LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 18
Misure formative, contributive e assicurative
a favore del volontariato di protezione civile
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa
statale, puo' disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in
concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui
attuazione si avvale dell'Agenzia regionale, a favore delle
organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui
all'articolo 17, comma 7:
a) concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla
manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi
in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonche' al
miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti,
eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati
dagli Enti locali;
b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di
interventi ed attivita' di protezione civile regolarmente
autorizzati.
2. La Regione con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8,
disciplina le modalita', le priorita' e i limiti del rimborso, su
richiesta espressa dei datori di lavoro, dell'equivalente degli
emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle
organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 ed impiegati su
autorizzazione della Regione per la durata prevista dal regolamento
di cui all'articolo 18 della Legge n. 225 del 1992:
a) in attivita' di soccorso ed assistenza in vista o in occasione
degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) in attivita' di formazione, aggiornamento, addestramento e
simulazione di emergenza.
3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di
volontariato di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel
rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo
17, comma 8, e di quanto previsto in merito dal regolamento di cui
all'articolo 18 della Legge n. 225 del 1992.
4. Ai fini dell'ammissibilita' ai benefici di cui al presente
articolo con oneri a carico della Regione l'impiego dei volontari
aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 in caso di eventi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e' autorizzato dalla
Regione e puo' essere disposto direttamente da questa ovvero dagli
Enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi.
L'autorizzazione regionale e' condizione ai fini dell'ammissibilita'
ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della
Regione.
5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, puo'
concorrere all'adozione di misure assicurative a favore delle
organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17,
comma 7, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della
protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi
allo svolgimento di attivita' di protezione civile, nonche' per la
responsabilita' civile verso terzi.
NOTE ALL'ART. 18
Commi 2, 3, 5
Il testo degli artt. 17 e 18 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225
concernente Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile, e' il seguente:
"Art. 17 - Gruppi nazionali di ricerca scientifica
1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il
perseguimento delle proprie finalita' in materia di previsione delle
varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di
ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro
dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica, sono
individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica
di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni
pluriennali sono regolate le relative attivita'.
Art. 18 - Volontariato
1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la piu'
ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile all'attivita' di previsione,
prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamita'
naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le
iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo
le procedure di cui all'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n.
400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente
legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si
provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle
organizzazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile,
con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni
di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il
miglioramento della preparazione tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione
delle organizzazioni all'attivita' di predisposizione ed attuazione
di piani di protezione civile;
c) i criteri gia' stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n.
1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989,
d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.
159 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 1984, n.
363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con
quanto disposto dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266.
3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto,
si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 613.".