LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 23
Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM)
Commissione regionale per la previsione
e la prevenzione dei grandi rischi
Centro Operativo Regionale (COR)
1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale
delle attivita' necessarie a fronteggiare gli eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonche' il concorso tecnico
regionale nei casi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), e' istituito il Comitato operativo regionale per l'emergenza. Il
Comitato, di seguito denominato COREM, e' nominato dalla Giunta
regionale ed e' composto:
a) dal Direttore dell'Agenzia regionale che lo presiede;
b) dal Direttore regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) dal Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato;
d) dal Comandante del Corpo delle Capitanerie di porto - Direzione
marittima di Ravenna;
e) dal Presidente del Comitato regionale di coordinamento del
volontariato di protezione civile di cui all'articolo 19;
f) dai Responsabili dei Servizi regionali competenti in materia di
difesa del suolo e della costa, geologico-sismica e forestale;
g) dal Responsabile della struttura competente in materia di
meteorologia;
h) dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di
sanita' pubblica e dal Responsabile del Servizio regionale competente
in materia di presidi ospedalieri;
i) dal Direttore dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.
2. La Giunta regionale con apposito atto disciplina gli specifici
compiti del COREM, prevedendo che alle relative riunioni vengano
invitati altresi', in relazione alla tipologia degli eventi,
dirigenti regionali competenti nella specifica materia nonche'
dirigenti in rappresentanza degli Enti locali e di ogni altro
soggetto pubblico di volta in volta interessati.
3. Il COREM puo' avvalersi del supporto tecnico-scientifico della
Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi di cui al comma 4, nonche' di esperti appartenenti ad enti ed
istituti universitari e di ricerca regionali e nazionali.
4. E' istituita la Commissione regionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi con funzioni consultive, propositive e
di supporto tecnico-scientifico in materia di previsione e
prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul
territorio regionale. La Commissione e' nominata dalla Giunta
regionale ed e' composta dal Direttore dell'Agenzia regionale e dai
Responsabili dei Servizi regionali di cui al comma 1, lettere f) e g)
e da 3 a 5 esperti di elevato profilo tecnico-scientifico per le
tipologie di rischio piu' significative e frequenti proposti dal
COREM. La Commissione e' rinnovata ogni 5 anni.
5. La Giunta regionale con apposito atto disciplina i termini, le
modalita' e le condizioni per il conferimento di specifici incarichi
alla Commissione o ad alcuno dei suoi componenti.
6. Presso l'Agenzia regionale e' costituito, quale presidio
permanente della Regione, il Centro operativo regionale per la
protezione civile (COR), preposto alle attivita' e ai compiti della
Sala Operativa, definiti nel regolamento di cui all'articolo 21,
comma 6, lettera a).
7. Al fine di assicurare una efficace e tempestiva comunicazione di
dati e informazioni finalizzati all'attivazione dei servizi di
prevenzione e soccorso di protezione civile, la Regione promuove la
costituzione di una rete-radio regionale nonche' la realizzazione di
un programma regionale informativo di pubblica utilita', anche
attraverso l'uso di una frequenza radio regionale dedicata.
CAPO II
Disposizioni finanziarie