LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 8
Dichiarazione dello stato di crisi
e di emergenza nel territorio regionale
1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il
territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione
richiedano la necessita' di una immediata risposta della Regione,
anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il
Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto
previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto
legislativo n. 112 del 1998, lo stato di crisi regionale,
determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva
informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e
limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della
Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente:
a) provvede, per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito
delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze
motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto
della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai
Sindaci ed alle altre Autorita' di protezione civile;
b) assume secondo le modalita' di cui all'articolo 9 il coordinamento
istituzionale delle attivita' finalizzate a superare lo stato di
crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da
attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e
strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui
al medesimo articolo 9, comma 2.
3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravita'
dell'evento sia tale per intensita' ed estensione da richiedere
l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225
del 1992, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da
parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel
territorio regionale e partecipa altresi' alle intese di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dandone
tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
4. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata
disponibilita' dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e
del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli Enti locali
e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici,
al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attivita'
necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Giunta
regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede ai sensi
del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al
perdurare dello stato di emergenza.
NOTA ALL'ART. 8
I testi degli artt. 107 e 108 del decreto legislativo 112 del 1998,
concernente Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I
della Legge 15 marzo 1997, n. 59 sono i seguenti:
"Art. 108 - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli
enti locali e tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative: 1) alla
predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,
sulla base degli indirizzi nazionali; 2) all'attuazione di interventi
urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza
di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 24
febbraio 1992, n. 225 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco; 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani
provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge n. 225 del 1992; 4)
all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno
alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi; 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo
quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1
dell'articolo 107; 6) alla dichiarazione dell'esistenza di
eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa
l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui
alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185; 7) agli interventi per
l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni relative: 1)
all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione
e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi
e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti
amministrativi; 2) alla predisposizione dei piani provinciali di
emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 3) alla vigilanza
sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di
protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da
attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative: 1) all'attuazione,
in ambito comunale, delle attivita' di previsione e degli interventi
di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi
alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) alla
predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza,
anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge
8 giugno 1990, n. 142 e, in ambito montano, tramite le comunita'
montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli
indirizzi regionali; 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla
popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare
l'emergenza; 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6)
all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale
e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
Art. 107 - Funzioni mantenute allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della Legge 15
marzo 1997. n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni,
delle province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti
pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale
in materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni
interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n.
225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze
per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni
di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di stato di
emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8,
comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attivita'
industriali, civili e commerciali;
f) alle funzioni operative riguardanti: 1) gli indirizzi per la
predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e
prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; 2) la
predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio
1992, n. 225 e la loro attuazione; 3) il soccorso tecnico urgente,
la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con
mezzi aerei degli incendi boschivi; 4) lo svolgimento di periodiche
esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei
rischi naturali ed antropici;
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o
avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di
quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle
provvidenze di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della
lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella
Conferenza unificata.".