LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 4
Funzioni e compiti della Regione
1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di
protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione
regionale e statale.
2. La Regione, ai fini dell'adeguato svolgimento delle funzioni sul
proprio territorio, conforma le proprie azioni al principio
dell'integrazione secondo quanto previsto dal Titolo II della legge
regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita'), nonche'
indirizza e coordina l'attivita' in materia di protezione civile
degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione
pubblica e privata operante nel territorio regionale.
3. La Regione puo' coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la
partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione
civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del
territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione
con le altre Regioni per l'espletamento di attivita' di protezione
civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani
nazionali.
4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione
civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione,
avvalendosi dell'Agenzia regionale, di appositi contributi e la
cooperazione tecnico-operativa. L'entita' dei contributi e'
stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta
regionale che individua altresi', ai fini della loro concessione,
criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate
costituite dalle Comunita' Montane, dalle Unioni di Comuni e dalle
altre forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del
2001.
5. La Regione favorisce ed incentiva:
a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione
civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le
Autorita' di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed
il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli
enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale
di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una
struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione
concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale
struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui
all'articolo 17, comma 5;
b) l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale
di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento
degli interventi in emergenza.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il Titolo II della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, concernente
Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea
e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti
con l'Universita', concerne il Sistema delle autonomie locali.