LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 12
Pianificazione per la preparazione
e la gestione delle emergenze
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui
all'articolo 7, approva gli indirizzi per la predisposizione dei
piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonche' le
disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle
emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni
costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.
2. Gli indirizzi ed il piano regionale di cui al comma 1 sono
predisposti a livello tecnico dall'Agenzia regionale e riguardano le
modalita' di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e
l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel
caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito
scenario. Gli indirizzi definiscono altresi' le necessarie forme di
integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani
provinciali, i piani comunali o intercomunali di preparazione e
gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui al decreto
legislativo n. 334 del 1999, nonche' ogni altro strumento di
pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli
indirizzi ed il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte
salve le eventuali esigenze di aggiornamento ed integrazione che
dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al
Consiglio regionale.
3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure
per:
a) favorire le attivita' dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico
nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a);
b) assicurare il coordinamento regionale delle attivita' degli Enti
locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far
fronte agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
c) assicurare il concorso regionale alle attivita' necessarie a
fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
NOTA ALL'ART. 12
Comma 2
Il decreto legislativo n. 334 del 1999 concerne Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.