LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 21
Organi dell'Agenzia regionale
1. Sono organi dell'Agenzia regionale:
a) il Direttore;
b) il Collegio dei revisori.
2. L'incarico di Direttore e' conferito dalla Giunta a dirigenti
regionali dotati di professionalita', capacita' e attitudine adeguate
alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle
esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di Direttore puo' essere altresi' conferito a persone
esterne all'Amministrazione, in possesso di comprovata esperienza e
competenza e che abbiano ricoperto incarichi di responsabilita'
gestionale, con funzioni dirigenziali, presso strutture pubbliche o
private.
4. Nel caso di cui al comma 3, il Direttore e' assunto dalla Regione
con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque
anni e rinnovabile; il trattamento economico e' stabilito con
riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e puo' essere
motivatamente integrato dalla Giunta sulla base della normativa
vigente.
5. Il posto di Direttore non e' ricompreso nelle dotazioni organiche
della Regione. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il conferimento
dell'incarico determina il collocamento fuori ruolo del dirigente
fino al termine dell'incarico stesso.
6. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia regionale e
ad esso sono attribuiti i poteri di gestione tecnica, amministrativa
e contabile. In particolare, il Direttore:
a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilita' necessario
ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia regionale nonche' il
bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo di cui all'articolo
24, comma 5, e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione
previo parere della Commissione competente; il bilancio dell'Agenzia
regionale e' allegato al bilancio della Regione; alla Giunta
regionale sono trasmessi, per l'approvazione, tutti gli atti del
Direttore di variazione tra unita' previsionali di base del bilancio
di previsione;
b) propone alla Giunta che acquisisce il parere della competente
Commissione consiliare il piano annuale delle attivita', sulla base
degli indirizzi e degli obiettivi dalla medesima formulati e adotta i
conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate
all'Agenzia regionale;
c) adotta gli atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate
all'Agenzia regionale per fronteggiare situazioni di crisi e di
emergenza, in conformita' agli indirizzi e alle direttive impartiti
dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega,
dall'Assessore competente;
d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle
attivita' dell'Agenzia regionale.
7. Il Collegio dei revisori e' nominato dalla Regione ed e' composto
da tre membri, iscritti nel Registro dei revisori dei conti, di cui
uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dura in carica
quattro anni.
8. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarita' contabile,
gli atti dell'Agenzia regionale, comunicando tempestivamente le
proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.
9. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta
regionale, che la trasmette alla competente Commissione consiliare,
una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia
regionale e sulla sua conformita' alla legge ed ai principi contabili
del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
10. L'indennita' annua lorda spettante ai componenti del Collegio e'
fissata dalla Giunta regionale.