REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 23

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art.	1 -  Estinzione del contenzioso
Art.	2 -  Interpretazione autentica dell'articolo 52, comma 4 della
legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
Art.	3 -  Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali
Art.	4 -  Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
regionale ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2002 e del
decreto-legge n. 2 del 2003
Art.	5 -  Autoveicoli adibiti a scuola guida
Art.	6 -  Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale n. 31
del 1996
Art.	7 -  Abrogazioni
Art. 1
Estinzione del contenzioso
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti maturati al 31 dicembre 2004 relativi ai
tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da
sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto non
superi l'importo di Euro 16,53.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si
fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione
per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito
tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative,
derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi
di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 2
Interpretazione autentica dell'articolo 52, comma 4
della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
(Disposizioni per la protezione della fauna selvatica
e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza
l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per
una durata massima quinquennale non incide, se avente durata
pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento,
qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per
rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno
in anno. Tale provvedimento e' equiparato, nel rapporto tributario che
si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di
rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto
legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle
tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16
maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno
1990, n. 158).
Art. 3
Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali
1. La Tabella 1 allegata alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30
(Disposizioni in materia di tributi regionali) e' sostituita dalla
seguente:
(segue Tabella 1)
Art. 4
Esenzione dal pagamento
della tassa automobilistica regionale
ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2002
e del decreto-legge n. 2 del 2003
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il beneficio dell'esenzione dal
pagamento della tassa automobilistica regionale ai proprietari degli
autoveicoli, di potenza non superiore ad 85 KW e conformi alle
direttive CE sull'inquinamento, immatricolati per la prima volta nei
periodi indicati dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate) e dal decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito
dalla legge 14 marzo 2003, n. 39 (Differimento di misure agevolative
in materia di tasse automobilistiche) in possesso dei requisiti
previsti dalle stesse leggi per beneficiare delle agevolazioni.
Art. 5
Autoveicoli adibiti a scuola guida
1. Rientrano nella classificazione prevista nell'Allegato 1, tariffa
C), del decreto Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39
(Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli
adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione
siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto.
Art. 6
Disposizioni in materia di tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996
1. All'articolo 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31
(Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Nel caso in cui venga esercitata l'azione penale il termine di
cui al comma 1 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce il giudizio penale.".
2. All'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 2 le parole "di II categoria, tipo A"
sono sostituite da "per inerti";
b) alla lettera a) del comma 3 le parole "di I categoria o in
discarica di II categoria tipo A" sono sostituite da "per rifiuti non
pericolosi";
c) alla lettera b) del comma 3 dopo la parola "discarica" sono
inserite le seguenti: "gia' autorizzata";
d) dopo la lettera b) del comma 3 e' aggiunta la seguente lettera:
"b bis) 10 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti ammissibili al
conferimento in discarica per i rifiuti inerti.".
e) dopo il comma 6 bis e' aggiunto il seguente:
"6 ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 bis, sono soggetti
al pagamento del tributo speciale in misura ridotta, ai sensi
dell'articolo 3, comma 40 della legge n. 549 del 1995, gli scarti ed i
sovvalli provenienti da attivita' di recupero da cui derivano
unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro
utilizzo di ulteriori trattamenti.".
Art. 7
Abrogazioni
1. Il comma 3 dell'articolo 44 bis della legge regionale 15 febbraio
1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attivita' venatoria) e' abrogato.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 22 dicembre 2005	VASCO ERRANI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1840 del 14 novembre 2005; oggetto consiliare n. 757 (VIII
legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 45 in data 16 novembre 2005;
assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari
generali ed istituzionali" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7 del 13
dicembre 2005, con  preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Paolo Nanni;
approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 21 dicembre
2005, atto n. 10/2005.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'art. 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996 n. 31
che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi e' il seguente:
"Art. 7-bis - Decadenza
1. Ferma restando la presunzione di cui all'articolo 7, l'accertamento
delle violazioni deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale e' stata
commessa la violazione.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 13 della legge regionale  19 agosto 1996, 
n. 31 che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in
discarica di rifiuti solidi e' il seguente:
"Art. 13 - Ammontare dell'imposta
1. A decorrere dall'anno 2002, l'ammontare dell'imposta e' determinato
moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in
chilogrammi, per gli importi come indicati nei commi successivi.
2. Per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo
e metallurgico:
a) 7,75 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica
di II categoria, tipo A;
b) 3,62 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in
discariche di altro tipo (10).
3. Per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati al comma 2:
a) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in
discarica di I categoria o in discarica di II categoria tipo A o in
impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) 6,20 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica
di II categoria tipo B.
4. Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi, ai sensi del DPR
10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni:
a) 25,82 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti tal quali
in discarica;
b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se, vengono conferiti in
discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione
debitamente autorizzato dall'autorita' competente oppure se vengono
conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia.
5. Per i rifiuti solidi urbani:
a) 18,08 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti tal quali in
discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti in discarica e
provenienti da separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o da
raccolta differenziata all'origine, aventi contenuto di sostanza
organica non superiore al 10 per cento;
c) 25,82 Euro ogni mille chilogrammi se prodotti in ambiti
territoriali ottimali diversi da quelli ove ha sede la discarica o
l'impianto di incenerimento senza recupero di energia, fatti salvi
eventuali accordi di pianificazione.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, stabilisce con proprio atto le modalita' e le
procedure per l'applicazione del regime agevolato di cui alla lettera
b) del comma 5.
6-bis. Gli scarti ed i sovvalli di cui all'articolo 3, comma 40 della
Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) conferiti in discarica sono soggetti al pagamento
del tributo speciale nella misura del 20 per cento dell'ammontare
stabilito dal precedente comma 1, a condizione che i rifiuti o i
prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica,
riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente
destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta regionale
individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di
selezione automatica, riciclaggio, recupero o compostaggio devono
raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti,
degli scarti e dei sovvalli per poter usufruire del pagamento del
tributo speciale in misura ridotta e stabilisce le relative modalita'
di verifica, prevedendo altresi' la tempistica di adeguamento.
7. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati,
scaricati o depositati in modo incontrollato, si applicano le aliquote
massime previste nel presente articolo.
8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta valgono la classificazione
dei rifiuti, delle discariche, nonche' degli scarti e dei sovvalli,
degli impianti e dei processi di trattamento, quali risultanti dalla
normativa vigente e dagli atti autorizzatori rilasciati dall'ente
competente.".
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art 44 , comma 3 della legge regionale 15 febbraio
1994, n. 8 che concerne Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 44 - Tasse regionali
(omissis)
3. Non sono soggetti a tassa gli appostamenti fissi collocati all
interno dl aziende venatorie.
(omissis)".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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