REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 21                                                               
Organi dell'Agenzia regionale                                                   
1. Sono organi dell'Agenzia regionale:                                          
a) il Direttore;                                                                
b) il Collegio dei revisori.                                                    
2. L'incarico di Direttore e' conferito dalla Giunta a dirigenti                
regionali dotati di professionalita', capacita' e attitudine adeguate           
alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle            
esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.                                  
3. L'incarico di Direttore puo' essere altresi' conferito a persone             
esterne all'Amministrazione, in possesso di comprovata esperienza e             
competenza e che abbiano ricoperto incarichi di responsabilita'                 
gestionale, con funzioni dirigenziali, presso strutture pubbliche o             
private.                                                                        
4. Nel caso di cui al comma 3, il Direttore e' assunto dalla Regione            
con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque            
anni e rinnovabile; il trattamento economico e' stabilito con                   
riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e puo' essere                      
motivatamente integrato dalla Giunta sulla base della normativa                 
vigente.                                                                        
5. Il posto di Direttore non e' ricompreso nelle dotazioni organiche            
della Regione. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il conferimento                  
dell'incarico determina il collocamento fuori ruolo del dirigente               
fino al termine dell'incarico stesso.                                           
6. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia regionale e            
ad esso sono attribuiti i poteri di gestione tecnica, amministrativa            
e contabile. In particolare, il Direttore:                                      
a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilita' necessario            
ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia regionale nonche' il                
bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo di cui all'articolo           
24, comma 5, e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione            
previo parere della Commissione competente; il bilancio dell'Agenzia            
regionale e' allegato al bilancio della Regione; alla Giunta                    
regionale sono trasmessi, per l'approvazione, tutti gli atti del                
Direttore di variazione tra unita' previsionali di base del bilancio            
di previsione;                                                                  
b) propone alla Giunta che acquisisce il parere della competente                
Commissione consiliare il piano annuale delle attivita', sulla base             
degli indirizzi e degli obiettivi dalla medesima formulati e adotta i           
conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate                
all'Agenzia regionale;                                                          
c) adotta gli atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate              
all'Agenzia regionale per fronteggiare situazioni di crisi e di                 
emergenza, in conformita' agli indirizzi e alle direttive impartiti             
dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega,                        
dall'Assessore competente;                                                      
d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle                
attivita' dell'Agenzia regionale.                                               
7. Il Collegio dei revisori e' nominato dalla Regione ed e' composto            
da tre membri, iscritti nel Registro dei revisori dei conti, di cui             
uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dura in carica                
quattro anni.                                                                   
8. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarita' contabile,           
gli atti dell'Agenzia regionale, comunicando tempestivamente le                 
proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.            
9. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta               
regionale, che la trasmette alla competente Commissione consiliare,             
una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia            
regionale e sulla sua conformita' alla legge ed ai principi contabili           
del bilancio preventivo e del conto consuntivo.                                 
10. L'indennita' annua lorda spettante ai componenti del Collegio e'            
fissata dalla Giunta regionale.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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