REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 9                                                                
Interventi per il superamento                                                   
dello stato di crisi e di emergenza                                             
1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree           
del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali e' stato              
dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la Giunta regionale,                
sulla base delle necessita' indicate negli atti di cui al comma 2               
dell'articolo 8, puo' disporre nei limiti delle disponibilita' di               
bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione             
di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziate sono finalizzate al           
ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle                 
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla             
rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonche' alla              
concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di                  
imprese danneggiati dagli eventi predetti.                                      
2. Per le finalita' di cui all'articolo 8 e al comma 1 del presente             
articolo il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega,                
l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di                 
comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai                        
rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi              
calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di           
interventi urgenti di protezione civile.                                        
3. L'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in             
stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti            
per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti                 
locali di cui al comma 2, nonche' con ogni altra struttura regionale            
e soggetto pubblico o privato interessati.                                      
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente             
sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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