REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 19                                                               
Comitato regionale di coordinamento                                             
del volontariato di protezione civile                                           
1. Al fine di assicurare la partecipazione degli Enti locali e delle            
organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17,           
comma 7, alla formazione delle politiche regionali di promozione e              
sviluppo del volontariato e' istituito il Comitato regionale di                 
coordinamento del volontariato di protezione civile.                            
2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in materia di           
volontariato.                                                                   
3. Nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, sono disciplinati           
i compiti specifici e la composizione del Comitato nonche' le                   
modalita' di nomina e funzionamento dei relativi organi. La                     
partecipazione alle sedute del Comitato e' senza oneri per la                   
Regione.                                                                        
TITOLO III                                                                      
COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO                                                 
DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE                                     
E NORME FINANZIARIE                                                             
CAPO I                                                                          
Agenzia regionale di protezione civile                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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