LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Principi, oggetto e finalita'
Art. 2 - Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti di
intervento istituzionale
Art. 3 - Attivita' del sistema regionale di protezione
civile TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
CAPO I - Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali
Art. 4 - Funzioni e compiti della Regione
Art. 5 - Funzioni e compiti delle Province
Art. 6 - Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunita'
Montane
Art. 7 - Comitato regionale di protezione civile
Art. 8 - Dichiarazione dello stato di crisi e di
emergenza nel territorio regionale
Art. 9 - Interventi per il superamento dello stato di
crisi e di emergenza
Art. 10 - Interventi indifferibili ed urgenti
Art. 11 - Programma regionale di previsione e prevenzione
dei rischi
Art. 12 - Pianificazione per la preparazione e la
gestione delle emergenze
Art. 13 - Piano regionale in materia di incendi boschivi
CAPO II - Rete operativa di protezione civile
Sezione I - Strumenti e strutture operative
Art. 14 - Strutture operative
Art. 15 - Convenzioni e contributi
Art. 16 - Formazione e informazione in materia di
protezione civile
Sezione II - Volontariato di protezione civile
Art. 17 - Organizzazione e impiego del volontariato di
protezione civile
Art. 18 - Misure formative, contributive e assicurative a
favore del volontariato di protezione civile
Art. 19 - Comitato regionale di coordinamento del
volontariato di protezione civile
TITOLO III - COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE E NORME FINANZIARIE
CAPO I - Agenzia regionale di protezione civile
Art. 20 - Natura giuridica e compiti dell'Agenzia
regionale
Art. 21 - Organi dell'Agenzia regionale
Art. 22 - Personale dell'Agenzia regionale
Art. 23 - Comitato operativo regionale per l'emergenza
(COREM), Commissione regionale per la previsione e prevenzione dei
grandi rischi, Centro operativo regionale (COR)
CAPO II - Disposizioni finanziarie
Art. 24 - Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia
regionale
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25 - Norme transitorie
Art. 26 - Abrogazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Principi, oggetto e finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge provvede,
nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino
delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale
finalita' prioritaria della propria azione la sicurezza
territoriale.
2. All'espletamento delle attivita' di protezione civile provvedono
la Regione, le Province, i Comuni, le Comunita' Montane, le Unioni di
Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26
aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di Enti locali), e vi concorre ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le
organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale
compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per
quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti
di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione
il concorso operativo e la collaborazione nelle attivita' previste
dalla presente legge avvengono previa intesa.
3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di
protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire la
salvaguardia dell'incolumita' dei cittadini, la tutela dell'ambiente,
del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e
produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi
calamitosi.
4. La Regione pone a fondamento della presente legge il principio di
integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo
ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorita'
statali e con il sistema delle Autonomie locali.
5. La presente legge detta altresi' norme in materia di
organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile, di
cui la Regione in concorso con gli Enti locali, promuove lo sviluppo,
riconoscendone il valore e l'utilita' sociale e salvaguardandone
l'autonomia.
6. Al fine di assicurare l'unitarieta' della gestione delle attivita'
di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei
principi di responsabilita' e di unicita' dell'amministrazione, viene
istituita l'"Agenzia di protezione civile della Regione
Emilia-Romagna", di seguito denominata Agenzia regionale. L'Agenzia
regionale opera in stretto raccordo con le altre strutture regionali
competenti in materia di sicurezza territoriale oltre che con le
competenti strutture degli Enti locali e con quelle statali presenti
sul territorio regionale.
7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale
sull'attuazione dei programmi di attivita' dell'Agenzia regionale.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 2
La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concerne Disciplina delle
forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali.