LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 16
Formazione e informazione
in materia di protezione civile
1. La Regione promuove e coordina, in un'ottica di formazione
permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e
l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel
settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni
di volontariato operanti in tale settore. Le modalita' di ammissione
ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e
valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della
legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato
regionale di cui all'articolo 7.
2. Le Province, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12
(Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per
ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro), programmano le attivita' di cui al comma 1, e
al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione
civile, in concorso con la Regione:
a) favoriscono le attivita' di informazione rivolte alla popolazione
sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme
comportamentali da osservare, sulle modalita' e misure di
autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche
attraverso la promozione di attivita' educative nelle scuole;
b) promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che
operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvalgono di
organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della
normativa vigente in materia, nonche' di esperti e strutture operanti
nell'ambito del Sistema regionale e del Servizio nazionale di
protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o
convenzioni, sottoscritti, per quanto riguarda la Regione,
dall'Agenzia regionale previa approvazione della Giunta regionale.
Sezione II
Volontariato di protezione civile
NOTA ALL'ART. 16
Comma 2
La legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 concerne Norme per
l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro.