REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 22

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 12
della legge regionale n. 11 del 2004
1. L'articolo 12 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo
regionale della societa' dell'informazione) e' sostituto dal
seguente:
"Art. 12
Patrimonio informativo pubblico
1. Per "patrimonio informativo pubblico" si intende l'insieme dei dati
personali diversi da quelli sensibili e giudiziari oggetto di scambio
e comunicazione nell'esercizio di pubbliche funzioni, attraverso la
realizzazione di un sistema di cooperazione applicativa, ai sensi
dell'articolo 14 della presente legge regionale, che faciliti, sotto
il profilo tecnico, l'interconnessione fra banche dati, indipendenti
ed autonome.
2. Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati di cui al
comma 1 e' effettuato nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
delle forme di segreto, incluso il segreto d'ufficio, nel rispetto dei
principi costituzionali di efficienza e di tutela del trattamento dei
dati personali.
3. Secondo le modalita' deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 26, il patrimonio informativo pubblico e' utilizzato da
parte dei soggetti pubblici per le finalita' istituzionali cui essi
sono preordinati nonche' da parte dei soggetti privati che operano in
ambito regionale per lo svolgimento di attivita' di pubblico interesse
nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003 e segnatamente nel rispetto
dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo stesso.
4. La Regione, i soggetti pubblici ed i soggetti privati che operano
in ambito regionale per lo svolgimento di attivita' di pubblico
interesse trattano i dati personali di cui al comma 1 nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del
2003.
5. La Regione, conformemente alle disposizioni contenute negli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 196 del 2003, anche
attraverso l'adozione di un regolamento, disciplina la comunicazione
dei dati personali di cui al comma 1 e delle informazioni acquisite o
prodotte nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali a soggetti
pubblici, a soggetti privati o ad enti pubblici economici.
6. In attuazione del principio di leale collaborazione e allo scopo di
assicurare l'efficienza delle attivita' delle pubbliche
amministrazioni, il potenziamento delle capacita' operative e
l'economicita' di gestione di cui all'articolo 3, lettera b), i
soggetti pubblici comunicano ad altri soggetti pubblici i dati
personali di cui al comma 1, con esclusione dei dati sensibili e
giudiziari, contenuti nei propri sistemi informativi, nel rispetto dei
limiti previsti dall'articolo 18, comma 2, e dall'articolo 19, comma
2, del decreto legislativo n. 196 del 2003, per il trattamento dei
dati medesimi finalizzato alla effettiva fruibilita' per le rispettive
attivita' istituzionali. Al fine di consentire o agevolare la
comunicazione dei dati personali di cui al comma 1, tali soggetti sono
tenuti al rispetto della disciplina in materia di informativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In
particolare, ai fini sopraindicati, tali soggetti:
a) notificano alla Regione le basi informative, direttamente o
indirettamente gestite per lo svolgimento delle attivita' a cui essi
sono preordinati;
b) classificano le basi informative a seconda che contengano dati
accessibili a tutti, dati riservati per specifiche finalita', dati
riservati esclusivamente ai titolari di diritto di accesso e di
partecipazione, ovvero dati segreti, perche' coperti da segreto
d'ufficio o da specifica tutela legislativa;
c) si adoperano per garantire la maggiore accessibilita' delle proprie
basi di dati, tramite opportuni strumenti tecnologici tali da
garantire l'integrita' e l'autonoma gestione di ogni singolo ente e la
produzione di rapporti con finalita' statistiche ed informative;
d) si pongono nelle condizioni di avere la piena conoscenza del
processo del trattamento dei dati personali diversi da quelli
sensibili e giudiziari cosi' da effettuare costanti verifiche per
quanto concerne accesso, modifiche e utilizzo dei dati stessi. Cio' si
ottiene sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (Sviluppo ed
utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche
amministrazioni).
7. La Regione promuove e agevola la comunicazione da parte dei
soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di
attivita' di interesse pubblico alla Regione e agli altri soggetti
pubblici che operano in ambito regionale dei dati personali di cui al
comma 1, con esclusione di quelli sensibili e giudiziari, contenuti
nei propri sistemi informativi, nel rispetto delle disposizioni in
materia di consenso di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n.
196 del 2003. Al fine di consentire o agevolare la comunicazione dei
dati personali di cui al comma 1, tali soggetti sono tenuti a
prevedere espressamente nell'informativa e nell'eventuale richiesta di
consenso l'autorizzazione alla comunicazione dei dati alla Regione. La
comunicazione dei dati deve altresi' essere prevista nell'ambito dei
contratti di servizio pubblico stipulati con i soggetti gestori o
erogatori.".
Art. 2
Modifica dell'articolo 13
della legge regionale n. 11 del 2004
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11
del 2004 e' aggiunto il seguente periodo:
"Il trattamento dei dati compresi nel SIR (Sistema informativo
regionale) e' effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196
del 2003.".
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 22 dicembre 2005	VASCO ERRANI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1783 del 7 novembre 2005; oggetto consiliare n. 730 (VIII
legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 41 in data 9 novembre 2005;
assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari
generali ed istituzionali" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4 del 22
novembre 2005, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Matteo Richetti;
approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 21 dicembre
2005, atto n. 9/2005.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11
che concerne Sviluppo regionale della societa' dell'informazione e' il
seguente:
"Art. 12 - Patrimonio informativo pubblico
1. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della privacy e
delle forme di segreto, incluso il segreto d'ufficio, e nei limiti del
diritto di accesso, l'insieme delle informazioni acquisite o prodotte
nell'esercizio di pubbliche funzioni costituisce patrimonio comune per
le attivita' istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli
enti, associazioni o soggetti privati, che operano in ambito regionale
per finalita' di interesse pubblico. Nelle forme e con le modalita'
deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 26, nei
limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera i) della
presente legge, tale patrimonio e' aperto alla disponibilita' ed al
libero utilizzo di soggetti terzi. La Regione, con regolamento a norma
di Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla
legislazione statale in materia e dei livelli di tutela previsti nel
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), disciplina la cessione dei dati
costitutivi del patrimonio informativo pubblico a privati ed enti
pubblici economici.
2. In attuazione del principio di leale collaborazione e nel rispetto
della legislazione in materia di protezione dei dati personali, le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che operano in ambito
regionale forniscono la disponibilita' dei dati contenuti nei propri
sistemi informativi, nei limiti previsti dall'articolo 18 del decreto
legislativo n. 196 del 2003 assicurandosi reciproca assistenza e
supporto per il trattamento dei dati medesimi finalizzato alla
effettiva fruibilita' per le rispettive attivita' istituzionali.
Analogamente, le associazioni e i soggetti privati che operano in
ambito regionale per finalita' di interesse pubblico sono tenuti a
fornire la disponibilita' dei dati contenuti nei propri sistemi
informativi, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 196 del
2003. I soggetti pubblici e i soggetti privati di cui al presente
comma sono tenuti a predisporre ogni atto che consenta o agevoli la
comunicazione dei dati, fra cui un'adeguata informativa
all'interessato e, ove previsto dalla legge, la richiesta dello
specifico consenso, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.
Ai fini sopraindicati, in particolare, essi:
a) notificano alla Regione le basi informative, direttamente od
indirettamente gestite per i propri compiti istituzionali;
b) classificano le basi informative a seconda che contengano dati
accessibili a tutti, dati riservati per specifiche finalita', dati
riservati esclusivamente ai titolari di diritti di accesso e di
partecipazione, ovvero dati segreti, perche' coperti da segreto
d'ufficio o da specifica tutela legislativa;
c) si adoperano per garantire la maggiore accessibilita' delle proprie
basi di dati, tramite opportuni strumenti tecnologici tali da
garantire l'integrita' e l'autonoma gestione di ogni singolo ente e la
produzione di rapporti con finalita' statistiche ed informative;
d) si pongono nelle condizioni di avere la piena conoscenza del
processo del trattamento dei dati cosi' da effettuare verifiche per
quanto concerne accesso, modifiche e utilizzo dei dati stessi. Cio' si
ottiene sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (Sviluppo ed
utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche
amministrazioni).
3. La prestazione di assistenza, la fruizione di supporti tecnici e
l'erogazione di contributi, incentivi ed altre forme di finanziamento
concessi dalla Regione in attuazione delle finalita' e degli obiettivi
della presente legge sono subordinate all'effettivo adempimento degli
obblighi e degli impegni di cui ai commi 1 e 2.".
Comma 3
2) Il testo dell'art. 19 commi 2 e 3) del DLgs 196/03 che concerne
Codice in materia di protezione dei dati personali e' il seguente:
"Art.19 - Principii applicabili ai dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari
(omissis)
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti
pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione e' ammessa
quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui
all'articolo 39, comma 2, e non e' stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a
enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di
legge o di regolamento.".
Comma 4
3) Il testo dell'art. 11 del DLgs 196/03 che concerne Codice in
materia di protezione dei dati personali e' il seguente:
"Art. 11 - Modalita' del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini
compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali non possono essere
utilizzati.".
Comma 5
4) Il testo dell'articolo 18 , del DLgs 196/03 che concerne Codice in
materia di protezione dei dati personali e' il seguente:
"Art 18 - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da
soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
3.  Trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i
limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa
natura dei dati, nonche' dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti
pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione.".
5) Il testo dell'art. 19  del DLgs 196/03 che concerne Codice in
materia di protezione dei dati personali e' il seguente:
"Art 19 - Principi applicabili al trattamento di dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari e' consentito, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una
norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti
pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione e' ammessa
quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui
all'articolo 39, comma 2, e non e' stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a
enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di
legge o di regolamento.".
Comma 6
6) Il  testo dell'articolo 18, comma 2 del DLgs 196/03 che concerne
Codice in materia di protezione dei dati personali e' il seguente:
"Art. 18 - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da
soggetti pubblici
(omissis)
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
(omissis)".
7) Il testo dell'art. 19, comma 2 del DLgs 196/03 e' gia' citato 
all'art. 1,  nota 2).
8) Il testo dell'art. 13 del DLgs 196/03 che concerne Codici in
materia di protezione dei dati personali e' il seguente:
"Art. 13 - Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i
dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e
del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e'
indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in
modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato
designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi
previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo' non
comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da parte
di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte
per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita'
semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati
trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione
dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.".
Comma 7
9) Il testo dell'art. 23 del DLgs 196/03 che concerne Codice in
materia di protezione dei dati personali e' il seguente:
"Art. 23 - Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu'
operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente
e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato, se e' documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso e' manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.".
NOTA ALL'ART. 2
1) Il testo dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 che concerne Sviluppo regionale della societa'
dell'informazione e' il seguente:
"Art. 13 - Il sistema informativo regionale (SIR)
1. Il SIR e' costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi
e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di
governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della
Regione, ed al loro coordinamento con le attivita' degli enti pubblici
operanti nel territorio regionale.
(omissis)".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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