REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI                                                
CAPO I - Principi generali                                                      
          Art.  1 -  Principi, oggetto e finalita'                              
          Art.  2 -  Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti di             
intervento istituzionale                                                        
          Art.  3 -  Attivita' del sistema regionale di protezione              
civile TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE                       
CAPO I - Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali                          
          Art.  4 -  Funzioni e compiti della Regione                           
          Art.  5 -  Funzioni e compiti delle Province                          
          Art.  6 -  Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunita'            
Montane                                                                         
          Art.  7 -  Comitato regionale di protezione civile                    
          Art.  8 -  Dichiarazione dello stato di crisi e di                    
emergenza nel territorio regionale                                              
          Art.  9 -  Interventi per il superamento dello stato di               
crisi e di emergenza                                                            
          Art.  10 -  Interventi indifferibili ed urgenti                       
          Art.  11 -  Programma regionale di previsione e prevenzione           
dei rischi                                                                      
          Art.  12 -  Pianificazione per la preparazione e la                   
gestione delle emergenze                                                        
          Art.  13 -  Piano regionale in materia di incendi boschivi            
CAPO II - Rete operativa di protezione civile                                   
Sezione I - Strumenti e strutture operative                                     
          Art.  14 -  Strutture operative                                       
          Art.  15 -  Convenzioni e contributi                                  
          Art.  16 -  Formazione e informazione in materia di                   
protezione civile                                                               
Sezione II - Volontariato di protezione civile                                  
          Art.  17 -  Organizzazione e impiego del volontariato di              
protezione civile                                                               
          Art.  18 -  Misure formative, contributive e assicurative a           
favore del volontariato di protezione civile                                    
          Art.  19 -  Comitato regionale di coordinamento del                   
volontariato di protezione civile                                               
TITOLO III - COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE             
DI PROTEZIONE CIVILE E NORME FINANZIARIE                                        
CAPO I -  Agenzia regionale di protezione civile                                
          Art.  20 -  Natura giuridica e compiti dell'Agenzia                   
regionale                                                                       
          Art.  21 -  Organi dell'Agenzia regionale                             
          Art.  22 -  Personale dell'Agenzia regionale                          
          Art.  23 -  Comitato operativo regionale per l'emergenza              
(COREM), Commissione regionale per la previsione e prevenzione dei              
grandi rischi, Centro operativo regionale (COR)                                 
CAPO II -  Disposizioni finanziarie                                             
          Art.  24 -  Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia             
regionale                                                                       
TITOLO IV -  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                  
          Art.  25 -  Norme transitorie                                         
          Art.  26 -  Abrogazioni                                               
TITOLO I                                                                        
DISPOSIZIONI GENERALI                                                           
CAPO I                                                                          
Principi generali                                                               
          Art. 1                                                                
Principi, oggetto e finalita'                                                   
1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge provvede,                    
nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi                    
dell'articolo 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino             
delle funzioni in materia di protezione civile ed  assume quale                 
finalita' prioritaria della propria azione la sicurezza                         
territoriale.                                                                   
2. All'espletamento delle attivita' di protezione civile provvedono             
la Regione, le Province, i Comuni, le Comunita' Montane, le Unioni di           
Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26              
aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre                  
disposizioni in materia di Enti locali), e vi concorre ogni altra               
istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le               
organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale           
compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per             
quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti             
di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione           
il concorso operativo e la collaborazione nelle attivita' previste              
dalla presente legge avvengono previa intesa.                                   
3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di              
protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire la                      
salvaguardia dell'incolumita' dei cittadini, la tutela dell'ambiente,           
del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e             
produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi                
calamitosi.                                                                     
4. La Regione pone a fondamento della presente legge il principio di            
integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo           
ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorita'               
statali e con il sistema delle Autonomie locali.                                
5. La presente legge detta altresi' norme in materia di                         
organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile, di             
cui la Regione in concorso con gli Enti locali, promuove lo sviluppo,           
riconoscendone il valore e l'utilita' sociale e salvaguardandone                
l'autonomia.                                                                    
6. Al fine di assicurare l'unitarieta' della gestione delle attivita'           
di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei               
principi di responsabilita' e di unicita' dell'amministrazione, viene           
istituita l'"Agenzia di protezione civile della Regione                         
Emilia-Romagna", di seguito denominata Agenzia regionale. L'Agenzia             
regionale opera in stretto raccordo con le altre strutture regionali            
competenti in materia di sicurezza territoriale oltre che con le                
competenti strutture degli Enti locali e con quelle statali presenti            
sul territorio regionale.                                                       
7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale             
sull'attuazione dei programmi di attivita' dell'Agenzia regionale.              
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 2                                                                         
La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concerne Disciplina delle              
forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali.               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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