REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 4                                                                
Funzioni e compiti della Regione                                                
1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di                
protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione                
regionale e statale.                                                            
2. La Regione, ai fini dell'adeguato svolgimento delle funzioni sul             
proprio territorio, conforma le proprie azioni al principio                     
dell'integrazione secondo quanto previsto dal Titolo II della legge             
regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo               
regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali.                  
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita'), nonche'             
indirizza e coordina l'attivita' in materia di protezione civile                
degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione              
pubblica e privata operante nel territorio regionale.                           
3. La Regione puo' coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la           
partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione             
civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del                     
territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione           
con le altre Regioni per l'espletamento di attivita' di protezione              
civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani             
nazionali.                                                                      
4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione               
civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione,                      
avvalendosi dell'Agenzia regionale, di appositi contributi e la                 
cooperazione tecnico-operativa. L'entita' dei contributi e'                     
stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta                   
regionale che individua altresi', ai fini della loro concessione,               
criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate            
costituite dalle Comunita' Montane, dalle Unioni di Comuni e dalle              
altre forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del            
2001.                                                                           
5. La Regione favorisce ed incentiva:                                           
a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione                
civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le               
Autorita' di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed             
il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli           
enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale             
di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una                  
struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione               
concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale             
struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle                      
organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui                      
all'articolo 17, comma 5;                                                       
b) l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale            
di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento           
degli interventi in emergenza.                                                  
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il Titolo II della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, concernente             
Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea           
e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti             
con l'Universita', concerne il Sistema delle autonomie locali.                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina