REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 25                                                               
Norme transitorie                                                               
1. Ai procedimenti ed alle attivita' in corso alla data di entrata in           
vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano            
ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali,                 
ancorche' abrogate.                                                             
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 17,             
comma 8, resta ferma l'efficacia del regolamento adottato ai sensi              
dell'articolo 17 della legge regionale n. 26 del 1983 e resta                   
altresi' in carica e continua ad esercitare le proprie funzioni, in             
quanto compatibili con la presente legge, il Comitato regionale di              
coordinamento delle associazioni di volontariato della Regione e                
degli Enti locali, di cui al medesimo articolo 17.                              
3. L'operativita' dell'Agenzia regionale ed il distacco, presso la              
stessa, del personale dipendente dalla Regione sono subordinati                 
all'approvazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera a), del           
regolamento di organizzazione e contabilita' adottato dal Direttore             
dell'Agenzia medesima. Nelle more di tale approvazione rimane                   
operativa, a tutti gli effetti, l'attuale struttura organizzativa               
regionale competente in materia di protezione civile.                           
NOTA ALL'ART. 25                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 37 della legge regionale del 29 luglio 1983, n. 26           
concernente Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato           
nella protezione civile e' il seguente:                                         
"Art. 17 - Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di            
volontariato della Regione e degli Enti locali                                  
E' istituito il Comitato regionale di coordinamento delle                       
associazioni di volontariato della protezione civile e degli Enti               
locali.                                                                         
Esso e' strumento di partecipazione delle associazioni e degli enti             
alla formazione delle scelte regionali di promozione e sviluppo del             
volontariato nella protezione civile.                                           
Il Consiglio regionale detta le modalita' per la composizione e per             
il primo funzionamento degli organi del Comitato.                               
Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente e la Giunta                   
esecutiva.                                                                      
Entro sei mesi dalla costituzione, il Comitato adotta un regolamento            
interno per la composizione e il funzionamento dei propri organi e lo           
sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.                             
Il Comitato regionale esprime un parere sui ricorsi per mancata                 
accettazione o cancellazione dell'iscrizione negli albi comunali.               
Il Comitato designa due rappresentanti nel Comitato regionale per la            
protezione civile.".                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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