REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 10                                                               
Interventi indifferibili ed urgenti                                             
1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo,               
anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di                  
emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori           
o altri interventi indifferibili e urgenti, il Direttore dell'Agenzia           
regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari,                
assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilita'           
dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a cio'                         
specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla             
Giunta regionale.                                                               
2. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di              
ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono                    
stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per              
sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della           
Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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