REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 8                                                                
Dichiarazione dello stato di crisi                                              
e di emergenza nel territorio regionale                                         
1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo             
2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il               
territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione                    
richiedano la necessita' di una immediata risposta della Regione,               
anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il                 
Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto                   
previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto            
legislativo n. 112 del 1998, lo stato di crisi regionale,                       
determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva            
informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.                             
2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e                      
limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della            
Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente:                     
a) provvede, per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito           
delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze           
motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto           
della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali             
dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai            
Sindaci ed alle altre Autorita' di protezione civile;                           
b) assume secondo le modalita' di cui all'articolo 9 il coordinamento           
istituzionale delle attivita' finalizzate a superare lo stato di                
crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da           
attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e                   
strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui           
al medesimo articolo 9, comma 2.                                                
3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravita'                    
dell'evento sia tale per intensita' ed estensione da richiedere                 
l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225            
del 1992, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da              
parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel               
territorio regionale e partecipa altresi' alle intese di cui                    
all'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dandone               
tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.                  
4. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla              
dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata                
disponibilita' dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e            
del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli Enti locali            
e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici,           
al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attivita'                     
necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Giunta                   
regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede ai sensi           
del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al           
perdurare dello stato di emergenza.                                             
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
I testi degli artt. 107 e 108 del decreto legislativo 112 del 1998,             
concernente Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello             
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I                
della Legge 15 marzo 1997, n. 59 sono  i seguenti:                              
"Art. 108 - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali                  
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle            
disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli               
enti locali e tra queste, in particolare:                                       
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative: 1) alla                   
predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,           
sulla base degli indirizzi nazionali; 2) all'attuazione di interventi           
urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza           
di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 24            
febbraio 1992, n. 225 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei                 
Vigili del fuoco; 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani            
provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui                    
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge n. 225 del 1992; 4)            
all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno               
alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi                    
calamitosi;  5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo            
quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1                       
dell'articolo 107;  6) alla dichiarazione dell'esistenza di                     
eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa                    
l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui           
alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185; 7) agli interventi per                     
l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;                                 
b) sono attribuite alle province le funzioni relative: 1)                       
all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione            
e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi           
e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti                    
amministrativi; 2) alla predisposizione dei piani provinciali di                
emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 3) alla vigilanza               
sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di                   
protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da             
attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1,           
lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;                                
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative: 1) all'attuazione,           
in ambito comunale, delle attivita' di previsione e degli interventi            
di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;           
 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi             
alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi                
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;  3) alla              
predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza,              
anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge            
8 giugno 1990, n. 142 e, in ambito montano, tramite le comunita'                
montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli                    
indirizzi regionali; 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla                 
popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare                 
l'emergenza; 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle                  
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6)                  
all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale           
e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.            
          Art. 107 -  Funzioni mantenute allo Stato                             
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della Legge 15                
marzo 1997. n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:                  
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle              
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni,             
delle province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti                 
pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed                
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale             
in materia di protezione civile;                                                
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni                    
interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di            
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n.           
225;                                                                            
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze           
per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni             
di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il               
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi            
calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di stato di            
emergenza di cui alla lettera b);                                               
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8,            
comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;                                  
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attivita'              
industriali, civili e commerciali;                                              
f) alle funzioni operative riguardanti:  1) gli indirizzi per la                
predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e                    
prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;  2) la                  
predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali                      
interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di             
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio                
1992, n. 225 e la loro attuazione;  3) il soccorso tecnico urgente,             
la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con              
mezzi aerei degli incendi boschivi;  4) lo svolgimento di periodiche            
esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;                         
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei                 
rischi naturali ed antropici;                                                   
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o                 
avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di            
quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle              
provvidenze di cui alla  Legge 14 febbraio 1992, n. 185.                        
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della             
lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella                 
Conferenza unificata.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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