REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 17                                                               
Organizzazione e impiego                                                        
del volontariato di protezione civile                                           
1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11              
agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e con le                    
disposizioni della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove               
norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266                
"Legge-quadro sul volontariato". Abrogazione della legge regionale 31           
maggio 1993, n. 26) le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108             
del decreto legislativo n. 112 del 1998 in ordine agli interventi per           
l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.             
2. Ai fini della presente legge e' considerata organizzazione di                
volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente                    
costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di               
protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni           
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle             
attivita' di protezione civile.                                                 
3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale, al                  
coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione            
civile, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale            
e con gli Enti locali, la partecipazione alle attivita' di protezione           
civile.                                                                         
4. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale           
del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili             
provinciali, il cui impiego e' disposto e coordinato dal Direttore              
dell'Agenzia regionale, in raccordo con le competenti strutture                 
organizzative delle Province interessate, per interventi nell'ambito            
del territorio regionale, nonche', previa intesa tra il Presidente              
della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato e delle                
Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio                  
regionale e nazionale.                                                          
5. Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un Coordinamento              
provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione                  
civile.                                                                         
6. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e            
all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale            
o intercomunale.                                                                
7. E' istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione               
civile, tenuto presso l'Agenzia regionale, articolato in sezioni                
provinciali. Possono iscriversi nell'elenco le organizzazioni di                
volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque              
denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore               
della protezione civile, iscritte nel registro regionale o nei                  
registri provinciali di cui all'articolo 2 della legge regionale n.             
37 del 1996. L'iscrizione e la cancellazione dalle sezioni                      
dell'elenco e' disposta dalle Province, ai sensi di quanto stabilito            
nel regolamento di cui al comma 8.                                              
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente                
legge la Regione, sentito il Comitato di cui all'articolo 17 della              
legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e           
l'impiego del volontariato nella protezione civile) nonche' il                  
Comitato regionale di cui all'articolo 7, adotta un regolamento                 
recante disposizioni relative:                                                  
a) alle modalita' e ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di              
iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato              
dall'elenco regionale di cui al comma 7, nonche' alle modalita' per             
l'iscrizione e la cancellazione da tale elenco delle organizzazioni             
con dimensione unitaria a livello regionale o sovraregionale, da                
effettuarsi a cura dell'Agenzia regionale;                                      
b) alle modalita' di impiego e di intervento del volontariato nelle             
attivita' di protezione civile;                                                 
c) ai criteri e alle modalita' di erogazione dei contributi e di                
rimborso delle spese nonche' alle condizioni per il concorso alle               
misure assicurative di cui all'articolo 18;                                     
d) ai compiti, alla composizione e alle modalita' di designazione e             
nomina degli organi del Comitato di cui all'articolo 19.                        
NOTE ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) La Legge 11 agosto 1991, n. 266, concerne Legge-quadro sul                   
volontariato.                                                                   
2) La legge regionale 2 settembre 1996, n. 37, concerne Nuove norme             
regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266                      
"Legge-quadro sul volontariato". Abrogazione della legge regionale 31           
maggio 1993, n. 26.                                                             
3) Il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.             
112, concernente Conferimento di funzioni e compiti amministrativi              
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo            
I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:                              
"Art. 108 - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali                  
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle            
disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli               
enti locali e tra queste, in particolare:                                       
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative: 1) alla                   
predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,           
sulla base degli indirizzi nazionali;  2) all'attuazione di                     
interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o               
dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),            
della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 avvalendosi anche del Corpo                
nazionale dei Vigili del fuoco; 3) agli indirizzi per la                        
predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi            
calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge n.           
225 del 1992; 4) all'attuazione degli interventi necessari per                  
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree                  
colpite da eventi calamitosi;  5) allo spegnimento degli incendi                
boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f)             
del comma 1 dell'articolo 107;  6) alla dichiarazione dell'esistenza            
di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa                 
l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui           
alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185; 7) agli interventi per                     
l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;                                 
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:  1)                      
all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione            
e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi           
e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti                    
amministrativi;  2) alla predisposizione dei piani provinciali di               
emergenza sulla base degli indirizzi regionali;  3) alla vigilanza              
sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di                   
protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da             
attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1,           
lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;                                
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:  1)                          
all'attuazione, in ambito comunale, delle attivita' di previsione e             
degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e           
piani regionali;  2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi            
quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad                   
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito              
comunale;  3) alla predisposizione dei piani comunali e/o                       
intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di                  
cooperazione previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in ambito            
montano, tramite le comunita' montane, e alla cura della loro                   
attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;  4) all'attivazione           
dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti                  
necessari a fronteggiare l'emergenza;  5) alla vigilanza                        
sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione                  
civile, dei servizi urgenti;  6) all'utilizzo del volontariato di               
protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base              
degli indirizzi nazionali e regionali.".                                        
Comma 7                                                                         
1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 37 del 1996,                   
concernente Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto           
1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R.            
31 maggio 1993, n. 26 e' il seguente:                                           
"Art. 2 - Registro delle organizzazioni di volontariato                         
1. Sono istituiti il Registro regionale ed i Registri provinciali               
delle organizzazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 6 della           
Legge 11 agosto 1991, n. 266. A tali Registri sono iscritte le                  
organizzazioni operanti nei seguenti ambiti:                                    
a) socio-assistenziale;                                                         
b) sanitario;                                                                   
c) tutela e promozione di diritti;                                              
d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;                           
e) attivita' educative;                                                         
f) attivita' culturali e di tutela e valorizzazione dei beni                    
culturali;                                                                      
g) protezione civile;                                                           
h) educazione alla pratica sportiva e attivita' ricreative.                     
2. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione                     
consiliare competente, puo' riconoscere ulteriori e diversi ambiti di           
attivita'.                                                                      
3. Il Registro regionale del volontariato e' tenuto presso le                   
Presidenze della Giunta regionale e delle Giunte provinciali.                   
4. Nella sezione regionale del Registro vengono iscritte le                     
organizzazioni di ambito regionale e gli organismi di coordinamento e           
collegamento regionali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato           
prevalentemente iscritte.                                                       
5. Nelle sezioni provinciali vengono iscritte le organizzazioni di              
volontariato aventi sede e operanti nel relativo ambito territoriale            
e gli organismi di coordinamento e collegamento provinciali, cui                
aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente                       
iscritte.".                                                                     
2) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 29 luglio 1983, n. 26,           
concernente Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato           
nella protezione civile e' il seguente:                                         
"Art. 17 - Comitato regionale di coordinamento delle Associazioni di            
volontariato della Regione e degli Enti locali                                  
E' istituito il Comitato regionale di coordinamento delle                       
associazioni di volontariato della protezione civile e degli Enti               
locali.                                                                         
Esso e' strumento di partecipazione delle associazioni e degli enti             
alla formazione delle scelte regionali di promozione e sviluppo del             
volontariato nella protezione civile.                                           
Il Consiglio regionale detta le modalita' per la composizione e per             
il primo funzionamento degli organi del Comitato.                               
Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente e la Giunta                   
esecutiva.                                                                      
Entro sei mesi dalla costituzione, il Comitato adotta un regolamento            
interno per la composizione e il funzionamento dei propri organi e lo           
sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.                             
Il Comitato regionale esprime un parere sui ricorsi per mancata                 
accettazione o cancellazione dell'iscrizione negli albi comunali.               
Il Comitato designa due rappresentanti nel Comitato regionale per la            
protezione civile.".                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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