REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 6                                                                
Funzioni e compiti dei Comuni                                                   
e delle Comunita' Montane                                                       
1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro                    
ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,                    
esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti            
dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998           
e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative                 
previste dalle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 6 del 2004:                  
a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati           
interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e,             
per i territori montani, con le Comunita' Montane;                              
b) alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi            
regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani             
devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per           
fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione            
dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico                 
dell'Agenzia regionale;                                                         
c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture               
locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli           
assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi              
calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di              
cui alla lettera b);                                                            
d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e           
sui rischi presenti sul proprio territorio;                                     
e) all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla                    
popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei                
mezzi e delle strutture a tal fine necessari;                                   
f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e             
lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle                
associazioni di volontariato di protezione civile.                              
2. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera             
a), l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte e' curata           
direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco provvede alla                   
direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza            
alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al                    
Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta            
regionale.                                                                      
3. Le Comunita' Montane assicurano in particolare:                              
a) la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed                        
organizzative all'attuazione degli interventi previsti nei programmi            
di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza di competenza              
dei diversi livelli istituzionali;                                              
b) la predisposizione e l'attuazione, in raccordo con i Comuni                  
interessati e sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di                
emergenza relativi all'ambito montano.                                          
4. Per le finalita' di cui al comma 3 le Comunita' Montane possono              
dotarsi di una apposita struttura di protezione civile.                         
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concerne  Testo                
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.                           
2) La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 concerne Istituzione del                   
Servizio nazionale della protezione civile.                                     
3) Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concerne                       
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle              
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15            
marzo 1997, n. 59.                                                              
4) La legge regionale n. 11 del 2001 concerne Disciplina delle forme            
associative e altre disposizioni in materia di enti locali.                     
5) La legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, concerne Riforma del                 
sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni           
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con                     
l'Universita'.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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