LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 9
Interventi per il superamento
dello stato di crisi e di emergenza
1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree
del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali e' stato
dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la Giunta regionale,
sulla base delle necessita' indicate negli atti di cui al comma 2
dell'articolo 8, puo' disporre nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione
di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziate sono finalizzate al
ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla
rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonche' alla
concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di
imprese danneggiati dagli eventi predetti.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 8 e al comma 1 del presente
articolo il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega,
l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di
comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai
rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi
calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di
interventi urgenti di protezione civile.
3. L'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in
stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti
per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti
locali di cui al comma 2, nonche' con ogni altra struttura regionale
e soggetto pubblico o privato interessati.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente
sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.