REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 24                                                               
Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale                         
1. Le entrate dell'Agenzia regionale sono costituite da:                        
a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il                
funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente             
legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo                  
approvato annualmente;                                                          
b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessita' urgenti             
connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi           
dell'articolo 8 lo stato di crisi regionale;                                    
c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite           
alla Regione in materia di protezione civile;                                   
d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in           
conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della           
legge n. 225 del 1992 lo stato di emergenza nel territorio                      
regionale;                                                                      
e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui                      
all'articolo 138, comma 16, della Legge n. 388 del 2000;                        
f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il           
cofinanziamento di progetti ed attivita' di interesse della                     
protezione civile in ambito europeo.                                            
2. La Regione fa fronte agli oneri a proprio carico mediante                    
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base nella parte               
spesa del bilancio regionale che verranno dotate della necessaria               
disponibilita' a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della                
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della            
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio              
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), in sede di approvazione della               
legge annuale di bilancio.                                                      
3. L'Agenzia regionale redige il proprio bilancio e gli altri atti              
contabili secondo i criteri della contabilita' di tipo finanziario ed           
e' tenuta all'equilibrio di bilancio.                                           
4. L'esercizio finanziario ha durata annuale e costituisce il termine           
di riferimento del sistema contabile. Esso inizia l'1 gennaio di ogni           
anno e termina il 31 dicembre.                                                  
5. Per la gestione delle risorse regionali, statali e comunitarie               
l'Agenzia regionale redige il bilancio di previsione annuale, in                
termini di competenza e di cassa, da adottarsi entro il 31 ottobre              
dell'anno precedente a quello di riferimento ed il conto consuntivo             
da adottarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si            
riferisce.                                                                      
6. L'Agenzia regionale si avvale delle disposizioni regionali che               
consentono l'utilizzo della convenzione di tesoreria in essere con la           
Regione Emilia-Romagna.                                                         
7. Con il regolamento di cui all'articolo 21, comma 6, lettera a),              
sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni di cui ai                    
precedenti commi, la struttura del bilancio di esercizio e le                   
modalita' di tenuta delle scritture contabili. Il predetto                      
regolamento disciplina altresi', anche in deroga alle disposizioni              
regionali vigenti e nel rispetto dei principi generali                          
dell'ordinamento giuridico, le procedure per l'acquisizione di beni e           
servizi per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza                     
potenziali o in atto.                                                           
8. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio regionale i               
dati relativi al bilancio dell'Agenzia regionale, unitamente alle               
relazioni elaborate dal Collegio dei revisori dei conti e ad una                
relazione di sintesi sui dati finanziari connessi con il                        
perseguimento dei suoi compiti istituzionali e di ogni altro compito            
straordinario eventualmente conferitole nel corso dell'anno.                    
TITOLO IV                                                                       
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                               
NOTE ALL'ART. 24                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 5 della Legge  24 febbraio 1992, n. 225,                     
concernente Istituzione del Servizio nazionale della protezione                 
civile, e' il seguente:                                                         
"Art. 5 - Stato di emergenza e potere di ordinanza                              
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,                  
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del           
Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo           
1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione                  
civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed                
estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla            
natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla                  
eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi            
presupposti.                                                                    
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla              
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto              
previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di                   
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei            
principi generali dell'ordinamento giuridico.                                   
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega             
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento             
della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate            
ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a                
cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del                   
Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.            
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega             
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento             
della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai            
commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari                 
delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il                  
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo            
esercizio.                                                                      
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere           
l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e                
devono essere motivate.                                                         
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono                     
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,                  
nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate           
ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n.               
142.".                                                                          
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art.  138 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388,                   
concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e               
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e' il seguente:                
"Art. 138 - Disposizioni relative a eventi calamitosi                           
1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha               
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai           
sensi dell'articolo 3 dell'O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata           
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei           
provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute           
a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria              
posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare            
dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei                   
versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il            
15 dicembre 2002.                                                               
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino             
ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima              
rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.                    
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate,           
sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi               
entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima             
rata.                                                                           
4. L'articolo 11 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel           
senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato                  
integralmente o non paghi una o piu' rate relative alla rateazione ai           
sensi del DM 31 luglio 1993 del Ministro delle finanze e del Ministro           
del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta                
Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del                      
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,            
dalla legge 8 agosto1995, n. 341, ha la possibilita' di versare la              
meta' delle stesse e di versare la restante meta' in altrettante                
rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per                  
ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni                     
dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano            
alla procedura di cui al presente articolo.                                     
5. Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono                
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.               
6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre           
le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1 gennaio                
2002, non si da' luogo all'applicazione di sanzioni.                            
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai               
contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalita' di              
versamento sono fissate dagli enti impositori.                                  
7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti           
di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi,            
contributi e premi di cui al presente articolo.                                 
8. I soggetti residenti alla data delle calamita' di cui all'articolo           
2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225,                   
interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni                      
principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di              
ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale e             
permangono in questa condizione all'atto della presentazione della              
domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando              
persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri            
ai sensi dell'articolo 5 della citata Legge n. 225 del 1992, come               
coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle               
regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse               
alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli                
eventi calamitosi.                                                              
9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al                
comma 8 devono presentare domanda al Distretto militare di                      
appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto           
arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero             
di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto e' alle armi, la            
domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I                
comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate            
da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli               
enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa                     
convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle                        
professionalita' richieste e delle attitudini individuali dei                   
soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e              
l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della                     
ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche'           
autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le               
rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle                 
amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro                
venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari            
stessi.                                                                         
10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun                    
contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano           
di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della               
difesa, con proprio decreto, puo' sospendere temporaneamente la                 
applicazione delle disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul                
servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a            
favore delle zone colpite da eventi calamitosi.                                 
11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del                     
decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni,           
dalla Legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si            
applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle               
singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive               
esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi             
sismica, fino al 30 giugno 2001.                                                
12. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione                        
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,             
convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226, i            
termini previsti dal decreto 28 settembre 1998, n. 499, del Ministro            
dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile,             
gia' prorogati con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro           
dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.           
2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129             
del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006.                     
13. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate                      
dell'imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti             
dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese, e' concesso,             
per il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le              
modalita' di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio                
1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 luglio              
1999, n. 226.                                                                   
14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi                   
dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del Testo unico delle            
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della                 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni               
liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da            
eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se            
avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti                   
identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei              
Ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155             
del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono                 
detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in               
denaro effettuate nell'anno precedente.                                         
15. Il Magistrato per il Po puo' utilizzare gli enti locali come                
soggetti attuatori per specifici interventi di protezione civile sul            
territorio di competenza.                                                       
16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province                 
autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti           
per le calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del             
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il            
sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e'              
istituito il "Fondo regionale di protezione civile". Il Fondo e'                
alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di            
lire 100 miliardi annue, il cui versamento e' subordinato al                    
versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia             
autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate            
nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei Presidenti               
delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un                
concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non                
inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse              
regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di                    
tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile".           
L'utilizzo delle risorse del Fondo e' disposto dal Presidente della             
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome,              
d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le            
competenti autorita' di bacino in caso di calamita' naturali di                 
carattere idraulico ed idrogeologico, ed e' comunicato                          
tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo                
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.                
17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il                  
concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 e' assicurato                
mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della Legge 15               
marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun               
anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo            
52, comma 6, della presente legge. Per l'anno 2004 il Fondo e'                  
alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a                   
154.970.000 Euro.                                                               
18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le                
strade (ANAS) e' tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da           
impegnare nel 2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di                    
ripristino della viabilita' statale nelle regioni danneggiate dagli             
eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000,              
per i quali e' intervenuta, da parte del Consiglio dei Ministri, la             
dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della           
Legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS                  
provvede anche alle prime opere necessarie d'intesa con gli enti                
competenti alla messa in sicurezza dei versanti immediatamente                  
adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la instabilita'                    
rappresenti un pericolo per la circolazione.".                                  
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40,            
concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,                 
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4,e' il seguente:                                                      
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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