure residenziali; in ossequio a
tale caratteristica, le parti accettano di prefigurare un assetto che
comprenda anche le funzioni residenziali anzidette, secondo i
requisiti che costituiranno i presupposti per l'avvio del processo di
accreditamento, pur continuando a permanere le strutture interessate
dal presente accordo nel comparto ospedaliero soggetto ad
autorizzazione secondo le norme della L.R. 34/98 e della DGR 125/99.
La tipologia di struttura di accoglienza deputata sara' quella della
residenza sanitaria psichiatrica "socio riabilitativa", dato
l'obiettivo prevalente in questi ricoveri di contrastare i processi
di passivizzazione del paziente e di cronicizzazione
istituzionale.Oltre alle anzidette funzioni residenziali
psichiatriche e neuropsichiatriche, anche in considerazione dei
progetti di collaborazione avviati da alcune strutture nei cosiddetti
comparti specialistici (disturbi del comportamento alimentare, doppia
diagnosi, psicogeriatria, interventi diagnostici e terapeutici per
adolescenti, psicologia clinica, disassuefazione dall'alcol, ecc.) ed
in vista dell'adeguamento a quanto previsto dalla citata delibera GR
327/04, alcuni reparti potranno essere riconvertiti a talune delle
citate attivita', mantenendo fermo l'attuale assetto dell'offerta
quantitativa, posizionata sull'utilizzo in accreditamento per
cittadini della regione pari a circa 480 PL.
I progetti di trattamento specialistico, da sviluppare in un'ottica
di continuita' di presa in carico e terapeutica, possono prevedere un
servizio connotato da un mix di prestazioni, anche ambulatoriali o a
domicilio, ove necessario.
C.3.2) Quadri diagnostici.
Vengono ritenuti:
1. quadri primari per il ricovero le seguenti diagnosi: psicosi
schizofreniche, psicosi affettive, stati paranoidei, altre psicosi,
farmacodipendenza (doppia diagnosi), disturbi della personalita';
2. quadri secondari: psicosi alcoliche ubriachezza patologica,
disturbi neurotici, reazione di adattamento; ai fini della verifica,
nella relativa scheda di accettazione, deve essere indicato il motivo
della necessita' del ricovero.
Sono ulteriormente previsti ricoveri per le patologie afferenti ai
comparti specialistici (disturbi del comportamento alimentare, doppia
diagnosi, psicogeriatria, interventi diagnostici e terapeutici per
adolescenti, psicologia clinica, disassuefazione dall'alcol).
C.4.) Modalita' d'accesso
A) Per l'urgenza, l'accesso avviene su prescrizione del DSM, tenendo
conto che il ricovero stesso deve essere effettuato, per la
specificita' organizzativa dell'ospedale privato, entro le ore 17 di
tutti i giorni feriali e non nei giorni festivi, e comunque non oltre
le 24 ore dalla richiesta;
B) per la brevi-degenza, l'accesso e' libero. Resta comunque ferma la
garanzia che il DSM possa ricoverare entro 7 giorni dalla propria
richiesta, con comunicazione da parte della struttura ricevente
dell'avvenuto ricovero e delle dimissioni concordate, fatta salva
l'autonomia decisionale finale dei sanitari dell'ospedale privato per
il caso specifico;
C) per la media-degenza, l'accesso avviene su valutazione del DSM,
sia per i pazienti in carico al centro stesso, sia per quelli
afferenti alla casa di cura. Resta comunque ferma la garanzia che il
DSM possa ricoverare entro 10 giorni dalla propria richiesta, con
comunicazione da parte della struttura ricevente dell'avvenuto
ricovero e delle dimissioni concordate, fatta salva l'autonomia
decisionale finale dei sanitari dell'ospedale privato per il caso
specifico, nel contesto degli specifici accordi di fornitura;
D) per la lungodegenza, l'accesso avviene su proposta del DSM e in
accordo con la casa di cura privata. Il DSM puo' ricoverare entro 15
giorni dalla propria richiesta, con comunicazione da parte della
struttura ricevente dell'avvenuto ricovero e delle dimissioni
concordate, fatta salva l'autonomia decisionale finale dei sanitari
dell'ospedale privato per il caso specifico.
C.5.) Controlli e proroghe
I controlli devono essere:
a) individuali su singolo paziente secondo la normativa regionale
vigente;
b) con verfica semestrale dello stato di attuazione dell'accordo, e
con valutazione alla fine di ogni anno.
I controlli dovranno essere effettuati in corso di degenza dal DSM di
provenienza del paziente in trattamento, che puo' delegare, in
maniera esplicita a tale funzione il DSM di competenza territoriale
della struttura.Restano validi ed applicabili i normali controlli
sulla SDO di competenza delle strutture tecniche preposte della AUSL
di competenza territoriale.
Le proroghe sono sempre determinate dai DSM di riferimento
territoriale del paziente, sia per le brevi-degenze che per le
medie-degenze.
Devono essere previsti espliciti protocolli operativi per la
richiesta di proroga che definiscano anche i tempi di risposta dei
DSM. In mancanza di risposta da parte del DSM di riferimento la
struttura e' tenuta a rinnovare la richiesta ogni 7 giorni.
In presenza della richiesta reiterata e della mancata risposta non si
applicano le riduzioni tariffarie.
C.6.) Tetto di spesa e penalizzazioni
Nell'ambito del budget regionale per la non alta specialita' viene
ricavato un sotto budget per l'attivita' di psichiatria e
neuropsichiatria dell'infanzia e dell'eta' evolutiva degli ospedali
privati accreditati elencati nel paragrafo iniziale della presente
Parte III.
L'ammontare di tale budget (budget 3) e' pari a Euro 29.519.027,50
per il 2004 e ad Euro 30.699.788,60 per il 2005 e viene definito
mediante la valorizzazione dei PL contrattati a livello regionale
sulla base delle necessita' di utilizzo mediamente manifestate nel
triennio precedente, tenendo conto delle modifiche tariffarie di
seguito specificate.
In caso di eccesso di produzione rispetto al budget complessivo di
settore, si procedera' alla decurtazione con il meccanismo della
tariffa variabile nei confronti di quelle strutture che avranno
registrato un volume di attivita' superiore rispetto alla media del
triennio precedente, calcolata adeguando le medie individuali e la
loro somma al budget contrattato con la presente intesa. Tale
penalizzazione sara' applicata in misura proporzionale all'eccesso di
produzione individuale rispetto alla media e nella quantita'
sufficiente a permettere il rientro nel budget complessivo; della
stessa beneficeranno, in misura proporzionale, le AUSL destinatarie
del fatturato della struttura penalizzata.
C.7.) Tariffe
Fino all'espletamento di quanto previsto dalla delibera GR 327/04 e/o
fino alla proposta di un documento di intesa da parte della
Commissione tecnica Psichiatrica, e comunque in sede di revisione
annuale dei contenuti economici dell'accordo, si conferma che le
attivita' di psichiatria e neuropsichiatria infantile erogate dagli
ospedali privati nel settore ospedaliero/residenziale sono
remunerate, fatti salvi diversi accordi per attivita' specifiche, con
una tariffa unica, valida per tutte le strutture, prevista dalla
delibera in vigore al momento. Sulle gg eccedenti il 60 si applica la
tariffa minima prevista per la lungodegenza medica per i trattamenti
di ricovero intensivi.
Ai ricoveri di breve e media-degenza che si prolungano nei termini e
con le modalita' di proroga di cui sopra, oltre i primi 60 giorni,
non si applica detta riduzione.
Ai ricoveri per degenza prolungata non si applicano riduzioni in
quanto accesso e proroga sono di competenza dei DSM (vengono fatti
salvi eventuali, diversi accordi locali in merito).
C.8.) Riferimenti
Nella presente parte riferita agli ospedali privati psichiatrici sono
stati espressamente ripresi i punti: 2-Tipologia dei ricoveri;
2.1-Quadri diagnostici; 3-Modalita' d'accesso; 4-Controlli e
verifiche di cui alla "Relazione della Commissione Psichiatrica"
parte integrante della delibera n. 405 del 31/3/1998.
In via transitoria, fino a nuova relazione dell'istituenda
Commissione tecnica Psichiatrica, restano valide tutte le indicazioni
relative ai restanti punti della relazione stessa, in particolare per
quanto previsto nelle linee guida relative alle procedure
terapeutiche concordate e condivise.
L'ASSESSORE ALLA SANITA'
Giovanni Bissoni
L'AIOP REGIONALE
Lorenzo Orta
L'ARIS REGIONALE
padre Virginio Bebber
Allegati:
1) Fac-simile di dichiarazione individuale di accettazione
dell'accordo regionale.
2) Contenuti e linee guida applicativi degli obiettivi di interesse
regionale di cui al punto B.7 dell'accordo generale.
Note:
1) Le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in
coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5 della Legge 28
dicembre 1995, n. 549, e succesisve modificazioni, individuano
preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e
privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per
gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa
sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle
prestazioni, nonche' gli indirizzi e le modalita' per la
contrattazione di cui all'art. 1, comma 32 della Legge 23 dicembre
1996, n. 662.
(2) Effetti della clausola penale - La clausola, con cui si conviene
che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento (1218),
uno dei contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha
l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se
non e' stata convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore (1223).
La penale e' dovuta indipendetemente dalla prova del danno.
ALLEGATO 1
Fac-simile di dichiarazione individuale di accettazione dell'Accordo
regionale 2004/2006
(carta intestata dell'ospedale privato)
L'Ospedale privato accreditato . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . con sede in . . . . . . . . . . . . . . . .Via . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . n. . . . . C.F. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . , P. IVA . . . . . . . . . . . . . . . ,
autorizzato all'esercizio con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. . . . . . . del . . . . . . . . . . e successive
modificazioni ed integrazioni, e/o con provvedimento del Comune di .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR.
n. . . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . , legalmente
rappresentata dal sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . in qualita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . (titolare, presidente del CdA, amministratore,
ecc.)
preso atto
- dell'accordo regionale sottoscritto in data . . . . . . . . . . . .
dall'Assessore regionale alla Sanita' e dai Presidenti dell'AIOP e
dell'ARIS regionali;
- della deliberazione di Giunta regionale n. . . . . . . del . . . .
. . . di recepimento dell'accordo di cui sopra;
- dei contenuti dell'art. 12 della L.R. 34/98;
- del DLgs 229/99 emanato in attuazione della Legge 419/98;
- della necessita' di formulare espressa accettazione delle tariffe
vigenti e dell'accordo regionale sull'ospedalita' privata, sopra
evidenziato, al fine di poter accedere alla qualifica di soggetto
privato transitoriamente accreditato;
- della richiesta gia' inoltrata dalla scrivente struttura al
Presidente della Giunta regionale, in ottemperanza al predetto art.
12 della L.R. 34/98;
dichiara:
- di accettare il sistema di pagamento a tariffa di cui alla DGR n. .
. . . . . . . /2004 e successive modificazioni, valide tempo per
tempo;
- di accettare e condividere i contenuti dell'accordo regionale
citato in premessa e sottoscritto dall'Associazione regionale di
appartenenza;
al fine di poter mantenere la qualifica di soggetto privato
accreditato ed accedere all'applicazione dell'accordo regionale di
settore e dei contratti locali di fornitura.
data . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . (firma)
ALLEGATO 2
Contenuti e linee guida applicativi degli obiettivi di interesse
regionale di cui al punto B.7 dell'accordo generale
Ai fini della ripartizione del fondo di cui al punto B.7 dell'accordo
generale, gli ospedali privati di non alta specialita' vengono
classificati in base alla tipologia delle discipline sanitarie per
cui sono accreditati, in quanto gli obiettivi applicabili possono
essere diversi a seconda dell'attivita' sanitaria svolta.
Vengono individuate le seguenti tipologie:
ospedali polispecialistici;
ospedali chirurgici;
ospedali medici;
ospedali riabilitativi;
ospedali che erogano attivita' psichiatrica e neuropsichiatria.
Lo schema seguente classifica ciascun ospedale per le tipologie
individuate e lo correla agli specifici obiettivi ai quali puo'
partecipare.
La suddivisione del budget disponibile e la determinazione del valore
massimo di remunerazione integrativa raggiungibile da ciascun
ospedale avviene seguendo i seguenti criteri:
A) viene predefinito un sotto budget dedicato agli ospedali che
erogano attivita' psichiatrica e neuropsichiatrica; la suddivisione
avviene in base al peso relativo del fatturato netto per l'attivita'
psichiatrica di ciascun ospedale rispetto al totale del fatturato per
tale attivita' di tutti gli ospedali interessati;
B) il restante sotto budget viene suddiviso tra i budget 1 e 2, come
previsto al punto B.7 dell'accordo, e nell'ambito di ciascun budget,
aziendale e extraziendale, tra le strutture in base al peso relativo
dei singoli fatturati complessivi al netto penalita';
C) l'abbattimento delle penalita', a concorrenza del fondo, verra'
concesso solo in casi di produzione ulteriore rispetto ai budget 1,2
e 3 (tenendo conto dell'operativita' dei margini di oscillazione) e
non potra' mai superare l'importo delle penalita' derivanti dalla
applicazione dei meccanismi di penalizzazione.
La possibilita' di partecipare alla suddivisione del fondo con
funzione di abbattimento delle penalita' per ciascun ospedale,
avviene raggiungendo un numero minimo di obiettivi fra quelli
assegnati secondo lo schema, cosi' definito:
ospedali polispecialistici 3 su 7
(4 su 9 se dotati di reparti riabilitativi)
ospedali chirurgici: 2 su 5
ospedali medici: 2 su 5
(3 su 7 se dotati di reparti riabilitativi)
ospedali riabilitativi: 2 su 5
ospedali neuropsichiatrici: 2 su 5
(3 su 7 se dotati di reparti riabilitativi).
Viene affidato alla C.P. l'incarico di procedere alle integrazioni e
modifiche che si rendessero necessarie per adeguare gli obiettivi
all'evoluzione produttiva del sistema ospedaliero regionale ed alle
inerenti indicazioni programmatiche.
Restano validi i chiarimenti gia' forniti, su tutti gli obiettivi,
dalla Commissione Paritetica a partire dall'anno 2001.
SCHEDA TECNICA DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
Obiettivo n. 1: Riconversione di attivita' in chirurgia specifica
Gli ospedali privati chirurgici e polispecialistici dovranno porre
un'attenzione particolare al raggiungimento di tale obiettivo essendo
per il SSR di prioritaria importanza perche' rivolto a fornire
adeguata risposta alla eventuale presenza di liste di attesa in
determinati settori ospedalieri.
Si individuano le seguenti tipologie di interventi come
particolarmente critiche e rilevanti ai fini della valutazione sul
raggiungimento dell'obiettivo:
1. Protesi d'anca
2. Protesi del ginocchio
3. Cataratta
4. Ernia discale
5. Altri interventi sul ginocchio
6. Colicistectomia
7. Varici
8. Altri interventi dell'area ortopedica (MDC8)
9. Interventi dell'area otorinolaringoitrica
10. Chirurgia della mammella.
L'obiettivo e' da considerarsi raggiunto qualora le singole strutture
abbiano un incremento per gli interventi sopra individuati di almeno
20 casi o del 5%.
Saranno valutate in maniera specifica le situazioni di quelle
strutture che, pur incrementando l'attivita', non raggiungano i dati
incrementali di cui sopra, purche' la quota di attivita' dedicata
alle prestazioni critiche elencate sia superiore al 30% del totale.
In sede locale potranno essere concordate in via sostitutiva
prestazioni/obiettivo diverse dalle precedenti e rispondenti alle
tematiche che coinvolgono la presenza di lunghe liste di attesa.
In considerazione della particolare criticita' relativa ai tempi di
attesa per le prestazioni di protesi d'anca, salvo particolari
deroghe a livello locale, una produzione aggiuntiva pari al 10%
costituisce titolo per il raggiungimento dell'intero set di obiettivi
assegnati.
(Criteri di calcolo basati sulle informazioni contenute nella scheda
di dimissione ospedaliera: ricoveri a carico del SSN (onere 1,2) in
regime DH + ordinario residenti in Emilia-Romagna. Rilevano inoltre
anche i DRG 006 e 039 prodotti ambulatorialmente).
Obiettivo n. 2: Progettazione di percorsi ambulatoriali
L'obiettivo e' rivolto a tutte le tipologie di ospedali privati del
gruppo di non alta specialita', compresi quelli che erogano attivita'
psichiatrica e neuropsichiatrica.
Consiste nell'approntare singoli pacchetti di attivita' ambulatoriale
mirati in modo specifico alla riduzione delle liste di attesa e non
sovrapponibili con la normale committenza di settore o nel presentare
un progetto di riconversione di attivita', attualmente trattata in
regime di ricovero sia ordinario che di day hospital, in percorsi
ambulatoriali complessi ad accesso singolo o multiplo.
Il progetto, da presentare entro il 31/12 dell'anno, deve
obbligatoriamente essere concordato con la AUSL di competenza
territoriale e contenere il seguente set minimo di informazioni:
1. tipologia della casistica da trattare in termini codici di
patologia e prestazionali (quali DRG originano se trattati in regime
di ricovero) e sua numerosita';
2. definizione dei percorsi di accesso in termini di invii,
prenotazioni e modalita' erogative specifiche standard previste (un
accesso o piu' accessi da parte del paziente);
3. tempi di realizzazione;
4. tariffe concordate per i diversi percorsi assistenziali.
Nell'anno successivo verra' effettuata la verifica sulla
realizzazione dei progetti presentati.
Nel contempo la Regione emanera' linee guida sull'argomento con
particolare attenzione al momento della verifica delle congruita' dei
compensi e delle modalita' di determinazione, programmando la
revisione, se ritenuto necessario, dell'attuale assetto tariffario
del comparto ambulatoriale.
(Evidenze: accordi locali).
Obiettivo n. 3: Messa in rete di posti letto
Partecipano a tale obiettivo tutti gli ospedali privati
polispecialistici e medici.
L'obiettivo consiste nel dare la propria disponibilita', documentata
negli accordi locali, all'AUSL di riferimento territoriale di una
quota di PL per invii da parte delle strutture pubbliche di pazienti
in lungodegenza, di pazienti acuti da P.S., di pazienti inviati
nell'ambito di percorsi assistenziali esplicitamente concordati.
(Evidenze: accordi locali).
Obiettivo n. 4: Livello di intensivita' dell'attivita' riabilitativa
Partecipano a tale obiettivo gli ospedali riabilitativi e gli
ospedali polispecialistici e medici e neuropsichiatrici con reparti
riabilitativi.
L'obiettivo consiste nel raggiungere un incremento del numero di
ricoveri di pazienti entro 30 giorni dall'evento (dimissione dal
reparto acuti) dall'episodio di origine.
(Criteri di calcolo basati sulle informazioni contenute nella scheda
di dimissione ospedaliera: ricoveri entro 30 giorni dall'evento acuto
per la stessa MDC a carico del SSN (onere 1,2) in regime DH +
ordinario, residenti in Emilia-Romagna e ospedali situati in
Emilia-Romagna. L'obiettivo deve intendersi raggiunto anche laddove,
a fronte di un calo dei ricoveri, sia aumentata la percentuale di
quelli effettuati nei trenta giorni).
Obiettivo n. 5: Partecipazione all'obiettivo regionale di
contenimento del tasso di ospedalizzazione per il territorio di
riferimento
Partecipano a questo obiettivo tutti gli ospedali privati di non alta
specialita', compresi quelli che erogano attivita' psichiatrica e
neuropsichiatrica.
L'obiettivo consiste nel fornire un contributo all'obiettivo dato
dalla Regione alla AUSL territoriale di decremento del tasso di
ricovero.
L'obiettivo viene raggiunto se a fine anno la % dei ricoverati presso
la struttura di cittadini provenienti dalla AUSL di riferimento
territoriale e' diminuita almeno dell'1% rispetto all'anno di
riferimento al netto dei ricoveri di lungodegenza e da PS (ivi
compresi altri invii da strutture pubbliche).
(Criteri di calcolo basati sulle informazioni contenute nella scheda
di dimissione ospedaliera: numero di ricoveri a carico del SSN (onere
1,2) in regime ordinario > 1 g. residenti in AUSL (o in prov. per BO)
con esclusione dei neonati sani, delle dimissioni dal reparto cod.60
e, facoltativamente, dei casi inviati da strutture pubbliche).
Obiettivo n. 6: Day surgery
L'obiettivo e' rivolto a tutti gli ospedali privati che erogano
attivita' chirurgica.
Consiste nel trattare in regime di day surgery un numero di casi pari
al 80% con riferimento alla tipologia di interventi utilizzati per il
calcolo dell'indice di day surgery, cosi' come esplicitati nel
"Glossario Indicatori" delle banca dati SDO della Regione.
L'obiettivo viene raggiunto da quegli ospedali privati che abbiano
conseguito anche un aumento del 5% rispetto all'anno di riferimento
quanto a numero di casi trattati, oltre al raggiungimento della quota
produttiva sopra evidenziata (media regionale).
(Criteri di calcolo basati sulle informazioni contenute nella scheda
di dimissione ospedaliera: ricoveri a carico del SSN (onere 1,2) in
regime DH + ordinario di 1 g. e residenti in Emilia-Romagna, rilevano
inoltre anche i DRG 006 e 039 prodotti ambulatorialmente. L'obiettivo
deve intendersi raggiunto anche laddove l'attivita', partendo da una
percentuale storica gia' alta, si attesti al di sopra del 90%).
Obiettivo n. 7: Aumento dell'accoglienza di casi inviati da DSM
L'obiettivo e' rivolto agli ospedali privati che erogano attivita'
psichiatrica e neuropsichiatrica.
Considerato che tali ospedali devono essere considerati parte
integrante della rete di servizio del DSM, l'obiettivo mira a rendere
ancora piu' esplicito tale principio.
L'obiettivo infatti viene raggiunto laddove la struttura incrementi
di almeno il 5% gli accessi di pazienti inviati dai DSM regionali o
raggiunga comunque uno standard di almeno il 50% rispetto ai ricoveri
provenienti da tutte le Aziende della Regione.
(Evidenze: autocertificazione o riscontro da parte dei DSM).
Obiettivo n. 8: Definizione di progetti di integrazione con i servizi
pubblici per i trattamenti residenziali
L'obiettivo e' rivolto agli ospedali privati che erogano attivita'
psichiatrica e neuropsichiatrica.
L'obiettivo consiste nel presentare un progetto, definito di concerto
con la AUSL di riferimento territoriale, per il trattamento
residenziale dei pazienti che rispetti le caratteristiche previste
dal P.O. nazionale, vale a dire moduli organizzativi di 20 PL.
I progetti presentati devono contenere il seguente set minimo
informativo:
1. modalita' di accesso;
2. percorsi del paziente e sua presa in carico.
Obiettivo n. 9: 51 DRG ad alto rischio di inappropriatezza
organizzativa (di cui alla DGR 1872/04)
L'obiettivo e' rivolto agli ospedali medici e polispecialistici.
L'obiettivo consiste nell'aver effettuato nell'anno un numero di
ricoveri ascrivibili ai DRG dell'Allegato 2 alla DGR 1872/04 in linea
con gli obiettivi posti dal medesimo atto, come specificati in sede
di Commissione Paritetica.
Per l'anno 2004 l'obiettivo puo' ritenersi raggiunto, in alternativa,
anche conseguendo l'Obiettivo 9 vigente nel triennio 2001-2003 dei 27
DRG dei MMG.
(Criteri di calcolo basati sulle informazioni contenute nella scheda
di dimissione ospedaliera: ricoveri ordinari > 1 giorno a carico del
SSN (onere 1,2) residenti in Emilia-Romagna con esclusione degli
invii da parte del P.S. (solo se pubblico) e da parte di altra
struttura pubblica. Non vengono considerate le dimissioni dai reparti
56, 40, 75, 28, 60.).
Obiettivo n. 10: Quota di appropriatezza della casistica trattata
L'obiettivo e' rivolto a tutte le strutture.
Consiste nell'aver trattato una casistica appropriata in una quota
non inferiore al 90%. L'obiettivo si intende raggiunto qualora dai
controlli effettuati dalle AUSL non emergano contestazioni in tal
senso in proporzioni maggiori al 10% dei casi trattati.
(Evidenze: autocertificazione o riscontro da parte delle AUSL).
Obiettivo n. 11: Ricoveri ripetuti nell'anno
L'obiettivo e' rivolto agli ospedali riabilitativi.
Consiste nel raggiungere una percentuale o un numero di pazienti
ricoverati piu' di 2 volte nell'anno comunque non superiore a quella
dell'anno di riferimento. Tale percentuale verra' valutata in sede di
Commissione Paritetica in base ai dati consuntivi.
(Criteri di calcolo basati sulle informazioni contenute nella scheda
di dimissione ospedaliera: ricoveri a carico del SSN (onere 1,2) in
regime DH + ordinario residenti in Emilia-Romagna. Dato
significativo: soglia minima di 10 casi, sotto la quale l'obiettivo
si considera raggiunto).
(segue allegato fotografato)