REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA  APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art.	1 -  Automazione e manutenzione del sistema informativo
regionale
Art.	2 -  Sviluppo del sistema informativo regionale
Art.	3 -  Sistema informativo agricolo regionale
Art.	4 -  Contributo al Comitato di solidarieta' alle vittime delle
stragi
Art.	5 -  Cartografia regionale
Art.	6 -  Interventi per la forestazione
Art.	7 -  Interventi nel settore delle bonifiche
Art.	8 -  Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla
qualificazione dell'impresa cooperativa
Art.	9 -  Rendicontazione dei progetti aventi caratteristiche di
rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta
turistica di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1993
Art.	10 -  Valorizzazione delle attivita' ittiche
Art.	11 -  Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica
Art.	12 -  Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli
insediamenti storici
Art.	13 -  Fondo per la conservazione della natura
Art.	14 -  Opere acquedottistiche e fognarie
Art.	15 -  Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar
Adriatico
Art.	16 -  Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale
Art.	17 -  Parco regionale del delta del Po
Art.	18 -  Parchi regionali e riserve naturali
Art.	19 -  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
di competenza regionale
Art.	20 -  Rete viaria di interesse regionale
Art.	21 -  Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
ricapitalizzazione della societa' SAB - Aeroporto G. Marconi di
Bologna SpA
Art.	22 -  Protezione civile. Interventi di emergenza
Art.	23 -  Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
Art.	24 -  Interventi volti alla tutela e al controllo della
popolazione canina e felina
Art.	25 -  Fondo sociale regionale
Art.	26 -  Investimento per i servizi educativi per l'infanzia
Art.	27 -  Opere urgenti di edilizia scolastica - Programmi d'area
Art.	28 -  Contributi alle Aziende regionali per il diritto allo
studio universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma per
interventi straordinari di edilizia universitaria
Art.	29 -  Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
Art.	30 -  Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in
liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna
(AICER Srl)
Art.	31 -  Politiche regionali a favore dei giovani
Art.	32 -  Trasferimento all'esercizio 2006 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali
Art.	33 -  Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
Art.	34 -  Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura
Art.	35 -  Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1994
Art.	36 -  Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997
Art.	37 -  Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti
pubblici locali dell'area metropolitana bolognese - legge regionale n.
30 del 1998
Art.	38 -  Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002
Art.	39 -  Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
Art.	40 -  Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004
Art.	41 -  Comando del personale presso i gestori dei servizi locali
ambientali
Art.	42 -  Copertura finanziaria
Art.	43 -  Entrata in vigore
Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti il sistema informativo regionale (SIR)
volte allo sviluppo regionale della societa' dell'informazione secondo
le finalita' indicate nell'articolo 13 della legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione) e
nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale:
manutenzione e sviluppo, e' disposta l'autorizzazione di spesa pari ad
Euro 2.500.000,00, per l'esercizio 2006, a valere sul Capitolo 03905.
Art. 2
Sviluppo del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalita' di cui alle leggi regionali 19 aprile
1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione),
nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo
del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia
regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile
1975, n. 24)"
Esercizio 2006: Euro 800.000,00
b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale -
Comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30, abrogata
e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2006: Euro 100.000,00
c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (articolo
17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio
2004, n. 11)"
Esercizio 2006: Euro 1.600.000,00
d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: Piano
telematico regionale  (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2006: Euro 10.000.000,00.
Art. 3
Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai
sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997,
n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) e'
disposta, per l'esercizio 2006, una autorizzazione di spesa di Euro
1.000.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B.
1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.
Art. 4
Contributo al Comitato di solidarieta'
alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere, per
l'esercizio 2006, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di
solidarieta' alle vittime delle stragi costituito fra la Regione
Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna,
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul
Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad
Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.
Art. 5
Cartografia regionale
1. Per le finalita' di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
(Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica
regionale: geologia e pedologia, e' disposta la seguente
autorizzazione di spesa:
a) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosita' e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)"
Esercizio 2006: Euro 500.000,00.
Art. 6
Interventi per la forestazione
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il
miglioramento del patrimonio forestale regionale e' disposta la
seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali come segue:
a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento
agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonche' per la
esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (articolo 2,
L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"
Esercozio 2006: Euro 1.000.000,00.
Art. 7
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti
di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le
autorizzazioni di spesa nell'ambito delle seguenti U.P.B.:
a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere
sul sottoindicato capitolo:
Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica
danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche e per l'immediato
intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e
70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; articolo 26, lett. e), L.R. 2
agosto 1984, n. 42)"
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00
b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica, e' disposta
la seguente autorizzazione di spesa:
Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (articolo 26, comma
2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"
Esercizio 2006: Euro 1.835.000,00.
Art. 8
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23
marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per
la cooperazione) e' disposta la seguente autorizzazione di spesa a
favore del sottoelencato capitolo afferente all'U.P.B. 1.3.2.3.8230 -
Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:
a) Cap. 21222 "Contributi per l'integrazione del fondo consortile del
consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7-bis,
L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)"
Esercizio 2006: Euro 200.000,00.
Art. 9
Rendicontazione dei progetti aventi caratteristiche
di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta
turistica di cui all'articolo 8
della legge regionale n. 3 del 1993
1. Per i beneficiari dei finanziamenti regionali di progetti aventi
caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto
all'offerta turistica regionale, previsti all'articolo 8 della legge
regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica
della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli
interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38), ai quali si
applica l'articolo 23, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2002,
n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta
turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio
1993, n. 3) che, per questioni procedimentali, non abbiano potuto
rendicontare le iniziative, approvate e gia' attivate, nei termini
stabiliti dall'articolo 13 della legge regionale n. 3 del 1993, e'
stabilito il nuovo termine del 30 settembre 2006.
Art. 10
Valorizzazione delle attivita' ittiche
1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ittiche, ai
sensi della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo
sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ittiche), e' disposta,
per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a
valere sul Capitolo 24400 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8610 -
Valorizzazione attivita' ittiche.
Art. 11
Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione
e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R.
9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito del sottoindicato capitolo
afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del
turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e
integrazioni di spesa come segue:
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del
piano annuale della azioni di promozione turistica regionale di
carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT
Servizi Srl di progetti di promozione turistica e commercializzazione
turistica elaborati dai soggetti aderenti alle "Unioni" di cui
all'articolo 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (articolo 7, comma 2,
lettere a) e b) ed articolo 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4
marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2006: + Euro    150.000,00
Esercizio 2007:   Euro 12.150.000,00.
Art. 12
Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale
degli insediamenti storici
1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
con riferimento ai contributi finalizzati all'acquisto di edifici di
carattere storico-artistico o ambientale ai sensi della legge
regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici
storico-artistici e la promozione della qualita' architettonica e
paesaggistica del territorio) a valere sul Capitolo 30895 afferente
alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio, urbanistico e
ambientale degli insediamenti storici, e' apportata la riduzione di
Euro 108.068,61.
Art. 13
Fondo per la conservazione della natura
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B.
1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, e' stabilito quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della
natura istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio
1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), e' disposta
un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2006, di Euro 15.000,00
(Cap. 38050);
b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione
della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di
particolare pregio e significato, anche in collaborazione con
l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma
dell'art. 3, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 2 del 1977, e'
disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro
55.026,79 (Cap. 38058);
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in
gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi
dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 e' disposta, per
l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 36.784,00 (Cap.
38070).
Art. 14
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la
esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo
3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina
transitoria degli interventi per il finanziamento di opere
idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie
e impianti di depurazione e' disposta la seguente autorizzazione di
spesa:
a) Cap. 35305 "Contributi in capitale a favore di Comuni per
l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2,
L.R. 15 novembre 1976, n. 47)"
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.
Art. 15
Interventi volti al disinquinamento
delle acque del Mar Adriatico
1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della
degradazione ambientale, nonche' ad individuare i mezzi piu' idonei
per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai
sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per la
ricerca ambientale - Norme per l'esercizio della motonave regionale
"Daphne") e' disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di
spesa di Euro 250.000,00 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14150 -
Interventi per la ricerca ambientale, a valere sul Capitolo 37150.
Art. 16
Interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220
- Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, sono disposte
le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 37332 "Fondo per l'anticipazione delle somme necessarie per la
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'articolo 17 del DLgs 5
febbraio 1997, n. 22 (articolo 134, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n.
3)"
Esercizio 2006: Euro 500.000,00
b) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori
di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (articolo 134, comma
3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.
Art. 17
Parco regionale del delta del Po
1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione
dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del
delta del Po, ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11
(Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) e
dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27
(Istituzione del Parco regionale del delta del Po), per l'esercizio
2006 e' disposta una autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00 a
valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 - Parchi
e riserve naturali.
Art. 18
Parchi regionali e riserve naturali
1. Per il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali e per
lo sviluppo socio-economico del territorio, ai sensi dell'articolo 35,
commi 2 e 4 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei
parchi regionali e delle riserve naturali), per l'esercizio 2006 e'
disposta una autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00 a valere sul
Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e
valorizzazione delle risorse ambientali.
Art. 19
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena
nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza
regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n.
523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie) e' disposta l'autorizzazione di
spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente alla U.P.B.
1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per
l'esercizio 2006, di Euro 500.000,00.
Art. 20
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilita' di
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 (Riforma del sistema regionale e locale), e' disposta la seguente
autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo afferente
alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere
stradali:
a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
(art. 167, comma 2, lett. A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
successive modifiche)"
Esercizio 2006: Euro 14.900.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi d'area
di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di
programmi speciali d'area), e' disposta la seguente autorizzazione di
spesa a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione di opere stradali:
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di
sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprieta'
comunale (art. 167-bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come
modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
Esercizio 2006: Euro 1.212.000,00.
Art. 21
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla ricapitalizzazione della societa' SAB -
Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare all'aumento
del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Societa' SAB. -
Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA, della quale e' gia' socio ai
sensi della legge regionale 23 ottobre 1986, n. 35 (Partecipazione
della Regione Emilia-Romagna alla societa' S.A.B. - Aeroporto G.
Marconi di Bologna S.p.A.), entro il limite massimo di tre milioni di
Euro, per l'esercizio 2006 a valere sul Capitolo 45710 CNI afferente
alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
Art. 22
Protezione civile. Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010
(Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua
cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile
dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da eventi
calamitosi), e' disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio
finanziario 2006, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B.
1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento di Euro
2.150.000,00.
Art. 23
Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende sanitarie
gestiti direttamente dalla Regione
1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei
confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione,
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), per l'esercizio
2006 e' determinato in Euro 20.000.000,00, a valere sul Capitolo 51721
afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente
gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi
del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, e
viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:
a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per
la salute, in particolare nel campo dell'attivita' di informazione e
comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento
dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e
sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di
formazione e valorizzazione delle risorse umane
Euro: 13.500.000,00;
b) spese per attivita' di supporto al Servizio sanitario regionale
Euro: 2.800.000,00;
c) spese per il funzionamento dell'Agenzia sanitaria regionale
Euro: 3.700.000,00.
Art. 24
Interventi volti alla tutela e al controllo
della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7
aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina), e' disposta, per l'esercizio 2006,
un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul
Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi
alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
Art. 25
Fondo sociale regionale
1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la
costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da
destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi
dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per
la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali) e' disposta, per
l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 6.171.701,26 a
valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 -
Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.
Art. 26
Investimento per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il
riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi
educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge
regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi
per la prima infanzia), e' disposta la seguente autorizzazione di
spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B.
1.6.1.1.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per
l'infanzia:
Esercizio 2006: Euro 4.000.000,00.
Art. 27
Opere urgenti di edilizia scolastica - Programmi d'area
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi d'area
di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di
programmi speciali d'area), volti all'esecuzione di opere urgenti di
edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto
dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e
l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) e' disposta, per
l'esercizio 2006, una autorizzazione di spesa pari ad Euro
1.950.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B.
1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attivita'
scolastiche e formative.
Art. 28
Contributi alle Aziende regionali
per il diritto allo studio universitario
di Modena e Reggio Emilia e di Parma
per interventi straordinari di edilizia universitaria
1. La Regione e' autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in
conto capitale alle Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma, per la
ristrutturazione e la nuova costruzione di residenze universitarie.
Tali finanziamenti sono destinati alle residenze universitarie "Mario
Allegretti" per un importo di Euro 325.000,00 e "San Pancrazio" per un
importo di Euro 838.000,00. La Giunta regionale con proprio atto
assegna i contributi e definisce modalita' e procedure per la
concessione dei finanziamenti straordinari alle Aziende regionali per
il diritto allo studio universitario sopraindicate.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 e'
disposta per l'esercizio finanziario 2006 un'autorizzazione di spesa
di Euro 1.163.000,00 a valere sul Capitolo 73132 CNI afferente alla
U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.
Art. 29
Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27
(Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), e' disposta, per
l'esercizio 2006, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro
3.875.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B.
1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono
scopi culturali.
Art. 30
Norme per il recesso ovvero lo scioglimento
e la messa in liquidazione dell'Agenzia
di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)
1. La Regione, in qualita' di socio partecipante, si attiva per il
proprio recesso, ovvero per lo scioglimento e la messa in
liquidazione, qualora deliberati dagli organi societari, dell'Agenzia
di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER s.r.l.), di cui
alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 (Costituzione di una societa'
per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
culturale e ambientale) e all'articolo 34 della legge regionale 23
dicembre 2004 n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
pluriennale 2005-2007).
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata a
concedere, ove necessario, finanziamenti destinati alla copertura
degli eventuali oneri connessi alle operazioni di liquidazione, a
valere sul Capitolo 70814 CNI "Contributi finalizzati alla messa in
liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna
(AICER Srl)" afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attivita'
culturali. Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a
societa' e istituzioni, per l'esercizio 2006 e per un importo di Euro
200.000,00.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare
quanto disposto al comma 1.
Art. 31
Politiche regionali a favore dei giovani
1. Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture
destinate ad attivita' rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21
(Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) e'
disposta, per l'esercizio finanziario 2006, un'autorizzazione di spesa
di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla
U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per
progetti rivolti ai giovani.
Art. 32
Trasferimento all'esercizio 2006
delle autorizzazioni di spesa relative al 2005
finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, gia' finanziate con mezzi
regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono
trasferite all'esercizio 2006 a seguito della presunta mancata
assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2005:
	Progr.	Capitolo	UPB	Euro
	1)	2701	1.2.3.3.4420	1.150.000,00
	2)	2775	1.2.3.3.4425	100.000,00
	3)	3850	1.2.3.3.4440	50.460,45
	4)	3925	1.2.1.3.1520	140.439,55
	5)	4270	1.2.1.3.1600	12.636.178,13
	6)	4276	1.2.1.3.1600	24.304.118,40
	7)	4348	1.2.1.3.1600	10.742.611,29
	8)	14070	1.3.1.3.6200	212.143,01
	9)	14170	1.3.1.3.6200	239.280,00
	10)	16332	1.3.1.3.6300	3.716.447,36
	11)	16400	1.3.1.3.6300	1.104.340,52
	12)	21078	1.3.2.3.8000	2.000.000,00
	13)	22210	1.3.2.3.8260	2.693.294,86
	14)	23417	1.3.2.3.8350	6.484.667,25
	15)	23419	1.3.2.3.8350	391.213,32
	16)	25525	1.3.3.3.10010	5.421.052,91
	17)	25780	1.3.3.3.10010	477.247,71
	18)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
	19)	27718	1.3.4.3.11600	516.456,90
	20)	27727	1.3.4.3.11610	500.000,00
	21)	30640	1.4.1.3.12630	5.197.595,40
	22)	30644	1.4.1.3.12630	146.092,15
	23)	30646	1.4.1.3.12630	1.656.550,00
	24)	30880	1.4.1.3.12620	255.319,62
	25)	30885	1.4.1.3.12620	3.361.538,74
	26)	30895	1.4.1.3.12620	32.924,12
	27)	31110	1.4.1.3.12650	44.397.150,26
	28)	32020	1.4.1.3.12670	15.077.652,28
	29)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
	30)	32097	1.4.1.3.12735	14.647.891,70
	31)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
	32)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
	33)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
	34)	35305	1.4.2.3.14000	2.745.553,50
	35)	37150	1.4.2.3.14150	284.760,44
	36)	37332	1.4.2.3.14220	1.569.844,66
	37)	37336	1.4.2.3.14200	5.913.447,03
	38)	37374	1.4.2.3.14220	4.195.434,00
	39)	37376	1.4.2.3.14223	5.315.917,50
	40)	37378	1.4.2.3.14223	1.000.000,00
	41)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
	42)	38027	1.4.2.3.14310	1.807.599,15
	43)	38030	1.4.2.3.14300	845.090,00
	44)	38090	1.4.2.3.14305	2.025.065,29
	45)	39050	1.4.2.3.14500	3.719.264,41
	46)	39185	1.4.2.3.14500	172.730,40
	47)	39220	1.4.2.3.14500	3.626.526,42
	48)	39360	1.4.2.3.14555	2.854.773,37
	49)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
	50)	41250	1.4.3.3.15800	2.678.202,58
	51)	41360	1.4.3.3.15800	1.036.440,61
	52)	41550	1.4.3.3.15800	409.874,14
	53)	41570	1.4.3.3.15800	311.188,11
	54)	41900	1.4.3.3.15820	125.000,00
	55)	41995	1.4.3.3.15820	3.191.982,77
	56)	43027	1.4.3.3.16000	1.914.827,41
	57)	43221	1.4.3.3.16010	6.045.023,28
	58)	43270	1.4.3.3.16010	24.742.903,52
	59)	45123	1.4.3.3.16420	121.310,21
	60)	45172	1.4.3.3.16200	328.202,45
	61)	45175	1.4.3.3.16200	13.257.656,29
	62)	45177	1.4.3.3.16200	1.500.000,00
	63)	45184	1.4.3.3.16200	19.919.362,79
	64)	45190	1.4.3.3.16200	135.913,80
	65)	45194	1.4.3.3.16200	4.990.139,38
	66)	46110	1.4.3.3.16600	1.033.000,00
	67)	46115	1.4.3.3.16600	645.571,12
	68)	46125	1.4.3.3.16600	649.813,86
	69)	47010	1.4.4.3.17400	1.000.000,00
	70)	47015	1.4.4.3.17400	1.065.827,59
	71)	47111	1.4.4.3.17400	428.080,34
	72)	47114	1.4.4.3.17400	4.855.138,45
	73)	48050	1.4.4.3.17450	3.222.883,57
	74)	57200	1.5.2.3.21000	6.416.562,17
	75)	57680	1.5.2.3.21060	3.294.421,02
	76)	64400	1.5.1.3.19100	1.087.795,00
	77)	65707	1.5.1.3.19050	5.044.627,68
	78)	65712	1.5.2.3.21080	768.634,06
	79)	65714	1.5.1.3.19050	1.094.888,60
	80)	65717	1.5.1.3.19050	2.427.935,61
	81)	65770	1.5.1.3.19070	20.335.849,79
	82)	68321	1.5.2.3.21060	4.520.154,80
	83)	70718	1.6.5.3.27520	10.227.839,46
	84)	71572	1.6.5.3.27540	1.786.553,68
	85)	73140	1.6.3.3.24510	619.000,00
	86)	75303	1.6.4.3.26500	266.621,48
	87)	78569	1.4.2.3.14380	451.352,69
	88)	78705	1.6.6.3.28500	379.325,62
Art. 33
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24
(Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)
e' inserito il seguente articolo:
"Art. 11 bis
Fondo di rotazione
per la realizzazione delle politiche per la casa
1. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative
regionali si costituisce un fondo di rotazione con lo scopo di
contribuire all'abbattimento degli interessi relativi ai mutui
agevolati, concessi dagli istituti di credito, a soggetti individuati
dalla Regione, ai sensi dell'articolo 14, per la realizzazione di case
destinate all'assegnazione in locazione permanente e temporanea ed
all'acquisizione in proprieta'.
2. Il fondo di rotazione contribuisce a contenere l'onere degli
interessi sui mutui concorrendo alla provvista del capitale impiegato
dagli istituti di credito per la concessione dei mutui agevolati ai
soggetti individuati dalla Regione stessa.
3. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui
all'articolo 11, comma 2.
4. Le specifiche modalita' di funzionamento del fondo di rotazione
saranno definite con apposite convenzioni tra la Regione e gli
istituti di credito erogatori dei mutui agevolati. Le convenzioni
saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale.".
Art. 34
Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura
1. Ai componenti del Comitato scientifico per le biotecnologie in
agricoltura della Regione Emilia-Romagna, istituito ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 22 novembre 2004, n.
25 (Norme in materia di organismi geneticamente modificati), e'
riconosciuto, a far data dal suo insediamento, un compenso di Euro
250,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente
sostenute, nei limiti della normativa vigente.
2. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 si
provvede, nell'ambito dello stanziamento recato dal Capitolo 10050
"Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i
compensi ai componenti, le indennita' di missione ed il rimborso spese
di trasporto ai membri estranei alla Regione di consigli, commissioni
e comitati - Spese obbligatorie" afferente alla U.P.B. 1.2.1.1.100 -
Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali - del
bilancio per l'esercizio finanziario 2006 e nell'ambito delle
disponibilita' previste nel medesimo capitolo, dai bilanci degli
esercizi successivi.
Art. 35
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1994
1. Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1994 n. 20
(Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana), e' sostituito
dal seguente:
"1. Agli interventi previsti dalla presente legge possono accedere le
imprese artigiane, singole o associate, che rispondano ai requisiti di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ad esclusione di quelli di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c bis) cui possono accedere solo Enti
locali territoriali".
2. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1994,
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b bis) la predisposizione dei programmi provinciali per l'artigianato
di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) della legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20 del
1994 e' aggiunto il seguente:
"3 bis. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 2,
lettera b bis), la Giunta regionale con proprio atto stabilisce le
modalita' dell'intervento regionale e l'entita' del contributo
nell'ambito delle disponibilita' previste dal bilancio regionale.".
4. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1994
dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
"c bis) all'allestimento e potenziamento delle aree di insediamento
delle imprese artigiane e alla realizzazione di infrastrutture di reti
nonche' di centri integrati di servizio.".
5. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1994
dopo le parole "Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1"
sono inserite le seguenti: "lettere a), b) e c)".
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del
1994 e' aggiunto il seguente:
"2 bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, lettera c
bis), la Regione concede agli Enti locali contributi in conto capitale
o in conto interessi. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce
le modalita' dell'intervento regionale e l'entita' del contributo,
nell'ambito delle disponibilita' previste dal bilancio regionale.".
Art. 36
Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997
1. Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1997,
n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la
qualificazione delle imprese minori della rete distributiva.
Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) dopo la lettera i) e'
aggiunta la seguente:
"i bis) la realizzazione di programmi di intervento per la promozione
e la attivazione di "Centri commerciali naturali", intesi come centri
urbanizzati a vocazione commerciale, volti alla rigenerazione e al
rinnovo commerciale di aree urbane centrali, di aree periferiche, di
centri urbani minori e di frazioni finalizzati ad attivare processi di
rilancio socio-economico dell'area attraverso opere di miglioramento
del contesto fisico e di formazione di partnership pubblico privato
per la promozione dell'area oggetto di intervento.".
2. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale
n. 41 del 1997 la locuzione "e c)" e' sostituita dalla seguente: "c) e
i bis)".
3. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997 e' aggiunto
il seguente:
"Art. 10 bis
Programmi di intervento locali per la promozione
e la attivazione di "Centri commerciali naturali"
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i bis) sono
concessi per programmi di intervento locali per la promozione e la
attivazione di "Centri commerciali naturali" presentati dai Comuni per
attivare processi di rigenerazione e rinnovo commerciale.
2. Le procedure per la formazione dei programmi nonche' i contenuti
della convenzione che regola i rapporti fra i soggetti pubblici e i
soggetti privati, che partecipano in forma associata, sono definiti
dalla Giunta regionale.
3. Il Comune destinatario dei contributi regionali si impegna a
finanziare con risorse proprie parte del progetto riguardante le opere
realizzate dai soggetti privati in forma associata. La percentuale
minima di tale contributo viene fissata, esclusivamente in relazione
agli interventi ammessi al contributo regionale, nell'atto della
Giunta di cui al comma 2.
4. I programmi di intervento sono approvati dalla Giunta regionale.".
Art. 37
Spostamento di scadenza di termini
in materia di trasporti pubblici locali
dell'area metropolitana bolognese -
legge regionale n. 30 del 1998
1. L'ultimo periodo dell'articolo 52 della legge regionale 23 dicembre
2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
pluriennale 2005-2007) e' sostituito dal seguente: "Gli esercenti
presenti sono comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al
momento dell'aggiudicazione, potendo cionondimeno partecipare alle
procedure concorsuali per l'affidamento del servizio nel rispetto
delle norme nazionali e comunitarie.".
Art. 38
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002
1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14
maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attivita' di
ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) dopo la
parola "promuove" sono inserite le parole: "e puo' realizzare, anche
direttamente,".
2. Nell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2002 e' aggiunto il
seguente comma:
"1 bis. La Regione puo' altresi' realizzare progetti di iniziativa
diretta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge
regionale 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle procedure di
programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture
pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della
Regione, di Province, Comuni, Comunita' montane, Consorzi di Enti
locali).".
3. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2002
sono soppresse le parole "e sono incaricati dal Direttore generale
competente per materia.".
4. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) nel comma 7 dopo la parola "nonche'" sono aggiunte le parole:
"apposite convenzioni";
b) nel comma 8 la locuzione: "Detta convenzione disciplina" e'
sostituita dalla locuzione: "Le convenzioni disciplinano" e alla
lettera c) le parole "della convenzione" sono sostituite dalle parole
"delle convenzioni".
Art. 39
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
1. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 12 marzo 2003, n.
2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali),
le parole "Il Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "La
Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente,".
2. L'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 38
Erogazione dei servizi mediante accreditamento
1. Per l'erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e
socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico
prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e
dall'adeguatezza, dalla flessibilita' e dalla personalizzazione degli
interventi, le Amministrazioni competenti si avvalgono delle strutture
e dei servizi gestiti nelle forme previste dalla normativa sui servizi
pubblici locali e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona,
nonche' dei soggetti privati di cui agli articoli 20 e 21.
2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 e' comunque subordinata
al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 35 e
dell'accreditamento nelle modalita' previste dal presente articolo,
nonche' alla stipulazione di appositi contratti di servizio tra le
Amministrazioni competenti ed i soggetti gestori, aventi ad oggetto la
regolamentazione complessiva degli interventi. Tali contratti
prevedono le modalita' per la verifica periodica dei relativi
adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.
3. La Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie
locali e sentito il parere della Conferenza regionale del terzo
settore, individua, entro il 31 dicembre 2006, nel rispetto dei
parametri di cui al comma 1, i servizi il cui esercizio e' subordinato
all'accreditamento. Con il medesimo provvedimento sono definiti
altresi', per ciascuna tipologia di servizio, gli ambiti di
applicazione, i criteri ed i requisiti per il rilascio
dell'accreditamento da parte dei soggetti di cui al comma 4, con
l'obiettivo di promuovere la qualita' del sistema integrato dei
servizi e di garantire la trasparenza dei soggetti gestori, la tutela
del lavoro e la qualita' sociale e professionale dei servizi e delle
prestazioni erogate. La Giunta regionale provvede ad acquisire, prima
dell'emanazione del provvedimento di cui al presente comma, il parere
della competente Commissione assembleare.
4. All'accreditamento provvedono i Comuni referenti per l'ambito
distrettuale, individuati ai sensi dell'articolo 29, comma 3.
L'accreditamento e' rilasciato nell'ambito del fabbisogno di servizi
indicato dalla programmazione regionale e territoriale, acquisito il
parere di un apposito organismo tecnico di ambito provinciale, la cui
composizione e modalita' di funzionamento sono stabilite con il
provvedimento di cui al comma 3. Nelle procedure di accreditamento, i
Comuni referenti si attengono a criteri di non discriminazione,
pubblicita' e trasparenza, garantendo la coerenza dei provvedimenti
adottati con quanto indicato negli atti di programmazione di cui
all'articolo 29 per il territorio interessato. L'accreditamento
costituisce altresi' condizione per l'erogazione delle prestazioni
mediante la concessione dei titoli di cui all'articolo 40.
5. Le Province assicurano il monitoraggio sull'attuazione del sistema
di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire la piena
realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo.".
3. L'articolo 41 della legge regionale n. 2 del 2003 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 41
Ulteriori disposizioni per gli affidamenti
e gli acquisti dei servizi
1. Fino all'avvio del sistema di accreditamento di cui all'articolo
38, nonche' per le prestazioni escluse dall'ambito di applicazione del
medesimo articolo, le Amministrazioni competenti provvedono agli
affidamenti dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali
nel rispetto della disciplina vigente in materia, privilegiando per la
scelta del fornitore le procedure di affidamento ristrette o negoziate
e provvedendo a valutare le offerte secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, sulla base della qualita' e del
prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al
cinquanta per cento del peso complessivo.".
4. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 12 marzo 2003, n.
2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle parole "quindici mesi".
Art. 40
Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 28 luglio
2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) e'
aggiunto il seguente:
"3 bis. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definisce
il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente
responsabile dei rapporti con il sistema dei mass media di cui al
comma 1. La relativa posizione non e' ricompresa nella dotazione
organica dell'Assemblea legislativa. E' facolta' dell'Ufficio di
Presidenza provvedere alla assunzione di tale dirigente con contratto
a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni. Qualora
l'assunzione riguardi dirigenti regionali, la stessa comporta
l'applicazione dell'articolo 43, comma 4 della legge regionale n. 43
del 2001. Il posto ricoperto dal dirigente e' reso indisponibile nella
dotazione organica dirigenziale dell'assemblea legislativa.".
Art. 41
Comando del personale
presso i gestori dei servizi locali ambientali
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 25 della legge
regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli
Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti urbani), al fine di conseguire una
maggiore economicita' di gestione il personale degli Enti locali, gia'
adibito allo svolgimento di attivita' connesse al servizio idrico
integrato e al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani alla
data di entrata in vigore della presente legge, puo' essere comandato
presso i gestori di detti servizi.
2. L'attivazione del comando previsto al comma 1 e' subordinata alla
richiesta del personale interessato. L'onere del comando e' a carico
del soggetto gestore del servizio.
Art. 42
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella
presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse
indicate nel Bilancio pluriennale 2006-2008 - Stato di previsione
dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di
previsione della Spesa.
Art. 43
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2006.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 22 dicembre 2005	VASCO ERRANI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1838 del 14 novembre 2005; oggetto consiliare n. 750 (VIII
legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 42 in data 14 novembre 2005;
assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari
generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle
Commissioni II "Politiche economiche", III "Territorio Ambiente
Mobilita'", IV "Politiche per la salute e Politiche sociali" e V
"Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 13
dicembre 2005, con relazione scritta del consigliere Nino Beretta,
relatore della Commissione, e relazione scritta del consigiere Antonio
Nervegna, relatore di minoranza;
approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 20 dicembre
2005, atto n. 7/2005.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 13 della legge regionale  24 maggio 2004, n.11
che concerne Sviluppo regionale della societa' e dell'informazione e'
il seguente:
"Art. 13 - Il sistema informativo regionale (SIR)
1. Il SIR e' costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi
e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di
governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della
Regione, ed al loro coordinamento con le attivita' degli enti pubblici
operanti nel territorio regionale.
2. Il SIR e' articolato nei diversi settori di intervento e per i
differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata
rappresentazione della realta' regionale, ivi inclusa la rilevazione
grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema e'
strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e
dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneita',
interoperabilita' ed integrazione.
3. Per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale
e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei
Comuni, delle Comunita' montane e di altri enti pubblici, incluse le
aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in
particolare, le modalita' per l'alimentazione e l'aggiornamento dei
flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle
spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attivita' destinate allo
sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all'ente il ritorno
del proprio apporto tramite l'estrazione e l'uso per propri fini dei
dati a scala regionale del SIR.".
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 22 della legge regionale  30 maggio 1997, n. 15
che concerne Norme  per l'esercizio delle funzioni regionali in
agricoltura. Abrogazione della legge regionale  27 agosto 1983, n. 34 
e' il seguente:
"Art. 22 - Sistema informativo agricolo regionale
1. Il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) costituisce il
supporto su base informatizzata dell'attivita' tecnico-amministrativa
necessaria per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura.
2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri
sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento
unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle
Comunita' montane.
3. Il S.I.A.R. realizza la banca dati degli interventi a favore delle
imprese. La banca dati contiene l'inventario:
a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte
della pubblica amministrazione in materia di agricoltura;
b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse
all'esercizio di attivita' agricole;
c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in
materia di agricoltura dalla pubblica amministrazione.
4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si
applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale
(S.I.R.).".
2) Il testo dell'art. 23 della  legge regionale  30 maggio 1997 n. 15
che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni regionali  in
agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34
e' il seguente:
"Art. 23 - Avviamento e gestione della banca dati
1. La banca dati e' costituita presso la Regione e puo' essere
consultata da parte degli Enti locali.
2. La formazione della base dati e' fondata sullo scambio di
informazioni tra Regione, Province e Comunita' montane mediante
procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.
3. Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati
richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicita' che verra'
stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato,
derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure
informatizzate predisposte dalla Regione.
4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e finanzia
i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al comma 2.
5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo
polifunzionale integrato, la Regione promuove l'attivazione di
collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.".
3) Il testo dell'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15
Norme per l'esercizio delle funzioni  regionali in agricoltura.
Abrogazione della legge regionale  27 agosto 1983, n. 34  e' il
seguente:
"Art. 32 - Spese per il Sistema informativo agricolo regionale
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 sono
istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente
ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente
"Spese per la realizzazione del Sistema informativo agricolo
regionale" e "Impianto di un Sistema informativo agricolo regionale",
che saranno dotati della necessaria disponibilita' rispettivamente in
sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art.
11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in sede di approvazione della
legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della L.R. n. 31
del 1977.".
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'art 8 della legge regionale 11 gennaio 1993 che
concerne  Disciplina dell'offerta turistica della regione
Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi.
Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3  e' il
seguente:
"Art. 8 - Programma dei progetti pubblici
1. Nell'ambito degli strumenti programmatici della Regione, la Giunta
regionale approva il programma annuale dei progetti diretti al
miglioramento del territorio turistico e dei progetti pubblici
sull'offerta turistica sulla base delle disposizioni dettate ai sensi
dell'art. 4.
2. I progetti a carattere pubblico prevedono la concessione di
contributi in conto capitale a favore di Enti locali territoriali e
relativi consorzi, nonche' di altri Enti pubblici per la realizzazione
di iniziative rientranti nelle lettere b), c) e d) del comma 5
dell'art. 5.
3. Il programma di cui al comma 1 puo' altresi' prevedere la
individuazione da parte della Regione di progetti che presentino
caratteristiche di rilevante innovazione rispetto all'offerta
turistica regionale ovvero aventi un rilevante valore di
sperimentalita' nel settore, anche al fine della realizzazione dei
progetti speciali di cui al comma 2  dell'art. 2.
4. Qualora ai progetti indicati al comma 3 si connettano interventi
proposti da soggetti privati ad essi possono essere attribuite
specifiche priorita' nella concessione dei finanziamenti di cui al
comma 2 dell'art. 12.".
2) Il testo dell'art. 23 comma 1 della legge regionale 23 dicembre
2002, n. 40 che concerne Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione
dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11
gennaio 1993, n. 3 e'  il seguente:
"Art. 23 - Norma transitoria
1. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi
riguardanti domande presentate o programmi approvati prima
dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della L.R. n. 3
del 1993 e successive modificazioni sono disciplinati dalle
disposizioni della stessa legge regionale fino alla loro conclusione.
(omissis)".
3) Il testo dell'art 13 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3
che concerne Disciplina dell'offerta turistica  della regione
Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi.
Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38   e' il
seguente:
"Art. 13 - Revoca del contributo
1. Il contributo regionale e' revocato qualora:
a) le opere non siano iniziate entro dodici mesi dalla data di
esecutivita' dell'atto di concessione del contributo salvo che detto
termine, e corrispondentemente quello di cui alla lettera b), non
siano prorogati per casi accertati di forza maggiore .
b) le opere non siano ultimate entro il termine stabilito nell'atto di
concessione del contributo ed eventuale proroga, fatti salvi casi
accertati di forza maggiore o eventi estranei alla volonta' del
soggetto beneficiario;
c) l'opera venga realizzata solo in parte, oppure risulti
sostanzialmente difforme da quella autorizzata;
d) nel corso della realizzazione delle opere il beneficiario del
contributo non abbia rispettato le vigenti norme urbanistiche ed
edilizie;
e) siano state accertate gravi irregolarita' nella contabilizzazione
della spesa.
2. Il contributo e' inoltre revocato qualora il beneficiario non
fornisca la necessaria documentazione per l'adozione del provvedimento
definitivo di liquidazione entro centottanta giorni dall'accertamento
dell'avvenuta esecuzione dei lavori.
3. Alla revoca provvede li Giunta regionale o il competente organo
dell'ente delegato; essa comporta il recupero della somma
eventualmente erogata, secondo le procedure previste dal 14 aprile
1910, n. 639.
3 bis. La revoca dei contributi di cui al comma 4 bis dell'art. 7 e'
disciplinata dalle disposizioni del presente articolo, in quanto
applicabili.".
NOTE ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3 comma 2 della legge regionale 15 novembre
1976, n. 47 che concerne Disciplina transitoria degli interventi per
il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale  e'
il seguente:
"Art. 3
(omissis)
I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo
preventivato dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino a
copertura totale di detto costo.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'art. 134  della legge 21 aprile 1999, n. 3 che
concerne Riforma del sistema regionale  e locale e' il seguente:
"Art. 134 - Interventi di bonifica
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del
DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.
2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6-bis dell'art. 17
del DLgs n. 22 del 1997 la Regione puo' concedere ai soggetti
obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo,
contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della
bonifica secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale.
3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad
uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o
nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128, la
Giunta regionale puo' concedere finanziamenti fino al cento per cento
a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate
e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 6
agosto1996, n. 31.
5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs.
n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 del D.M. 25 ottobre 1999, n.
471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di
bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei
siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli stessi
interventi riguardano il territorio comunale.".
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27
che concerne Istituzione del parco regionale del Po e' il seguente:
"Art. 13 - Norme finanziarie
1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi
contributi nonche' al riparto dei finanziamenti regionali si applicano
rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della L.R. 2
aprile 1988, n. 11.
1-bis. La Regione concede al Consorzio del Parco regionale del Delta
del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla
salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di
Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle
difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale
per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il
mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La
concessione dei finanziamenti e' subordinata all'approvazione, da
parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le
opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di
riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le
modalita' di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di
revoca dei finanziamenti.
1-ter. L'articolo 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per
la liquidazione della Sivalco SpA e per l'avvio dell'attivita' del
Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio") e' abrogato.".
NOTE ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'art. 35 commi  2 e 4  della legge regionale 2 aprile
1988, n. 11 che concerne Disciplina dei parchi regionali e delle
riserve naturali  e' il seguente:
"Art. 35 - Contributi per spese di investimento e sviluppo
(omissis)
2. La Regione concede altresi' contributi agli enti di gestione dei
parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibro
ecologico per la realizzazione di progetti, anche privati, finalizzati
al recupero e alla valorizzazione delle risorse ambientali ed allo
sviluppo socio-economico del territorio, ivi comprese la ricerca
scientifica, l'educazione ambientale, la conoscenza del parco e le
acquisizioni immobiliari effettuate per le stesse finalita'. Analoghi
contributi possono essere altresi' concessi agli Enti locali soci dei
consorzi di gestione dei parchi e delle riserve per le medesime
finalita'.
3. (omissis)
4. Prima della costituzione degli enti di gestione dei parchi
regionali e delle riserve naturali possono essere assegnati contributi
finalizzati alla realizzazione degli interventi indicati al secondo
comma. In questi casi i contributi vengono assegnati di norma alle
Province ovvero ad altri enti locali territorialmente interessati, con
l'onere di trasferire la gestione dei beni agli enti di gestione al
momento della loro avvenuta costituzione.".
NOTE ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992 che concerne
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' il seguente:
"DLgs 30/12/1992, n. 502.
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.
2. Competenze regionali.
1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei
princi'pi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei
princi'pi sull'organizzazione dei servizi e sull'attivita' destinata
alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attivita' di
indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di
gestione e alla valutazione della qualita' delle prestazioni
sanitarie.
2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo
rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno,
comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in
cui l'ambito territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale
coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei
sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi
in cui l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale sia
rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune;
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e' sottoposto alla
Conferenza di cui al comma 2-bis, ed e' approvato previo esame delle
osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza
partecipa, altresi', nelle forme e con le modalita' stabilite dalla
legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo
locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e
dei piani attuativi metropolitani.
2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i
criteri e le modalita' anche operative per il coordinamento delle
strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche'
l'eventuale costituzione di appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra
programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo
in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del
Piano attuativo locale e le modalita' della partecipazione ad esse
degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano
attuativo metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui al comma
2-quater, ove costituito.
2-sexies. La regione disciplina altresi':
a) l'articolazione del territorio regionale in unita' sanitarie
locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti
l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro,
l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto
previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre
strutture pubbliche e private accreditate;
b) i princi'pi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui
all'articolo 3, comma 1-bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unita'
sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo
3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane e
a bassa densita' di popolazione;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali, sulla base di una
quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della
popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati
all'articolo 1, comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte della regione
medesima, sulle unita' sanitarie locali, nonche' di valutazione dei
risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e
modalita' di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui
all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la
Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la
possibilita' per le unita' sanitarie locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un
dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i
trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di
durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di
investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare
complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non
superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a
esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente
attribuita alla regione;
h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai
livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della Legge 30 novembre 1998, n.
419.
2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono
l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di
cui all'articolo 1, comma 18.
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non
adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il
Ministro della sanita', sentite la regione interessata e l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere;
decorso tale termine, il Ministro della sanita', sentito il parere
della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri
l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un
commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude
l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in
via sostitutiva ed e' efficace sino a quando i competenti organi
regionali abbiano provveduto.".
NOTE ALL'ART. 24
Comma 1
1) Il testo dell'art. 26  della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27
che concerne Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina e' il seguente:
"Art. 26 - Contributi
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione
indennizzera' gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di
bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali
predatori, se accertate dalla Azienda Unita' sanitaria locale
competente per territorio.
2. La misura del contributo e le modalita' per l'erogazione sono
definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio
regionale.".
NOTE ALL'ART. 25
Comma 1
1) Il testo dell'art. 48 della legge 12 marzo 2003, n. 2 che concerne
Norme per la promozione della cittadinanza sociale  e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e'
il seguente:
"Art. 48 - Fondo sociale regionale. Spese di investimento
1. Il Fondo sociale regionale per le spese di investimento e'
finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione ed
acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi
della pianificazione regionale, mediante la concessione di contributi
in conto capitale.
2. I destinatari dei contributi sono:
a) comuni singoli o associati e loro forme di gestione dotate di
personalita' giuridica;
b) Aziende unita' sanitarie locali, Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza ed Aziende pubbliche di servizi alla
persona;
c) soggetti privati accreditati o partecipanti al protocollo di
adesione secondo le previsioni dell'articolo 29.
3. Gli interventi ammessi a contributo ricompresi nei Piani di zona,
sono relativi a strutture aventi caratteristiche conformi alle
tipologie ed ai parametri di funzionalita' ed organizzazione previsti
dalle norme statali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle
norme sull'autorizzazione al funzionamento.
4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la
ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da
ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare,
all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in
proprieta', o in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in
concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.
5. In caso di richiesta di ammissione a contributo per l'acquisto di
immobili, la volonta' di acquisto, da parte dei competenti organi,
deve risultare all a data di presentazione della relativa domanda.
6. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati
per la durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli
interventi negli a'mbiti socio-assistenziale, socio-educativo e
socio-sanitario. L'atto costitutivo del vincolo viene trascritto nella
Conservatoria dei Registri immobiliari competente per territorio a
cura e spese del benefi'ciario. Sono nulli gli atti di alienazione
delle strutture di cui al presente comma per tutta la durata del
vincolo.
7. La Giunta regionale puo', su richiesta del benefi'ciario,
autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a
condizione che le finalita' per le quali e' stato concesso il
contributo non siano piu' perseguibili o sia piu' opportuna, in
relazione all'interesse pubblico, una destinazione del bene diversa da
quella sociale. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla
residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso,
la quota parte dello stesso che il benefi'ciario deve restituire alla
Regione.
8. Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale i
contributi previsti dal presente articolo sono concessi per le
seguenti finalita':
a) adeguare le strutture esistenti a normative tecniche statali e
regionali;
b) favorire la permanenza al domicilio delle persone di cui
all'articolo 5, comma 4, lettera b);
c) superare definitivamente gli istituti per minori e riconvertirli in
strutture comunitarie di tipo familiare, secondo quanto previsto
all'articolo 22, comma 3 della legge n. 328 del 2000;
d) fornire risposte di accoglienza per persone prive dei necessari
supporti familiari ed in condizione di poverta' estrema e senza fissa
dimora, o minacciate o vittime di violenza ed abuso;
e) fornire risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione per
il sollievo ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura di
persone in condizione di non autosufficienza.
9. I soggetti che abbiano ricevuto contributi in conto capitale sono
tenuti a restituirli in caso di mancata concessione o revoca
dell'accreditamento.
10. La Giunta regionale definisce i termini, le modalita' e le
procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai
contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei
contributi stessi, nonche' la percentuale da concedere ai soggetti
beneficiari.".
NOTE ALL'ART. 30
Comma 1
1) Il testo dell'art 34 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27
che concerne Legge finanziaria regionale adottata a  norma dell'art t.
40  della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007
e' il seguente:
"Art. 34 - Partecipazione alla ricapitalizzazione del capitale sociale
dell'Agenzia di Iniziative Culturali dell'Emilia-Romagna (AICER SpA)
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a erogare, per l'esercizio
2005, all'Agenzia di Iniziative Culturali dell'Emilia-Romagna - AICER
SpA, di cui alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 (Costituzione di
una societa' per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico,
artistico, culturale e ambientale), la somma di Euro 204.000,00 quale
ricapitalizzazione della propria quota del capitale sociale, a valere
sul Capitolo 70812 afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attivita'
culturali - Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a
societa' e istituzioni.
2. Qualora l'AICER deliberi la propria trasformazione da Societa' per
azioni in Societa' a responsabilita' limitata, la Regione e'
autorizzata a partecipare a tale societa' a condizione che siano
mantenute le finalita' di cui all'articolo 1 della legge regionale n.
17 del 1990 e che sia mantenuta la maggioranza assoluta del capitale
sociale da parte della Regione stessa e dell'Istituto per i beni
artistici, culturali e naturali (IBACN), in conformita' al principio
stabilito dall'articolo 2, comma 3, della citata legge. Il Presidente
della Giunta regionale e' autorizzato a compiere tutti gli atti
necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione
alla societa'. I diritti conseguenti alla proprieta' del capitale
sociale saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale.
NOTA ALL'ART. 31
Comma 1
1) Il testo dell'art 4 , comma 1,  lettera b) della legge regionale 25
giugno 1996, n. 21 che concerne Promozione e coordinamento delle
politiche rivolte ai giovani  e' il seguente:
"Art. 4 - Contributi regionali
1. (omissis)
b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad
attivita' rivolte ai giovani.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 33
Comma 1
1) Il testo dell'art 11 della legge regionale 8 agosto 2001  che
concerne Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore
abitativo  e' il seguente:
"Art. 11 - Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo
1. Per garantire le risorse finanziarie per le politiche abitative
regionali, e' istituito il fondo regionale per gli investimenti nel
settore abitativo.
2. Al finanziamento del fondo si provvede:
a) con le risorse regionali definite con la legge annuale di
bilancio;
b) con le risorse statali attribuite alla Regione per le politiche
abitative, ivi comprese quelle finalizzate al soddisfacimento delle
esigenze abitative di categorie svantaggiate.
3. Le disponibilita' del fondo sono destinate al finanziamento degli
interventi previsti dal programma regionale per le politiche
abitative, di cui all'art. 8, nonche' al cofinanziamento degli
eventuali programmi comunitari o nazionali diretti alla realizzazione
di interventi di edilizia residenziale pubblica.
3-bis. Al fine di favorire la realizzazione di programmi regionali per
la casa, puo' essere istituito un fondo di garanzia per la concessione
di garanzie fidejussorie, per il pagamento delle rate dei mutui o dei
canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi
realizzati o recuperati con il contributo delle risorse del fondo
regionale per gli investimenti nel settore abitativo, di cui al comma
1. Le modalita' di concessione delle garanzie fidejussorie sono
definite con atto della Giunta regionale.
3-ter. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lettera b), del
presente articolo la Giunta regionale e' autorizzata a disporre con
proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, per
l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione
di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito di U.P.B. gia' istituite o di
nuove U.P.B., nel limite delle disponibilita' autorizzate a tal fine
dalla legge di approvazione del bilancio regionale e a tale specifico
scopo accantonate nell'ambito del fondo speciale di cui al Capitolo
86620, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, alla voce specifica
dell'elenco n. 8, allegato alla legge di approvazione del bilancio
regionale medesimo.".
NOTA ALL'ART. 34
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3 comma 2 , della legge regionale 22 novembre
2004, n. 25 che concerne Norme in materia di organismi geneticamente 
modificati e' il seguente:
"Art. 3 - Ricerca e sperimentazione
1. (omissis)
3. E' istituito il Comitato scientifico per le biotecnologie in
agricoltura della Regione Emilia-Romagna, nominato dalla Giunta
regionale e composto da cinque personalita' di comprovata competenza
scientifica, previa comunicazione alla competente Commissione
consiliare. Il Comitato ha funzione consultiva sul Piano regionale di
coesistenza e sulle linee di intervento per l'attivita' di ricerca e
sperimentazione ed informativa sull'evoluzione tecnico-scientifica
della materia. Il Comitato riferisce, di norma ogni sei mesi, alla
competente Commissione consiliare.".
NOTE ALL'ART. 35
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 20
che concerne Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana e' il
seguente:
"Art. 2 - Destinatari
1. Agli interventi previsti dalla presente legge possono accedere le
imprese artigiane, singole o associate, che rispondano ai requisiti di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.".
Comma 2)
2) Il testo dell'art. 3, comma 2 della legge regionale, n. 20 del 16
maggio 1994 che concerne Norme per la qualificazione dell'impresa
artigiana  e' il seguente:
"Art. 3 - Qualificazione dell'impresa
1. (omissis)
2. A tale scopo, la Regione interviene per:
a) la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati
all'acquisizione di servizi di analisi d'impresa ed alla redazione del
piano di sviluppo globale dell'impresa;
b) ttuazione dei progetti contenuti nel piano di sviluppo di cui alla
lett. a), purche' rientranti fra quelli previsti agli art. 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 11;
(omissis)
Comma 3)
3) Il testo dell'art 3 comma 3 della legge regionale 16 maggio 1994,
n. 20 che concerne Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana
e' il seguente:
"Art. 3 - Qualificazione dell'impresa
(omissis)
2. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2, lett. a) la
Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della
spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a
15.493,71 Euro.".
Comma 4)
4) Il testo dell'art 5 comma 1)  della legge regionale n. 20 del 1994
che concerne Norme  per la qualificazione dell'impresa artigiana  e'
il seguente:
"Art. 5  - Qualificazione degli insediamenti
1. La Regione, in armonia con quanto previsto dal Piano territoriale
regionale che definisce le politiche di riequilibrio e di
razionalizzazione dell'uso del territorio, promuove la qualificazione
degli insediamenti delle imprese artigiane attraverso la realizzazione
di progetti predisposti e finalizzati:
a) al recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati
inattivi a destinazione produttiva, riattati per l'insediamento delle
imprese artigiane;
b) alla ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati utilizzati
dalle imprese artigiane;
c) all'allestimento e potenziamento, negli insediamenti artigiani
esistenti, di infrastrutture e servizi di interesse comune alle
imprese insediate.
(omissis)".
Comma 5
5) Il testo dell'art.5 comma 2 della legge regionale  16 maggio 1994,
n. 20 che concerne Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana
e' il seguente:
"Art. 5 - Qualificazione degli insediamenti
1. (omissis)
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la Regione
concede contributi in conto interessi, erogandoli agli istituti di
credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata,
scontando all'attualita' le rate costanti posticipate di concorso
regionale, per un importo massimo pari a 51.645,69 Euro.".
Comma 6)
6) Il testo del comma 2 dell'art 5 della legge regionale 16 maggio
1994, n. 20 e' gia' citato alla nota 5) del presente articolo.
NOTE ALL'ART. 36
Comma 1
1) Il testo dell'art 3, comma 3, della legge regionale 10 dicembre
1997, n. 41 che concerne Interventi nel settore del commercio per la
valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete
distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49 e' il
seguente:
"Art. 3 - Iniziative finanziabili
(omissis)
3. La Regione concede altresi' contributi per:
a) la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla
valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri
storici, con priorita' alle zone pedonalizzate, a traffico limitato, e
ad aree commerciali di pregio con particolare riferimento ai progetti
di valorizzazione commerciale di aree urbane;
b) la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. a) che possono
ricomprendere anche opere di riqualificazione dei punti di vendita
all'interno delle aree e di arredo urbano delle aree medesime.
Dette iniziative devono essere promosse sulla base della concertazione
tra soggetti pubblici e privati, singoli e associati, e devono
consistere in un insieme sistematico e coordinato di interventi che
concorrono alla valorizzazione commerciale delle aree prescelte;
c) la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali;
d) la realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione,
della innovazione tecnologica e organizzativa;
e) la promozione e la diffusione presso le imprese, di metodologie per
l'adeguamento della qualita' aziendale complessiva agli standard
richiesti dalla normativa italiana e comunitaria, cogente o
volontaria;
f) la realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi
di qualita' per la fornitura e realizzazione di servizi e prodotti, in
conformita' alla normativa nazionale e comunitaria;
g) la certificazione di sistemi di qualita' per imprese del commercio
e dei servizi;
h) progetti riguardanti l'insediamento e lo sviluppo di esercizi
commerciali polifunzionali;
i) misure per lo sviluppo del commercio elettronico.
Comma 2)
2) Il testo dell'art 5 comma 1 lettera c) della legge regionale 10
dicembre 1997 che concerne Interventi nel settore del commercio per la
valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori. Abrogazione
della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49  e' il seguente:
"Art. 5 - Destinatari dei contributi
1. (omissis)
c) gli Enti locali, limitatamente agli interventi di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, convenzionati con piccole e medie
imprese o loro forme associate;
(omissis)
Comma 3)
3) Il testo dell'art 10 della legge regionale 10 dicembre 1997, n 41
che concerne Interventi nel settore del commercio per la
valorizzazione e la qualificazione della imprese minori della rete
distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994 n. 49 e' il
seguente:
"Art. 10 - Progetti per la riqualificazione e la valorizzazione della
rete commerciale
1. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art.
3 sono concessi per progetti presentati dai soggetti di cui alle
lettere b), c) e g) del comma 1 dell'art. 5 per interventi
concernenti:
a) riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive e
dei servizi dei centri storici e delle aree urbane a vocazione
commerciale;
b) coordinamento e gestione delle attivita' concernenti: iniziative
promozionali e commerciali, orari, vendite promozionali, saldi,
servizi collettivi, campagne pubblicitarie;
c) miglioramento dell'arredo urbano;
d) sistemazione e riqualificazione di aree mercatali.
2. I programmi di intervento di cui alla lett. b) del comma 3
dell'art. 3 sono approvati dalla Giunta regionale, previa acquisizione
del parere della Provincia competente. Le procedure per la formazione
dei medesimi nonche' i contenuti delle convenzioni che regolano i
rapporti fra i diversi soggetti partecipanti sono stabiliti dalla
Giunta regionale nel programma di cui all'art. 2.".
NOTE ALL'ART. 37
Comma 1
1) Il testo dell'ultimo periodo dell'art 52 della legge regionale 23
dicenbre 2004, n 27 che concerne Legge finanziaria regionale adottata
a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia -Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del
bilancio pluriennale 2005-2007  e' il seguente:
"Art. 52 - Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti
pubblici locali dell'area metropolitana bolognese - legge regionale n.
30 del 1998
(omissis)
Gli esercenti presenti sono comunque tenuti alla prosecuzione del
servizio fino al momento dell'aggiudicazione e comunque non oltre sei
mesi dal termine ultimo come sopra differito, potendo cionondimeno
partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del
servizio.".
NOTE ALL'ART. 38
Comma 1
1) Il testo dell'alinea  del comma 1 del'art 1 della legge regionale
14 maggio 2002, n. 7 che concerne Promozione del sistema regionale
delle attivita' di ricerca industriale, innovazione e trasferimento
tecnologico  e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita' della legge
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della propria potesta'
legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno
all'innovazione per i sistemi produttivi, prevista dall'art. 117,
comma terzo della Costituzione ed al fine di esercitare le funzioni ad
essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca,
l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo,
secondo i princi'pi dell'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e
dell'art. 60 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 promuove (omissis).
(omissis)".
Comma 2)
2) Il testo dell'art 7 della legge regionale  14 maggio 2002 n. 7 che
concerne Promozione del sistema regionale delle attivita' di ricerca
industriale, innovazione e trasferimento tecnologico  e' il seguente:
"Art. 7 - Tipologie di finanziamenti ammissibili
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la
Regione concede:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
c) crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente
legislazione;
d) prestazione di garanzie, mediante l'agevolazione all'accesso alle
prestazioni fornite da fondi di garanzia.".
Comma 3)
3) Il testo dell'art. 9, comma 1 della legge regionale n 7 del 14
maggio 2002 che concerne Promozione delo' sistema regionale delle
attivita' di ricerca industriale, innovazione e trasferimento
tecnologico  e' il seguente:
"Art. 9 - Attivita' di indirizzo, valutazione e monitoraggio
1. La Giunta regionale nomina un Comitato di esperti, garanti per le
attivita' di valutazione dei progetti presentati nell'a'mbito dei
programmi di cui all'art. 3 e per il monitoraggio dei risultati
conseguiti. Detto Comitato opera attivando una rete di valutatori,
secondo le disposizioni stabilite con apposito regolamento della
Giunta regionale che si ispira alle procedure in uso per la
valutazione dei progetti di ricerca e innovazione comunitari. Gli
esperti e i valutatori sono scelti tra soggetti dotati di comprovata
esperienza scientifica o imprenditoriale in relazione alle tematiche
da esaminare e sono incaricati dal Direttore generale competente per
materia.
(omissis)".
Comma 4
4) Il testo  dell'art. 11 , commi 7 e 8 della legge regionale  n. 7
del 2002 che concerne Promozione del sistema regionale delle attivita'
di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico  e' il
seguente:
"Art. 11 - Azioni comuni delle Universita' degli Enti pubblici di
ricerca
(omissis)
7. La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare un'apposita
convenzione con la societa' consortile per la partecipazione ed il
sostegno al programma di attivita' della societa' stessa,
corrispondente alle attivita' indicate nel comma 3 dell'art. 6,
nonche' per le attivita' di supporto e di assistenza tecnica di cui
alla presente legge.
8. Detta convenzione disciplina:
a) le modalita' e procedure di conferimento alla societa' consortile
dei finanziamenti connessi alle attivita' specificate nel precedente
comma e alle altre attivita' che la societa' potra' svolgere;
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di
risultato delle attivita' svolte;
c) le verifiche che la Regione puo' svolgere in corso d'opera e a
consuntivo sullo stato di attuazione della convenzione.".
NOTE ALL'ART. 39
Comma 1
1) Il testo dell'art 35  comma 2 della legge regionale 12 marzo 2003,
n. 2 che concerne Norme per la promozione della cittadinanaza sociale
e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e' il seguente:
"Art. 35 - Autorizzazione di strutture e servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari
(omissis)
2. Il Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva, acquisito
il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti
minimi generali e specifici per il funzionamento delle strutture e dei
servizi di cui al comma 1, le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni, tenuto conto del D.M. 21 maggio 2001, n. 308 del
Ministro per la Solidarieta' sociale (Regolamento concernente
"Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione
all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n.
328"), nonche' le modalita' di comunicazione di avvio di attivita' per
i servizi e gli interventi non soggetti ad autorizzazione al
funzionamento indicati all'articolo 37. Con il medesimo atto sono
stabilite le modalita' per rilasciare autorizzazioni per la gestione
di servizi e strutture a carattere sperimentale. Tali autorizzazioni,
in deroga ai requisiti minimi, sono subordinate alla presentazione di
progetti innovativi che abbiano l'obiettivo di migliorare l'efficacia
e l'efficienza della gestione dei servizi.
(omissis)".
Comma 2)
2) Il testo  dell'art. 38  della  legge regionale 12 marzo 2003, n. 2
che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
e' il seguente:
"Art. 38 - Accreditamento
1. I soggetti gestori di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
pubblici e privati, operanti in Emilia-Romagna ed autorizzati ai sensi
dell'articolo 35, al fine di promuovere lo sviluppo della qualita' del
sistema integrato e facilitare rapporti tra i servizi, le strutture ed
i cittadini, sono accreditati con le modalita' di cui al presente
articolo anche relativamente a ciascuna, struttura o servizio
nell'a'mbito del fabbisogno indicato dalla programmazione regionale.
2. L'accreditamento e' condizione per:
a) l'erogazione delle prestazioni mediante la concessione dei titoli
di cui all'articolo 40;
b) la partecipazione alle istruttorie pubbliche di cui all'articolo
43, relativamente ai soggetti che realizzano gli interventi, esclusi
quelli indicati all'articolo 44;
c) la richiesta di autorizzazione sperimentale di servizi e strutture
ai sensi dell'articolo 35;
d) la partecipazione a procedure ristrette e negoziate per
l'affidamento dei servizi.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il
parere della Conferenza regionale del Terzo settore, stabilisce con
proprio atto i requisiti e le procedure per il rilascio
dell'accreditamento, volti a garantire la trasparenza dei soggetti
gestori e la qualita' sociale e professionale dei servizi e delle
prestazioni erogate, nonche' le modalita' per l'istituzione
dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati.
4. Le funzioni concernenti l'accreditamento sono attribuite ai comuni
capi distretto che le esercitano acquisito il parere di un apposito
organismo tecnico "terzo" di a'mbito provinciale, la cui composizione
e modalita' di funzionamento sono stabilite con la direttiva di cui al
comma 3. La Regione individua ed organizza azioni formative rivolte ai
componenti degli organismi tecnici.
5. Le province, con il coinvolgimento di rappresentanze dei soggetti
di cui agli articoli 20 e 21, assicurano il monitoraggio sulla
gestione delle procedure di accreditamento sul proprio territorio al
fine di favorire la piena realizzazione delle finalita' di cui al
comma 1.".
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 41 della legge regionale n. 2 del 2003 che
concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e'
il seguente:
"Art. 41 - Indicazioni per gli affidamenti e gli acquisti di servizi e
prestazioni
1. Gli Enti locali, nel rispetto della disciplina statale e
comunitaria vigente in materia di procedure di affidamento dei servizi
socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi da parte della
pubblica Amministrazione, e per la valorizzazione dell'apporto dei
soggetti di cui all'articolo 20, salvo quanto previsto all'articolo
44, privilegiano per la scelta del fornitore le procedure di
affidamento ristrette e negoziate.
2. I contratti prevedono le modalita' per la verifica periodica dei
relativi adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di
inadempienza.
3. Gli Enti locali valutano le offerte secondo il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sulla base della
qualita' e del prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso
inferiore al cinquanta per cento del peso complessivo.
4. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentito il parere
della Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti generali per
la partecipazione alle gare, nonche' i criteri per la valutazione
della qualita' delle offerte.".
Comma 4)
4) Il testo dell'art 23 comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003 n.
2  che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e' il seguente:
"Art. 23 - Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione
(omissis)
3. Le Istituzioni, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'atto
della Giunta regionale indicato al comma 2, presentano alla Regione un
piano di trasformazione o di fusione con altra Istituzione, al fine
della costituzione della nuova Azienda, accompagnato da una proposta
di statuto. Trascorso tale termine la Regione procede alla nomina di
un commissario che provvede in via sostitutiva.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 40
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n.
17 che concerne Legge regionale finanziaria adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza per l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio
pluriennale 2004-2006 e' il seguente:
Art. 26 - Disposizioni particolari per la gestione delle attivita'
giornalistiche
(omissis)
3. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di
personale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene
tramite procedure selettive pubbliche indette nel rispetto della
normativa regionale, avuto a riferimento la tabella di equiparazione
definita ai sensi del comma 1. L'assunzione di personale con contratto
a tempo determinato da assegnare al Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1
avviene ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. La Giunta regionale
definisce l'organizzazione della struttura competente ed in
particolare il trattamento economico e le specifiche competenze del
dirigente responsabile. La Giunta regionale e', altresi', autorizzata
ad adeguare le risorse finanziarie rese disponibili per il Gabinetto
del Presidente al fine di consentire la riorganizzazione della
funzione.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 41
1) Il testo dell'art 25 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25
che concerne Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione fra gli enti locali per
l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 25 - Personale
1. Nel caso di trasferimento di attivita' concernenti il servizio
idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
dai comuni, loro Aziende e dai Consorzi ad altri soggetti, pubblici e
privati, al personale gia' adibito a dette attivita' che passa alle
dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del codice civile e
si osservano le procedure, di informazione e di consultazione di cui
all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428
secondo quanto disposto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) e successive
modificazioni.
2. Fuori dei casi previsti al comma 1, in sede di prima attivazione
del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti
urbani nonche' alla scadenza del periodo di affidamento dei predetti
servizi, l'impresa subentrante avvia con le organizza ioni sindacali
le procedure eventualmente previste dai rispettivi contratti
collettivi nazionali di lavoro per il passaggio del personale
dell'impresa cessante.
3. L'Agenzia coordina le procedure per il trasferimento del personale
individuato ai sensi del comma 1 al soggetto gestore con le forme e
modalita' stabiliti nella convenzione di affidamento del servizio.
4. Il personale in servizio negli enti di cui al comma 1 e' soggetto
alle procedure di trasferimento di cui al presente articolo nel numero
e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione effettuati da
ciascun ente. Il personale che non intenda essere trasferito e' tenuto
a presentare domanda motivata all'Agenzia entro il termine dalla
stessa determinato.
5. Qualora i posti dell'organico del gestore del servizio non
risultino integralmente ricoperti con il personale soggetto alle
procedure, di trasferimento che non ha presentato la domanda di cui al
comma 4 si procede, previo confronto con le organizzazioni sindacali e
tenuto conto prioritariamente del criterio dell'anzianita', al
trasferimento del restante personale.
6. Il personale non trasferito e' reimpiegato negli enti di
appartenenza tenendo conto della specifica professionalita' ovvero
mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al
personale gia' adibito ad attivita' del servizio idrico integrato alla
data del 31 dicembre 1992. Il personale adibito alle stesse attivita'
entrato in servizio in data successiva al 31 dicembre 1992 e'
trasferito a domanda, da presentarsi all'Agenzia entro lo stesso
termine di cui al comma 4, solo in presenza di disponibilita' di posti
nell'organico del gestore tenuto conto del personale che non intende
essere trasferito.
8. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo e'
conservata la posizione giuridica ed economica in essere alla data del
trasferimento e si applicano i trattamenti previsti dal relativo
contratto collettivo nazionale di settore e dagli accordi collettivi
aziendali vigenti.
9. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo ha facolta'
di esercitare l'opzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) della
legge 8 agosto 1991, n. 274 per il mantenimento del trattamento
previdenziale in godimento presso l'ente di appartenenza.
10. La Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali,
individua gli ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari per
il completamento delle procedure di cui al comma 5 di trasferimento
del personale.
10-bis. Nell'a'mbito della convenzione sono indicati gli obblighi del
gestore nei confronti del personale addetto al servizio. Il gestore
del Servizio deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se
costituita in forma di societa' cooperativa, anche nei confronti dei
soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il
rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative
in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale
e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali,
normative e retributive previste nei contratti nazionali di settore e
dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.".

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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