LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 5
Funzioni e compiti delle Province
1. Le Province nell'ambito del proprio territorio e nel quadro
ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali),
costituiscono presidio territoriale locale per la prevenzione,
previsione e gestione dei rischi presenti nel territorio.
2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad
esse attribuite dalla legge n. 225 del 1992 e dall'articolo 108 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) e
provvedono in particolare:
a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati
interessanti la protezione civile, avvalendosi anche dei dati forniti
dai Comuni, dalle Comunita' Montane e dagli Enti di gestione delle
aree protette; tali dati sono trasmessi all'Agenzia regionale ai fini
anche della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del
programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi nonche'
del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze
di cui agli articoli 11 e 12;
b) all'elaborazione e all'aggiornamento del programma di previsione e
prevenzione di protezione civile che costituisce il documento
analitico di riferimento per l'analisi dei rischi alla scala
provinciale per attivita' di protezione civile e programmazione
territoriale;
c) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base
degli indirizzi regionali e sentiti gli Enti locali interessati
nonche' gli uffici territoriali del Governo territorialmente
competenti, con l'indicazione delle procedure per la gestione
coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative
preposti, nonche' delle risorse umane e strumentali necessarie e
disponibili;
d) alla predisposizione dei piani di emergenza esterni per gli
stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i quali il gestore
e' tenuto a trasmettere il rapporto di sicurezza di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), cosi' come
disposto all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2003, n.
26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose);
e) al coordinamento e al supporto delle attivita' di pianificazione
comunale;
f) all'esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli
incendi boschivi di cui all'articolo 177, comma 2, della legge
regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale);
g) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di
natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le
procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera c);
h) all'attuazione in ambito provinciale delle attivita' di previsione
e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite
dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi
provvedimenti amministrativi;
i) alla promozione della costituzione di un coordinamento provinciale
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo
quanto stabilito all'articolo 17;
j) alla programmazione e all'attuazione delle attivita' in campo
formativo, secondo quanto stabilito all'articolo 16;
k) alla partecipazione al Comitato regionale ai sensi di quanto
disposto all'articolo 7 e agli altri organismi previsti dalla
presente legge che richiedano la presenza di rappresentanti delle
autonomie locali;
l) all'individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da
ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile
istituito con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001);
m) alla gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie
attribuzioni e competenze.
3. In ogni capoluogo di provincia e' istituito il Comitato
provinciale di protezione civile, la composizione e il funzionamento
del quale sono disciplinati da ciascuna Provincia nel quadro della
propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto
all'articolo 13, comma 2 della legge n. 225 del 1992.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concerne Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Comma 2
1) La Legge n. 225 del 1992 concerne Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile.
2) Il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, concernente Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo
I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:
"Art. 108 - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli
enti locali e tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative: 1) alla
predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,
sulla base degli indirizzi nazionali; 2) all'attuazione di
interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o
dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 avvalendosi anche del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco; 3) agli indirizzi per la
predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi
calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge n.
225 del 1992; 4) all'attuazione degli interventi necessari per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree
colpite da eventi calamitosi; 5) allo spegnimento degli incendi
boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f)
del comma 1 dell'articolo 107; 6) alla dichiarazione dell'esistenza
di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa
l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui
alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185; 7) agli interventi per
l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni relative: 1)
all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione
e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi
e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti
amministrativi; 2) alla predisposizione dei piani provinciali di
emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 3) alla vigilanza
sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di
protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da
attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative: 1) all'attuazione,
in ambito comunale, delle attivita' di previsione e degli interventi
di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi
alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) alla
predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza,
anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge
8 giugno 1990, n. 142 e, in ambito montano, tramite le comunita'
montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli
indirizzi regionali; 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla
popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare
l'emergenza; 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6)
all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale
e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali.".
3) Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose, e' il seguente:
"Art. 8 - Rapporto di sicurezza
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in
quantita' uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti
1 e 2, colonna 3, il gestore e' tenuto a redigere un rapporto di
sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all'articolo
7, comma 1, e' parte integrante, deve evidenziare che:
a) e' stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono
state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di
qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi
con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i
pericoli di incidenti rilevante nello stesso, sono sufficientemente
sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'articolo 14,
comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati
forniti all'autorita' competente di cui all'articolo 20 gli elementi
utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di
prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.
3. Il rapporto di sicurezza contiene anche le informazioni che
possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento
di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli
stabilimenti gia' esistenti.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'Ambiente, di concerto con
i Ministri dell'Interno, della Sanita' e dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza Stato-Regioni,
sono definiti, secondo le indicazioni dell'Allegato II e tenuto conto
di quanto gia' previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la
redazione del rapporto di sicurezza nonche' della relazione prevista
all'articolo 5, comma 3, i criteri per l'adozione di iniziative
specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonche' i
criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino all'emanazione di
tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui
ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche.
5. Al fine di semplificare le procedure e purche' ricorrano tutti i
requisiti prescritti dal presente articolo, rapporti di sicurezza
analoghi o parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme di
legge o di regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per
costituire il rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di sicurezza e' inviato all'autorita' competente
preposta alla valutazione dello stesso cosi' come previsto
all'articolo 21, entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio dell'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle disposizioni
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988,
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere a) e
b).
7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui
all'articolo 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall'articolo 10;
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del Ministero
dell'Ambiente, eventualmente su segnalazione della regione
interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino, o in
considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di
sicurezza derivanti dall'analisi degli incidenti, o, in misura del
possibile, dei semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel
campo della valutazione dei pericoli o a seguito di modifiche
legislative o delle modifiche degli allegati previste all'articolo
15, comma 2.
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorita' di cui al
comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7
comporti o meno una modifica dello stesso.
9. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'articolo 22,
comma 2, il gestore predispone una versione del rapporto di
sicurezza, priva delle informazioni riservate, da trasmettere alla
regione territorialmente competente ai fini dell'accessibilita' al
pubblico.
10. Il Ministero dell'Ambiente, quando il gestore comprova che
determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi
parte dello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non
poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in
conformita' ai criteri di cui all'allegato VII, la limitazione delle
informazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza alla
prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla
limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente,
dandone comunicazione alle autorita' destinatarie del rapporto di
sicurezza.
11. Il Ministero dell'Ambiente trasmette alla Commissione europea
l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della
limitazione delle informazioni.".
4) Il testo dell'art. 117 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3,
concernente Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 177 - Funzioni conferite agli Enti locali
1. Le province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma
1 dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998.
2. Alle province sono delegate le funzioni di spegnimento degli
incendi boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa
fra la Provincia e la Comunita' montana che ne faccia richiesta,
previa verifica dell'idoneita' dell'ente richiedente allo svolgimento
delle funzioni. La verifica e' svolta dalla Provincia sulla base di
apposita direttiva della Giunta regionale. L'intesa definisce le
specifiche funzioni esercitate dalla Comunita' montana. Detta
funzione e' svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e
con le competenti autorita' dello Stato, in particolare per quanto
attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso
dei mezzi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale dello Stato fino
all'attuazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n.
112 del 1998, sulla base delle convenzioni stipulate con detti Corpi
dalla Regione Emilia-Romagna.
3. I comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1
dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998, nonche' adottano tutte le
iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, sul piano
organizzativo, sociale ed economico.".
5) La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 concerne Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge
finanziaria 2001.
6) Il testo dell'art. 13 della legge n. 225 del 1992, concernente
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile e' il
seguente:
"Art. 13 - Competenze delle province
1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli
articoli 14 e 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano
all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della
protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi
alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati
interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi
provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in
armonia con i programmi nazionali e regionali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia
e' istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto
dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato.
Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.".