LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 11
Programma regionale di previsione
e prevenzione dei rischi
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e
sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, approva il
programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma
censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione
territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale,
realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli Enti locali
territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a cio'
preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e
valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio
regionale. Il programma ha validita' quinquennale.
2. La Regione assicura il necessario concorso degli Enti locali
all'attivita' istruttoria del programma, che viene coordinata a
livello tecnico dall'Agenzia regionale.
3. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in
particolare:
a) alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della
protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di
pianificazione di cui al comma 1;
b) all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui
fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire
scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione
delle situazioni di rischio.
4. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in
particolare:
a) la definizione di criteri di priorita' in relazione al fabbisogno
di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;
b) le attivita' conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati
all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle
singole tipologie di rischio;
c) l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei
sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonche' di
un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di
collegamenti tra le strutture di protezione civile per la
comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
d) il fabbisogno delle attivita' formative e di addestramento del
volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti
di protezione civile, nonche' delle attivita' di informazione della
popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.