LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 10
Interventi indifferibili ed urgenti
1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo,
anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di
emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori
o altri interventi indifferibili e urgenti, il Direttore dell'Agenzia
regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari,
assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilita'
dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a cio'
specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla
Giunta regionale.
2. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di
ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono
stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per
sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della
Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.