REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 18                                                               
Misure formative, contributive e assicurative                                   
a favore del volontariato di protezione civile                                  
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa                  
statale, puo' disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in           
concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui                
attuazione si avvale dell'Agenzia regionale, a favore delle                     
organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui            
all'articolo 17, comma 7:                                                       
a) concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla                 
manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi            
in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonche' al                   
miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti,                     
eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati            
dagli Enti locali;                                                              
b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di                   
interventi ed attivita' di protezione civile regolarmente                       
autorizzati.                                                                    
2. La Regione con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8,               
disciplina le modalita', le priorita' e i limiti del rimborso, su               
richiesta espressa dei datori di lavoro, dell'equivalente degli                 
emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle            
organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 ed impiegati su                
autorizzazione della Regione per la durata prevista dal regolamento             
di cui all'articolo 18 della Legge n. 225 del 1992:                             
a) in attivita' di soccorso ed assistenza in vista o in occasione               
degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);                   
b) in attivita' di formazione, aggiornamento, addestramento e                   
simulazione di emergenza.                                                       
3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di                    
volontariato di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 2 si            
applicano con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel                  
rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo            
17, comma 8, e di quanto previsto in merito dal regolamento di cui              
all'articolo 18 della Legge n. 225 del 1992.                                    
4. Ai fini dell'ammissibilita' ai benefici di cui al presente                   
articolo con oneri a carico della Regione l'impiego dei volontari               
aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 in caso di eventi di             
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e' autorizzato dalla              
Regione e puo' essere disposto direttamente da questa ovvero dagli              
Enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi.                 
L'autorizzazione regionale e' condizione ai fini dell'ammissibilita'            
ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della                
Regione.                                                                        
5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, puo'           
concorrere all'adozione di misure assicurative a favore delle                   
organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17,           
comma 7, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della            
protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi           
allo svolgimento di attivita' di protezione civile, nonche' per la              
responsabilita' civile verso terzi.                                             
NOTE ALL'ART. 18                                                                
Commi 2, 3, 5                                                                   
Il testo degli artt. 17 e 18 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225               
concernente Istituzione del Servizio nazionale della protezione                 
civile,  e' il seguente:                                                        
"Art. 17 - Gruppi nazionali di ricerca scientifica                              
1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il                        
perseguimento delle proprie finalita' in materia di previsione delle            
varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di           
ricerca scientifica.                                                            
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per           
sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il               
coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro              
dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica, sono                
individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica            
di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni               
pluriennali sono regolate le relative attivita'.                                
          Art. 18 - Volontariato                                                
1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la piu'               
ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di                     
volontariato di protezione civile all'attivita' di previsione,                  
prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamita'                    
naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.                       
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le                
iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.               
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo            
le procedure di cui all'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n.              
400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente               
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,           
per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente                
legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si            
provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle                   
organizzazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile,            
con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:                                
a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni            
di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il                     
miglioramento della preparazione tecnica;                                       
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione               
delle organizzazioni all'attivita' di predisposizione ed attuazione             
di piani di protezione civile;                                                  
c) i criteri gia' stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n.                    
1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile,            
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989,                    
d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.              
159 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 1984, n.               
363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con            
quanto disposto dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266.                             
3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto,           
si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica             
21 settembre 1994, n. 613.".                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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