REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 23                                                               
Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM)                            
Commissione regionale per la previsione                                         
e la prevenzione dei grandi rischi                                              
Centro Operativo Regionale (COR)                                                
1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale           
delle attivita' necessarie a fronteggiare gli eventi di cui                     
all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonche' il concorso tecnico                
regionale nei casi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera            
c), e' istituito il Comitato operativo regionale per l'emergenza. Il            
Comitato, di seguito denominato COREM, e' nominato dalla Giunta                 
regionale ed e' composto:                                                       
a) dal Direttore dell'Agenzia regionale che lo presiede;                        
b) dal Direttore regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;            
c) dal Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato;                  
d) dal Comandante del Corpo delle Capitanerie di porto - Direzione              
marittima di Ravenna;                                                           
e) dal Presidente del Comitato regionale di coordinamento del                   
volontariato di protezione civile di cui all'articolo 19;                       
f) dai Responsabili dei Servizi regionali competenti in materia di              
difesa del suolo e della costa, geologico-sismica e forestale;                  
g) dal Responsabile della struttura competente in materia di                    
meteorologia;                                                                   
h) dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di             
sanita' pubblica e dal Responsabile del Servizio regionale competente           
in materia di presidi ospedalieri;                                              
i) dal Direttore dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.                
2. La Giunta regionale con apposito atto disciplina gli specifici               
compiti del COREM, prevedendo che alle relative riunioni vengano                
invitati altresi', in relazione alla tipologia degli eventi,                    
dirigenti regionali competenti nella specifica materia nonche'                  
dirigenti in rappresentanza degli Enti locali e di ogni altro                   
soggetto pubblico di volta in volta interessati.                                
3. Il COREM puo' avvalersi del supporto tecnico-scientifico della               
Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi             
rischi di cui al comma 4, nonche' di esperti appartenenti ad enti ed            
istituti universitari e di ricerca regionali e nazionali.                       
4. E' istituita la Commissione regionale per la previsione e la                 
prevenzione dei grandi rischi con funzioni consultive, propositive e            
di supporto tecnico-scientifico in materia di previsione e                      
prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul                  
territorio regionale. La Commissione e' nominata dalla Giunta                   
regionale ed e' composta dal Direttore dell'Agenzia regionale e dai             
Responsabili dei Servizi regionali di cui al comma 1, lettere f) e g)           
e da 3 a 5 esperti di elevato profilo tecnico-scientifico per le                
tipologie di rischio piu' significative e frequenti proposti dal                
COREM. La Commissione e' rinnovata ogni 5 anni.                                 
5. La Giunta regionale con apposito atto disciplina i termini, le               
modalita' e le condizioni per il conferimento di specifici incarichi            
alla Commissione o ad alcuno dei suoi componenti.                               
6. Presso l'Agenzia regionale e' costituito, quale presidio                     
permanente della Regione, il Centro operativo regionale per la                  
protezione civile (COR), preposto alle attivita' e ai compiti della             
Sala Operativa, definiti nel regolamento di cui all'articolo 21,                
comma 6, lettera a).                                                            
7. Al fine di assicurare una efficace e tempestiva comunicazione di             
dati e informazioni finalizzati all'attivazione dei servizi di                  
prevenzione e soccorso di protezione civile, la Regione promuove la             
costituzione di una rete-radio regionale nonche' la realizzazione di            
un programma regionale informativo di pubblica utilita', anche                  
attraverso l'uso di una frequenza radio regionale dedicata.                     
CAPO II                                                                         
Disposizioni finanziarie                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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