REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 22                                                               
Personale dell'Agenzia regionale                                                
1. Al fabbisogno di personale assunto con contratto di lavoro                   
subordinato, si provvede mediante personale dipendente dalla Regione            
e distaccato presso l'Agenzia regionale. Le modalita' del distacco              
sono attuate in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e di             
contratto. La Giunta regionale, su proposta del Direttore, stabilisce           
il limite massimo di spesa relativo a detto personale.                          
2. La Giunta regionale, al fine di dotare l'Agenzia regionale delle             
professionalita' necessarie, puo' incrementare la propria dotazione             
organica - in aggiunta rispetto alla dotazione di personale del                 
Servizio Protezione civile alla data del 31 marzo 2004 - adeguandone            
in modo corrispondente il tetto di spesa.                                       
3. Il Direttore dell'Agenzia regionale, ai fini dell'attuazione del             
piano di cui all'articolo 21, comma 6, lettera b), ed anche per far             
fronte a situazioni di crisi e di emergenza, puo' stipulare secondo             
gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:                                  
a) contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere            
coordinato e continuativo, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti              
del Codice civile;                                                              
b) contratti di fornitura di lavoro temporaneo.                                 
4. Per la gestione dei rapporti di cui al comma 3, lettere a) e b),             
nonche' delle procedure di gara per l'attivazione dei contratti di              
cui alla lettera b) del medesimo comma, l'Agenzia regionale puo'                
avvalersi delle competenti strutture regionali.                                 
5. Per il conferimento da parte del Direttore dell'Agenzia regionale            
di incarichi di responsabilita' di livello dirigenziale e non                   
dirigenziale si applica la disciplina prevista dalla legge regionale            
26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e             
di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).                            
NOTA ALL'ART. 22                                                                
Comma 5                                                                         
La legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 concerne Testo unico in              
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                 
Emilia-Romagna.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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