LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 24
Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale
1. Le entrate dell'Agenzia regionale sono costituite da:
a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il
funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente
legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo
approvato annualmente;
b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessita' urgenti
connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi
dell'articolo 8 lo stato di crisi regionale;
c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite
alla Regione in materia di protezione civile;
d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in
conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della
legge n. 225 del 1992 lo stato di emergenza nel territorio
regionale;
e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui
all'articolo 138, comma 16, della Legge n. 388 del 2000;
f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il
cofinanziamento di progetti ed attivita' di interesse della
protezione civile in ambito europeo.
2. La Regione fa fronte agli oneri a proprio carico mediante
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base nella parte
spesa del bilancio regionale che verranno dotate della necessaria
disponibilita' a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), in sede di approvazione della
legge annuale di bilancio.
3. L'Agenzia regionale redige il proprio bilancio e gli altri atti
contabili secondo i criteri della contabilita' di tipo finanziario ed
e' tenuta all'equilibrio di bilancio.
4. L'esercizio finanziario ha durata annuale e costituisce il termine
di riferimento del sistema contabile. Esso inizia l'1 gennaio di ogni
anno e termina il 31 dicembre.
5. Per la gestione delle risorse regionali, statali e comunitarie
l'Agenzia regionale redige il bilancio di previsione annuale, in
termini di competenza e di cassa, da adottarsi entro il 31 ottobre
dell'anno precedente a quello di riferimento ed il conto consuntivo
da adottarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferisce.
6. L'Agenzia regionale si avvale delle disposizioni regionali che
consentono l'utilizzo della convenzione di tesoreria in essere con la
Regione Emilia-Romagna.
7. Con il regolamento di cui all'articolo 21, comma 6, lettera a),
sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni di cui ai
precedenti commi, la struttura del bilancio di esercizio e le
modalita' di tenuta delle scritture contabili. Il predetto
regolamento disciplina altresi', anche in deroga alle disposizioni
regionali vigenti e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, le procedure per l'acquisizione di beni e
servizi per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza
potenziali o in atto.
8. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio regionale i
dati relativi al bilancio dell'Agenzia regionale, unitamente alle
relazioni elaborate dal Collegio dei revisori dei conti e ad una
relazione di sintesi sui dati finanziari connessi con il
perseguimento dei suoi compiti istituzionali e di ogni altro compito
straordinario eventualmente conferitole nel corso dell'anno.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
NOTE ALL'ART. 24
Comma 1
Il testo dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225,
concernente Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile, e' il seguente:
"Art. 5 - Stato di emergenza e potere di ordinanza
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo
1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed
estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla
natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla
eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto
previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate
ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a
cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari
delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo
esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e
devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate
ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n.
142.".
Comma 2
Il testo dell'art. 138 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e' il seguente:
"Art. 138 - Disposizioni relative a eventi calamitosi
1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi dell'articolo 3 dell'O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei
provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute
a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria
posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare
dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei
versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il
15 dicembre 2002.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino
ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima
rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate,
sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi
entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima
rata.
4. L'articolo 11 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel
senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato
integralmente o non paghi una o piu' rate relative alla rateazione ai
sensi del DM 31 luglio 1993 del Ministro delle finanze e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto1995, n. 341, ha la possibilita' di versare la
meta' delle stesse e di versare la restante meta' in altrettante
rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per
ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni
dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano
alla procedura di cui al presente articolo.
5. Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre
le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1 gennaio
2002, non si da' luogo all'applicazione di sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai
contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalita' di
versamento sono fissate dagli enti impositori.
7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti
di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi,
contributi e premi di cui al presente articolo.
8. I soggetti residenti alla data delle calamita' di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225,
interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni
principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di
ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale e
permangono in questa condizione all'atto della presentazione della
domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando
persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri
ai sensi dell'articolo 5 della citata Legge n. 225 del 1992, come
coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle
regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse
alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli
eventi calamitosi.
9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al
comma 8 devono presentare domanda al Distretto militare di
appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto
arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero
di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto e' alle armi, la
domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I
comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate
da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli
enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa
convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle
professionalita' richieste e delle attitudini individuali dei
soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e
l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della
ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche'
autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le
rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle
amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro
venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari
stessi.
10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun
contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano
di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della
difesa, con proprio decreto, puo' sospendere temporaneamente la
applicazione delle disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul
servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a
favore delle zone colpite da eventi calamitosi.
11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si
applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle
singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive
esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi
sismica, fino al 30 giugno 2001.
12. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226, i
termini previsti dal decreto 28 settembre 1998, n. 499, del Ministro
dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile,
gia' prorogati con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro
dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129
del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006.
13. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate
dell'imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti
dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese, e' concesso,
per il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le
modalita' di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio
1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 luglio
1999, n. 226.
14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi
dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni
liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da
eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se
avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti
identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155
del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono
detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in
denaro effettuate nell'anno precedente.
15. Il Magistrato per il Po puo' utilizzare gli enti locali come
soggetti attuatori per specifici interventi di protezione civile sul
territorio di competenza.
16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province
autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti
per le calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il
sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e'
istituito il "Fondo regionale di protezione civile". Il Fondo e'
alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di
lire 100 miliardi annue, il cui versamento e' subordinato al
versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia
autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate
nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un
concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non
inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse
regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di
tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile".
L'utilizzo delle risorse del Fondo e' disposto dal Presidente della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome,
d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le
competenti autorita' di bacino in caso di calamita' naturali di
carattere idraulico ed idrogeologico, ed e' comunicato
tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il
concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 e' assicurato
mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della Legge 15
marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun
anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo
52, comma 6, della presente legge. Per l'anno 2004 il Fondo e'
alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a
154.970.000 Euro.
18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le
strade (ANAS) e' tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da
impegnare nel 2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di
ripristino della viabilita' statale nelle regioni danneggiate dagli
eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000,
per i quali e' intervenuta, da parte del Consiglio dei Ministri, la
dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della
Legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS
provvede anche alle prime opere necessarie d'intesa con gli enti
competenti alla messa in sicurezza dei versanti immediatamente
adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la instabilita'
rappresenti un pericolo per la circolazione.".
Comma 2
Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40,
concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4,e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".