LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 15
Convenzioni e contributi
1. L'Agenzia regionale puo' stipulare convenzioni con i soggetti di
cui all'articolo 14, commi 1 e 2, nonche' con aziende pubbliche e
private anche al fine di assicurare la pronta disponibilita' di
particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale
specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.
2. Al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile la
Giunta regionale puo' disporre la concessione, avvalendosi
dell'Agenzia regionale, di contributi per l'acquisto di attrezzature
e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento
di strutture a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che
partecipi alle attivita' di protezione civile. Allo stesso fine, agli
enti e ai soggetti di cui al presente comma, possono essere dati a
titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al
patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di
attivita' di protezione civile.