LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 25
Norme transitorie
1. Ai procedimenti ed alle attivita' in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano
ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali,
ancorche' abrogate.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 17,
comma 8, resta ferma l'efficacia del regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge regionale n. 26 del 1983 e resta
altresi' in carica e continua ad esercitare le proprie funzioni, in
quanto compatibili con la presente legge, il Comitato regionale di
coordinamento delle associazioni di volontariato della Regione e
degli Enti locali, di cui al medesimo articolo 17.
3. L'operativita' dell'Agenzia regionale ed il distacco, presso la
stessa, del personale dipendente dalla Regione sono subordinati
all'approvazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera a), del
regolamento di organizzazione e contabilita' adottato dal Direttore
dell'Agenzia medesima. Nelle more di tale approvazione rimane
operativa, a tutti gli effetti, l'attuale struttura organizzativa
regionale competente in materia di protezione civile.
NOTA ALL'ART. 25
Comma 2
Il testo dell'art. 37 della legge regionale del 29 luglio 1983, n. 26
concernente Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato
nella protezione civile e' il seguente:
"Art. 17 - Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di
volontariato della Regione e degli Enti locali
E' istituito il Comitato regionale di coordinamento delle
associazioni di volontariato della protezione civile e degli Enti
locali.
Esso e' strumento di partecipazione delle associazioni e degli enti
alla formazione delle scelte regionali di promozione e sviluppo del
volontariato nella protezione civile.
Il Consiglio regionale detta le modalita' per la composizione e per
il primo funzionamento degli organi del Comitato.
Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente e la Giunta
esecutiva.
Entro sei mesi dalla costituzione, il Comitato adotta un regolamento
interno per la composizione e il funzionamento dei propri organi e lo
sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.
Il Comitato regionale esprime un parere sui ricorsi per mancata
accettazione o cancellazione dell'iscrizione negli albi comunali.
Il Comitato designa due rappresentanti nel Comitato regionale per la
protezione civile.".