LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 3
Attivita' del sistema regionale di protezione civile
1. Sono attivita' del sistema regionale di protezione civile quelle
dirette:
a) all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi
presenti sul territorio regionale necessario per le attivita' di
previsione e prevenzione con finalita' di protezione civile;
b) alla preparazione e pianificazione dell'emergenza, con
l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli
interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonche'
delle risorse umane e strumentali necessarie;
c) alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli
operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione
civile;
d) all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul
territorio;
e) all'allertamento degli enti e delle strutture operative di
protezione civile nonche' della popolazione, sulla base dei dati
rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e
dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;
f) al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad
assicurare ogni forma di prima assistenza;
g) a fronteggiare e superare l'emergenza, mediante: 1) interventi di
somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e
delle infrastrutture danneggiati; 2) iniziative ed interventi
necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita; 3)
concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi
ai fini di protezione civile.
TITOLO II
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
CAPO I
Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali