LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 19
Comitato regionale di coordinamento
del volontariato di protezione civile
1. Al fine di assicurare la partecipazione degli Enti locali e delle
organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17,
comma 7, alla formazione delle politiche regionali di promozione e
sviluppo del volontariato e' istituito il Comitato regionale di
coordinamento del volontariato di protezione civile.
2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in materia di
volontariato.
3. Nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, sono disciplinati
i compiti specifici e la composizione del Comitato nonche' le
modalita' di nomina e funzionamento dei relativi organi. La
partecipazione alle sedute del Comitato e' senza oneri per la
Regione.
TITOLO III
COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO
DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
E NORME FINANZIARIE
CAPO I
Agenzia regionale di protezione civile