REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 14                                                               
Strutture operative                                                             
1. Allo svolgimento delle attivita' e dei servizi connessi                      
all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione            
civile previste dalla presente legge, di competenza della Regione,              
provvedono l'Agenzia regionale e le strutture organizzative regionali           
competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema                     
ospedaliero, emergenza sanitaria e sanita' pubblica con la                      
collaborazione delle strutture  con competenze  in materie di                   
interesse comunque della protezione civile, nonche' il Centro                   
Funzionale Regionale come previsto dal decreto del Presidente del               
Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione del programma             
di potenziamento delle reti di monitoraggio                                     
meteo-idropluviometrico).                                                       
2. L'Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attivita' di cui               
alla presente legge, si avvale altresi', anche previa stipula di                
apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della                
consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'articolo 11,            
comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 225 del 1992 e delle                   
seguenti strutture operanti nel territorio regionale:                           
a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;                                        
b) Corpo forestale dello Stato;                                                 
c) Corpo delle Capitanerie di porto;                                            
d) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente;                           
e) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di             
cui all'articolo 17, comma 7;                                                   
f) Croce Rossa Italiana;                                                        
g) Corpo nazionale soccorso alpino;                                             
h) Consorzi di bonifica;                                                        
i) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di                 
interesse della protezione civile.                                              
3. L'Agenzia regionale organizza e implementa la colonna mobile                 
regionale di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 4,                 
favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio,             
con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e                  
mediante convenzioni alle quali partecipano anche le Province.                  
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998           
concerne Approvazione del programma di potenziamento delle reti di              
monitoraggio meteo-idropluviometrico.                                           
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 11, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,                    
concernente Istituzione del Servizio nazionale della protezione                 
civile, e' il seguente:                                                         
"Art. 11 - Strutture operative nazionali del Servizio                           
1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale           
della protezione civile:                                                        
a) il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quale componente                     
fondamentale della protezione civile;                                           
b) le Forze Armate;                                                             
c) le Forze di polizia;                                                         
d) il Corpo Forestale dello Stato;                                              
e) i Servizi tecnici nazionali;                                                 
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17,            
l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;              
g) la Croce Rossa Italiana;                                                     
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;                               
i) le organizzazioni di volontariato;                                           
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).                               
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della                 
protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a                 
richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attivita'                
previste dalla presente legge nonche' compiti di supporto e                     
consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio                  
nazionale della protezione civile.                                              
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e                   
collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio                  
nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure             
di cui all'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400.            
4. Con le stesse modalita' di cui al comma 3 sono altresi' stabilite,           
nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti                       
determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento                 
dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative                  
nazionali alle esigenze di protezione civile.".                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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