REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 16                                                               
Formazione e informazione                                                       
in materia di protezione civile                                                 
1. La Regione promuove e coordina, in un'ottica di formazione                   
permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e           
l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel                 
settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni            
di volontariato operanti in tale settore. Le modalita' di ammissione            
ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e               
valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della               
legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato              
regionale di cui all'articolo 7.                                                
2. Le Province, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12            
(Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per           
ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento               
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in                      
integrazione tra loro), programmano le attivita' di cui al comma 1, e           
al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione            
civile, in concorso con la Regione:                                             
a) favoriscono le attivita' di informazione rivolte alla popolazione            
sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme                       
comportamentali da osservare, sulle modalita' e misure di                       
autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche                     
attraverso la promozione di attivita' educative nelle scuole;                   
b) promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che               
operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvalgono di           
organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della                
normativa vigente in materia, nonche' di esperti e strutture operanti           
nell'ambito del Sistema regionale e del Servizio nazionale di                   
protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o                       
convenzioni, sottoscritti, per quanto riguarda la Regione,                      
dall'Agenzia regionale previa approvazione della Giunta regionale.              
Sezione II                                                                      
Volontariato di protezione civile                                               
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 2                                                                         
La legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 concerne Norme per                     
l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e             
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento                        
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in                      
integrazione tra loro.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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