REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 15                                                               
Convenzioni e contributi                                                        
1. L'Agenzia regionale puo' stipulare convenzioni con i soggetti di             
cui all'articolo 14, commi 1 e 2, nonche' con aziende pubbliche e               
private anche al fine di assicurare la pronta disponibilita' di                 
particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale                 
specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.               
2. Al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile la           
Giunta regionale puo' disporre la concessione, avvalendosi                      
dell'Agenzia regionale, di contributi per l'acquisto di attrezzature            
e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento           
di strutture a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che            
partecipi alle attivita' di protezione civile. Allo stesso fine, agli           
enti e ai soggetti di cui al presente comma, possono essere dati a              
titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al                     
patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di               
attivita' di protezione civile.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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