LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 6
Funzioni e compiti dei Comuni
e delle Comunita' Montane
1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro
ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti
dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998
e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative
previste dalle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 6 del 2004:
a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati
interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e,
per i territori montani, con le Comunita' Montane;
b) alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi
regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani
devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per
fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione
dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico
dell'Agenzia regionale;
c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture
locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli
assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi
calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di
cui alla lettera b);
d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e
sui rischi presenti sul proprio territorio;
e) all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla
popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei
mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e
lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle
associazioni di volontariato di protezione civile.
2. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte e' curata
direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco provvede alla
direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al
Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta
regionale.
3. Le Comunita' Montane assicurano in particolare:
a) la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed
organizzative all'attuazione degli interventi previsti nei programmi
di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza di competenza
dei diversi livelli istituzionali;
b) la predisposizione e l'attuazione, in raccordo con i Comuni
interessati e sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di
emergenza relativi all'ambito montano.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 le Comunita' Montane possono
dotarsi di una apposita struttura di protezione civile.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concerne Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2) La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 concerne Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile.
3) Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concerne
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15
marzo 1997, n. 59.
4) La legge regionale n. 11 del 2001 concerne Disciplina delle forme
associative e altre disposizioni in materia di enti locali.
5) La legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, concerne Riforma del
sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Universita'.