REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 3                                                                
Attivita' del sistema regionale di protezione civile                            
1. Sono attivita' del sistema regionale di protezione civile quelle             
dirette:                                                                        
a) all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi              
presenti sul territorio regionale necessario per le attivita' di                
previsione e prevenzione con finalita' di protezione civile;                    
b) alla preparazione e pianificazione dell'emergenza, con                       
l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli                  
interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonche'             
delle risorse umane e strumentali necessarie;                                   
c) alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli                 
operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione                  
civile;                                                                         
d) all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul                   
territorio;                                                                     
e) all'allertamento degli enti e delle strutture operative di                   
protezione civile nonche' della popolazione, sulla base dei dati                
rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e             
dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;                               
f) al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad            
assicurare ogni forma di prima assistenza;                                      
g) a fronteggiare e superare l'emergenza, mediante: 1) interventi di            
somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e               
delle infrastrutture danneggiati; 2) iniziative ed interventi                   
necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita; 3)           
concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi           
ai fini di protezione civile.                                                   
TITOLO II                                                                       
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE                                          
CAPO I                                                                          
Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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