LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 7
Comitato regionale di protezione civile
1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali
con quelle di altri enti, amministrazioni ed organismi del sistema
regionale di protezione civile e' istituito, in attuazione
dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 225 del 1992, il Comitato
regionale di protezione civile, con funzioni propositive e consultive
in materia di protezione civile. Il Comitato e' composto dal
Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore
competente, che lo presiede, dai Presidenti delle Province o dagli
Assessori delegati competenti, dal Presidente dell'Uncem regionale o
suo delegato. I Prefetti preposti agli uffici territoriali del
Governo della Regione Emilia-Romagna sono invitati a partecipare alle
riunioni del Comitato, anche tramite propri delegati. E' altresi'
invitato a partecipare alle riunioni del Comitato il Presidente
dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.
2. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, in relazione agli
argomenti posti all'ordine del giorno, rappresentanti di altri enti
pubblici e privati ed esperti appartenenti alla comunita'
scientifica.
3. Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in
ordine al programma e ai piani regionali di cui agli articoli 11, 12
e 13.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 concerne Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile.