REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 12                                                               
Pianificazione per la preparazione                                              
e la gestione delle emergenze                                                   
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui                    
all'articolo 7, approva gli indirizzi per la predisposizione dei                
piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonche' le            
disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle              
emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni                 
costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.                        
2. Gli indirizzi ed il piano regionale di cui al comma 1 sono                   
predisposti a livello tecnico dall'Agenzia regionale e riguardano le            
modalita' di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e             
l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel               
caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito                    
scenario. Gli indirizzi definiscono altresi' le necessarie forme di             
integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani                    
provinciali, i piani comunali o intercomunali di preparazione e                 
gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui al decreto                
legislativo n. 334 del 1999, nonche' ogni altro strumento di                    
pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli               
indirizzi ed il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte                
salve le eventuali esigenze di aggiornamento ed integrazione che                
dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al                 
Consiglio regionale.                                                            
3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure              
per:                                                                            
a) favorire le attivita' dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico           
nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2,           
comma 1, lettera a);                                                            
b) assicurare il coordinamento regionale delle attivita' degli Enti             
locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far              
fronte agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);                  
c) assicurare il concorso regionale alle attivita' necessarie a                 
fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).             
NOTA ALL'ART. 12                                                                
Comma 2                                                                         
Il decreto legislativo n. 334 del 1999 concerne Attuazione della                
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti              
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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