REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 5                                                                
Funzioni e compiti delle Province                                               
1. Le Province nell'ambito del proprio territorio e nel quadro                  
ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267              
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali),                   
costituiscono presidio territoriale locale per la prevenzione,                  
previsione e gestione dei rischi presenti nel territorio.                       
2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad             
esse attribuite dalla legge n. 225 del 1992 e dall'articolo 108 del             
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e           
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) e                    
provvedono in particolare:                                                      
a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati           
interessanti la protezione civile, avvalendosi anche dei dati forniti           
dai Comuni, dalle Comunita' Montane e dagli Enti di gestione delle              
aree protette; tali dati sono trasmessi all'Agenzia regionale ai fini           
anche della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del                    
programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi nonche'              
del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze           
di cui agli articoli 11 e 12;                                                   
b) all'elaborazione e all'aggiornamento del programma di previsione e           
prevenzione di protezione civile che costituisce il documento                   
analitico di riferimento per l'analisi dei rischi alla scala                    
provinciale per attivita' di protezione civile e programmazione                 
territoriale;                                                                   
c) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base           
degli indirizzi regionali e sentiti gli Enti locali interessati                 
nonche' gli uffici territoriali del Governo territorialmente                    
competenti, con l'indicazione delle procedure per la gestione                   
coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative              
preposti, nonche' delle risorse umane e strumentali necessarie e                
disponibili;                                                                    
d) alla predisposizione dei piani di emergenza esterni per gli                  
stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i quali il gestore            
e' tenuto a trasmettere il rapporto di sicurezza di cui all'articolo            
8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della              
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti              
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), cosi' come             
disposto all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2003, n.             
26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti                  
connessi con determinate sostanze pericolose);                                  
e) al coordinamento e al supporto delle attivita' di pianificazione             
comunale;                                                                       
f) all'esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli                 
incendi boschivi di cui all'articolo 177, comma 2, della legge                  
regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e                  
locale);                                                                        
g) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture               
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di                 
natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le             
procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera c);               
h) all'attuazione in ambito provinciale delle attivita' di previsione           
e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite           
dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi                    
provvedimenti amministrativi;                                                   
i) alla promozione della costituzione di un coordinamento provinciale           
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo              
quanto stabilito all'articolo 17;                                               
j) alla programmazione e all'attuazione delle attivita' in campo                
formativo, secondo quanto stabilito all'articolo 16;                            
k) alla partecipazione al Comitato regionale ai sensi di quanto                 
disposto all'articolo 7 e agli altri organismi previsti dalla                   
presente legge che richiedano la presenza di rappresentanti delle               
autonomie locali;                                                               
l) all'individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da               
ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile              
istituito con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la               
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge               
finanziaria 2001);                                                              
m) alla gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie                      
attribuzioni e competenze.                                                      
3. In ogni capoluogo di provincia e' istituito il Comitato                      
provinciale di protezione civile, la composizione e il funzionamento            
del quale sono disciplinati da ciascuna Provincia nel quadro della              
propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto               
all'articolo 13, comma 2 della legge n. 225 del 1992.                           
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concerne Testo unico              
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.                                 
Comma 2                                                                         
1) La Legge n. 225 del 1992 concerne Istituzione del Servizio                   
nazionale della protezione civile.                                              
2) Il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.             
112, concernente Conferimento di funzioni e compiti amministrativi              
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo            
I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:                              
"Art. 108 - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali                  
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle            
disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli               
enti locali e tra queste, in particolare:                                       
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:  1) alla                  
predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,           
sulla base degli indirizzi nazionali;  2) all'attuazione di                     
interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o               
dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),            
della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 avvalendosi anche del Corpo                
nazionale dei Vigili del fuoco; 3) agli indirizzi per la                        
predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi            
calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge n.           
225 del 1992; 4) all'attuazione degli interventi necessari per                  
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree                  
colpite da eventi calamitosi;  5) allo spegnimento degli incendi                
boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f)             
del comma 1 dell'articolo 107; 6) alla dichiarazione dell'esistenza             
di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa                 
l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui           
alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185; 7) agli interventi per                     
l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;                                 
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:  1)                      
all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione            
e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi           
e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti                    
amministrativi;  2) alla predisposizione dei piani provinciali di               
emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 3) alla vigilanza               
sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di                   
protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da             
attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1,           
lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;                                
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative: 1) all'attuazione,           
in ambito comunale, delle attivita' di previsione e degli interventi            
di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;           
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi              
alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi                
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;  3) alla              
predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza,              
anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge            
8 giugno 1990, n. 142 e, in ambito montano, tramite le comunita'                
montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli                    
indirizzi regionali; 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla                 
popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare                 
l'emergenza;  5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle                 
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;  6)                 
all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale           
e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e                       
regionali.".                                                                    
3) Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.              
334, concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose, e' il seguente:                                
"Art. 8 - Rapporto di sicurezza                                                 
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in             
quantita' uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti           
1 e 2, colonna 3, il gestore e' tenuto a redigere un rapporto di                
sicurezza.                                                                      
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all'articolo           
7, comma 1, e' parte integrante, deve evidenziare che:                          
a) e' stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;                    
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono              
state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le           
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;                                        
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di           
qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi           
con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i            
pericoli di incidenti rilevante nello stesso, sono sufficientemente             
sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'articolo 14,               
comma 6, anche le misure complementari ivi previste;                            
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati              
forniti all'autorita' competente di cui all'articolo 20 gli elementi            
utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di               
prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.                   
3. Il rapporto di sicurezza contiene anche le informazioni che                  
possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento             
di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli           
stabilimenti gia' esistenti.                                                    
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'Ambiente, di concerto con           
i Ministri dell'Interno, della Sanita' e dell'Industria, del                    
Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza Stato-Regioni,              
sono definiti, secondo le indicazioni dell'Allegato II e tenuto conto           
di quanto gia' previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei            
Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la              
redazione del rapporto di sicurezza nonche' della relazione prevista            
all'articolo 5, comma 3, i criteri per l'adozione di iniziative                 
specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonche' i                 
criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino all'emanazione di            
tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui             
ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto           
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive            
modifiche.                                                                      
5. Al fine di semplificare le procedure e purche' ricorrano tutti i             
requisiti prescritti dal presente articolo, rapporti di sicurezza               
analoghi o parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme di           
legge o di regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per                
costituire il rapporto di sicurezza.                                            
6. Il rapporto di sicurezza e' inviato all'autorita' competente                 
preposta alla valutazione dello stesso cosi' come previsto                      
all'articolo 21, entro i seguenti termini:                                      
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio dell'attivita';                
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di                  
entrata in vigore del presente decreto;                                         
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle disposizioni            
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988,             
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;            
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere a) e           
b).                                                                             
7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui               
all'articolo 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza:             
a) almeno ogni cinque anni;                                                     
b) nei casi previsti dall'articolo 10;                                          
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del Ministero                        
dell'Ambiente, eventualmente su segnalazione della regione                      
interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino, o in                         
considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di                    
sicurezza derivanti dall'analisi degli incidenti, o, in misura del              
possibile, dei semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel           
campo della valutazione dei pericoli o a seguito di modifiche                   
legislative o delle modifiche degli allegati previste all'articolo              
15, comma 2.                                                                    
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorita' di cui al           
comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7               
comporti o meno una modifica dello stesso.                                      
9. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'articolo 22,                
comma 2, il gestore predispone una versione del rapporto di                     
sicurezza, priva delle informazioni riservate, da trasmettere alla              
regione territorialmente competente ai fini dell'accessibilita' al              
pubblico.                                                                       
10. Il Ministero dell'Ambiente, quando il gestore comprova che                  
determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi            
parte dello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non            
poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in                 
conformita' ai criteri di cui all'allegato VII, la limitazione delle            
informazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza alla                 
prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla                
limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente,                 
dandone comunicazione alle autorita' destinatarie del rapporto di               
sicurezza.                                                                      
11. Il Ministero dell'Ambiente trasmette alla Commissione europea               
l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della           
limitazione delle informazioni.".                                               
4) Il testo dell'art.  117 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3,           
concernente Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:             
"Art. 177 - Funzioni conferite agli Enti locali                                 
1. Le province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma            
1 dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998.                                       
2. Alle province sono delegate le funzioni di spegnimento degli                 
incendi boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa             
fra la Provincia e la Comunita' montana che ne faccia richiesta,                
previa verifica dell'idoneita' dell'ente richiedente allo svolgimento           
delle funzioni. La verifica e' svolta dalla Provincia sulla base di             
apposita direttiva della Giunta regionale. L'intesa definisce le                
specifiche funzioni esercitate dalla Comunita' montana. Detta                   
funzione e' svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e           
con le competenti autorita' dello Stato, in particolare per quanto              
attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso              
dei mezzi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo                  
nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale dello Stato fino           
all'attuazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n.              
112 del 1998, sulla base delle convenzioni stipulate con detti Corpi            
dalla Regione Emilia-Romagna.                                                   
3. I comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1             
dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998, nonche' adottano tutte le               
iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, sul piano                  
organizzativo, sociale ed economico.".                                          
5) La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 concerne Disposizioni per la               
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge                
finanziaria 2001.                                                               
6) Il testo dell'art.  13 della legge n. 225 del 1992, concernente              
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 13 - Competenze delle province                                            
1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli            
articoli 14 e 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano                 
all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della               
protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi              
alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati                   
interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi            
provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in           
armonia con i programmi nazionali e regionali.                                  
2. Per le finalita' di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia            
e' istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto           
dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato.           
Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.".                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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