REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 11                                                               
Programma regionale di previsione                                               
e prevenzione dei rischi                                                        
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e                 
sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, approva il                 
programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma                  
censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione                 
territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale,                 
realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli Enti locali              
territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a cio'                 
preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e                 
valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio                 
regionale. Il programma ha validita' quinquennale.                              
2. La Regione assicura il necessario concorso degli Enti locali                 
all'attivita' istruttoria del programma, che viene coordinata a                 
livello tecnico dall'Agenzia regionale.                                         
3. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in                    
particolare:                                                                    
a) alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della           
protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di                
pianificazione di cui al comma 1;                                               
b) all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui                 
fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire             
scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione              
delle situazioni di rischio.                                                    
4. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in                     
particolare:                                                                    
a) la definizione di criteri di priorita' in relazione al fabbisogno            
di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;               
b) le attivita' conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati              
all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle           
singole tipologie di rischio;                                                   
c) l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei              
sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonche' di           
un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di                 
collegamenti tra le strutture di protezione civile per la                       
comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;                         
d) il fabbisogno delle attivita' formative e di addestramento del               
volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti           
di protezione civile, nonche' delle attivita' di informazione della             
popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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