REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 7                                                                
Comitato regionale di protezione civile                                         
1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali            
con quelle di altri enti, amministrazioni ed organismi del sistema              
regionale di protezione civile e' istituito, in attuazione                      
dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 225 del 1992, il Comitato             
regionale di protezione civile, con funzioni propositive e consultive           
in materia di protezione civile. Il Comitato e' composto dal                    
Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore                      
competente, che lo presiede, dai Presidenti delle Province o dagli              
Assessori delegati competenti, dal Presidente dell'Uncem regionale o            
suo delegato. I Prefetti preposti agli uffici territoriali del                  
Governo della Regione Emilia-Romagna sono invitati a partecipare alle           
riunioni del Comitato, anche tramite propri delegati. E' altresi'               
invitato a partecipare alle riunioni del Comitato il Presidente                 
dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.                                 
2. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, in relazione agli            
argomenti posti all'ordine del giorno, rappresentanti di altri enti             
pubblici e privati ed esperti appartenenti alla comunita'                       
scientifica.                                                                    
3. Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in           
ordine al programma e ai piani regionali di cui agli articoli 11, 12            
e 13.                                                                           
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 concerne Istituzione del Servizio             
nazionale della protezione civile.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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